Legge di Bilancio 2026: taglio IRPEF e superammortamento per imprese

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E’ stata approvata il 17 ottobre 2025 dal Consiglio dei Ministri riunito la Legge di Bilancio per l’anno 2026, una manovra economica del valore complessivo di 18,7 miliardi di euro, interamente finanziata senza ricorrere all’aumento del disavanzo pubblico.

Anche il Ddl di bilancio 2026 si concentra su quattro ambiti principali:

  • sostegno alla famiglia e alla natalità;
  • riduzione della pressione fiscale;
  • incentivi alle imprese;
  • rafforzamento del sistema sanitario nazionale.

Nell’ambito del pacchetto fiscale, si prevede la riduzione dell’aliquota IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) per il secondo scaglione di reddito, passando dal 35% al 33%, e l’introduzione della Rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali relative ai carichi affidati alla riscossione fino al 31 dicembre 2023.

Lato lavoro si segnala la detassazione dei premi di produttività e dei rinnovi contrattuali 2025 e 2026, a determinate condizioni.

Di seguito si riportano alcune delle misure fiscali e per le imprese.

Riforma Irpef, riduzione dell’aliquota per secondo scaglione

L’articolo 2 della Ddl di Bilancio 2026 introduce una riduzione dell’aliquota IRPEF applicata al secondo scaglione di reddito, con l’obiettivo di alleggerire il carico fiscale sui contribuenti e rafforzare il potere d’acquisto delle famiglie.

Viene modificato l’articolo 11, comma 1, lettera b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) – D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – sostituendo l’aliquota del 35% con quella del 33%. Tale riduzione si applica ai redditi compresi nel secondo scaglione dell’imposta progressiva, favorendo in particolare i contribuenti del ceto medio.

C’è un meccanismo di sterilizzazione, che parte dai redditi sopra i 200mila euro.

Infatti, il nuovo comma 5-bis dell’articolo 16-ter del TUIR stabilisce che, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro annui, l’importo delle detrazioni d’imposta spettanti per determinati oneri detraibili viene ridotto di 440 euro.

La riduzione riguarda:

  • le spese detraibili nella misura del 19% (escluse le spese sanitarie);
  • le erogazioni liberali ai partiti politici;
  • i premi assicurativi contro eventi calamitosi stipulati ai sensi dell’art. 119, comma 4, del D.L. 34/2020.

Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi

L’articolo 7 interviene sul regime fiscale applicabile alle locazioni brevi, disciplinate dall’articolo 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

È abrogato il secondo periodo del comma 2, che prevedeva un limite al numero di immobili locabili sotto il regime delle “locazioni brevi” prima di essere considerati attività d’impresa (si applica dal periodo d’imposta 2026).

Con la soppressione di tale vincolo, il criterio di distinzione tra attività occasionale e imprenditoriale dovrà essere valutato sulla base della frequenza, organizzazione e continuità dell’attività, in conformità ai principi generali del diritto tributario.

La misura più rilevante è l’innalzamento della ritenuta fiscale operata dagli intermediari (come piattaforme digitali o agenzie immobiliari) dal 21% al 26%, a decorrere dal 1° febbraio 2026.

La nuova ritenuta:

  • si applica sia ai locatori persone fisiche che optano per la cedolare secca, sia a quelli che non esercitano tale opzione;
  • nel caso in cui non venga esercitata l’opzione per la cedolare secca, è considerata ritenuta a titolo d’acconto.

Questa modifica ha l’obiettivo di armonizzare la tassazione dei redditi da locazione e contrastare fenomeni di elusione fiscale legati all’affitto turistico di breve durata, soprattutto tramite piattaforme online.

Detrazioni per interventi edilizi e di riqualificazione energetica

L’articolo 9 aggiorna e proroga le agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione.

Con riferimento al bonus ristrutturazioni, le percentuali di detrazione IRPEF per le spese sostenute vengono così ridefinite:

  • 36% per le spese sostenute negli anni 2025 e 2026;
  • 30% per le spese sostenute nel 2027.

Le stesse percentuali si applicano sia al bonus ristrutturazioni che all’ecobonus, sostituendo la precedente previsione che prevedeva la riduzione già dal 2025.

Per determinate tipologie di intervento – come il miglioramento energetico, l’installazione di pannelli fotovoltaici e la riduzione del rischio sismico – la detrazione rimane al 50% per gli anni 2025 e 2026, per poi scendere al 36% nel 2027.

Le agevolazioni si applicano ora anche alle spese sostenute nel 2026, prorogando la validità originaria che si sarebbe dovuta interrompere al 2025.

Regime dei nuovi residenti

L’articolo 11 del DDL di Bilancio 2026 interviene sulla disciplina del cosiddetto “regime dei nuovi residenti”, previsto dall’articolo 24-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Il comma 1 modifica i limiti dell’imposta sostitutiva dovuta sui redditi di fonte estera da parte dei soggetti che aderiscono al regime agevolato:

  • l’imposta sostitutiva annuale passa da 200.000 euro a 300.000 euro;
  • per ciascun familiare, l’importo aggiuntivo annuo passa da 25.000 euro a 50.000 euro.

Tali importi rappresentano la sostituzione integrale dell’IRPEF e delle addizionali dovute sui redditi prodotti all’estero durante il periodo di validità del regime (massimo 15 anni).

Le nuove disposizioni si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026.

Accesso al regime forfetario

Si dispone una proroga temporale della disciplina agevolata per i lavoratori autonomi e i titolari di partita IVA che applicano il regime forfetario, introdotto dalla legge n. 190/2014 e successivamente modificato.

Le condizioni agevolate previste per il regime forfetario vengono prorogate anche per il periodo d’imposta 2026.

La proroga comporta che:

  • i contribuenti che nel 2026 rispettano i requisiti di accesso (ricavi fino a 85.000 euro e spese per lavoro dipendente non superiori a 20.000 euro) potranno continuare ad applicare la tassazione agevolata al 15%, o al 5% per i primi cinque anni di attività;
  • restano in vigore le semplificazioni contabili e dichiarative tipiche del regime, come l’esonero dagli obblighi IVA e dalle scritture contabili ordinarie.

Disposizioni in materia di criptovalute

L’articolo 13 introduce novità significative nella tassazione delle cripto-attività e dei token digitali, in particolare allineando il sistema fiscale italiano al Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA – Markets in Crypto-Assets Regulation), che entrerà pienamente in vigore nel 2026.

Si prevede che i redditi diversi e i proventi derivanti da operazioni su token di moneta elettronica denominati in euro siano tassati con aliquota agevolata del 26%, in luogo dell’aliquota ordinaria del 33%.

Sono inclusi:

  • i proventi derivanti da detenzione, cessione o impiego di tali token;
  • i guadagni ottenuti da conversione o rimborso in euro.

Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la semplice conversione reciproca tra euro e token elettronici denominati in euro, né il rimborso del valore nominale.

Per “token di moneta elettronica denominati in euro” si intendono quelli:

  • il cui valore è stabilmente ancorato all’euro;
  • i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente presso intermediari finanziari autorizzati nell’Unione Europea.

Contrasto agli inadempimenti in materia di IVA

L’articolo 25 del Ddl di bilancio 2025 introduce una nuova procedura di liquidazione automatizzata dell’IVA nei casi di mancata presentazione della dichiarazione annuale, rafforzando i poteri di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e rendendo più tempestivo il recupero dell’imposta dovuta.

Viene inserito nel Testo IVA (DPR n. 633/1972) un nuovo articolo 54-bis.1 “Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse”, che disciplina un procedimento automatizzato.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale, l’Agenzia delle Entrate può procedere, entro i termini ordinari di accertamento a determinare d’ufficio l’imposta dovuta sulla base dei dati digitali disponibili, tra cui:

  • fatture elettroniche emesse e ricevute;
  • corrispettivi telematici trasmessi dai registratori di cassa;
  • comunicazioni periodiche IVA (LIPE).

La liquidazione non tiene conto del credito eventualmente riportato dalla dichiarazione dell’anno precedente, ma scomputando solo i versamenti già effettuati.

Prima dell’iscrizione a ruolo, l’Agenzia trasmette al contribuente una comunicazione di irregolarità, contenente l’esito della liquidazione e il calcolo dell’imposta dovuta.
Il contribuente dispone di 60 giorni di tempo per:

  • fornire chiarimenti o documenti che dimostrino l’infondatezza del rilievo;

oppure

  • procedere al versamento spontaneo delle somme dovute, comprensive di interessi e sanzioni ridotte.
In assenza di risposta o di pagamento nei termini, le somme liquidate vengono iscritte direttamente a ruolo a titolo definitivo, senza ulteriori fasi istruttorie.

Non è ammesso l’utilizzo di crediti in compensazione per pagare l’importo liquidato. Anche in caso di iscrizione a ruolo, la compensazione resta vietata, in deroga alle disposizioni ordinarie.

La violazione è sanzionata ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 471/1997 (omessa dichiarazione IVA), ma con una riduzione a un terzo dell’importo se il contribuente regolarizza la posizione entro i 60 giorni dalla comunicazione.

L’invio della comunicazione dell’Agenzia preclude la possibilità di ravvedimento operoso per i periodi oggetto di liquidazione automatizzata.

Misure di contrasto alle indebite compensazioni

Viene rafforzato il sistema di prevenzione e controllo contro l’utilizzo improprio dei crediti d’imposta in compensazione, introducendo limitazioni più stringenti e ampliando le competenze dell’Agenzia delle Entrate.

A decorrere dal 1° luglio 2026, i crediti d’imposta diversi da quelli derivanti dalla liquidazione delle imposte (cioè non certificati direttamente dai modelli dichiarativi) non potranno più essere utilizzati in compensazione orizzontale (ex art. 17, D.Lgs. 241/1997) per pagare:

  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • premi assicurativi INAIL;
  • ritenute alla fonte e imposte sostitutive.

Il divieto si applica anche ai crediti ceduti a terzi, inclusi quelli trasferiti a intermediari finanziari o altri soggetti diversi dal titolare originario.

In sintesi, sarà possibile utilizzare in compensazione solo i crediti “certificati e maturati” nell’ambito delle dichiarazioni fiscali o dei flussi contributivi.

Rafforzamento dei controlli sulle compensazioni di importo elevato

Con riferimento all’art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e all’art. 5, comma 7, del Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025), la soglia di importo oltre la quale si attivano i controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate viene abbassata da 100.000 euro a 50.000 euro.

Ciò significa che:

  • ogni compensazione di crediti superiori a 50.000 euro annui sarà soggetta a verifica preventiva;
  • in assenza di validazione, la compensazione sarà bloccata e le somme dovranno essere versate in via ordinaria.

Imprese, superammortamento per investimenti in beni strumentali nuovi

L’articolo 95 del Ddl di Bilancio 2025 reintroduce il superammortamento per incentivare gli investimenti delle imprese in beni strumentali nuovi nel triennio 2026–2028, al fine di favorire la modernizzazione del sistema produttivo, la digitalizzazione e la transizione ecologica.

Brevemente, avviene una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi ai fini dell’ammortamento fiscale:

  • +50% per gli investimenti effettuati nel 2026,
  • +40% per quelli del 2027,
  • +30% per quelli del 2028,

La misura si applica a tutte le imprese residenti e i professionisti, con esclusione delle imprese in liquidazione o con gravi debiti fiscali non regolarizzati.

Beni agevolabili: macchinari, impianti, attrezzature e tecnologie produttive nuove installate in Italia. Sono esclusi fabbricati, beni a uso promiscuo o con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.

Condizioni:

  • acquisto dal 1° gennaio 2026;
  • entrata in funzione del bene nel periodo d’imposta;
  • pagamenti tracciabili e DURC regolare.

Cumulabilità: ammessa con il credito d’imposta per investimenti 4.0 e con altre agevolazioni diverse, entro i limiti del costo complessivo.

Zes Unica

Con un costo stimato pari a 1,8 miliardi di euro per il 2026 e 2 miliardi di euro per il 2027, viene riproposto il credito d’imposta volto a stimolare gli investimenti produttivi nelle aree ricomprese nella ZES Unica per il Mezzogiorno.

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura variabile in funzione della dimensione dell’impresa e della regione interessata, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2022–2027 approvata dalla Commissione europea.

Categoria di impresa

Percentuale massima agevolabile

Grande impresa

25% del costo ammissibile

Media impresa

35% del costo ammissibile

Piccola impresa

45% del costo ammissibile

L’utilizzo è subordinato alla presentazione di un’apposita comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e all’Agenzia delle Entrate, con l’indicazione dei beni agevolabili, dei relativi costi e dell’ubicazione dell’investimento.

I beni:

  • devono rimanere nel patrimonio aziendale per almeno cinque anni (tre per le PMI);
  • non possono essere ceduti o destinati a usi diversi da quelli produttivi agevolati;
  • devono essere mantenuti nella stessa unità produttiva per l’intero periodo di vincolo.

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