Responsabilità ambientale degli enti: nuove regole, sanzioni più severe
Pubblicato il 20 ottobre 2025
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Il Decreto Legge n. 116/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n. 147/2025, ha introdotto modifiche significative al diritto penale ambientale e al sistema di responsabilità amministrativa degli enti.
L’intervento, che recepisce anche le indicazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di tutela ambientale, modifica l’articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, ampliando il catalogo dei reati presupposto e inasprendo il sistema sanzionatorio.
Responsabilità ambientale enti: cosa cambia col D.L. 116/2025
Finalità della riforma
L’obiettivo dell’art. 6 del decreto, in particolare, è quello di rafforzare la prevenzione e la repressione dei reati ambientali, assicurando un maggiore coordinamento con la normativa europea e con la Direttiva (UE) 2024/1157.
Il legislatore ha inteso potenziare il meccanismo di responsabilità degli enti, introducendo strumenti più incisivi per contrastare le condotte illecite in ambito ambientale.
Le novità si concentrano su tre direttrici principali:
- ampliamento delle fattispecie di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente;
- aumento delle sanzioni pecuniarie e interdittive;
- estensione delle misure di prevenzione e controllo applicabili al settore ambientale.
Estensione dei reati presupposto
L’articolo 6, come modificato in sede di conversione, amplia l’elenco dei reati che possono generare responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi dell’art. 25-undecies.
Oltre ai delitti già previsti (inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico illecito di rifiuti, omessa bonifica, impedimento del controllo), sono ora inclusi anche:
- abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis, Codice dell’ambiente - D.Lgs. 152/2006) – sanzione da 350 a 450 quote;
- abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter, Codice dell’ambiente) – sanzione da 400 a 550 quote, aumentate fino a 650 nelle ipotesi aggravate;
- combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis, Codice dell’ambiente) – sanzione da 200 a 1.000 quote;
- ostacolo al controllo (art. 452-septies c.p.) – sanzione fino a 250 quote;
- omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.) – da 400 a 800 quote;
- traffico organizzato di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) – da 400 a 1.000 quote.
Tale ampliamento risponde alla necessità di anticipare la soglia di punibilità, includendo anche condotte di pericolo e non soltanto di danno, in linea con i principi della prevenzione ambientale.
Aumento delle sanzioni pecuniarie e interdittive
Il decreto, a seguire, introduce un inasprimento generale delle sanzioni a carico degli enti per le ipotesi più gravi di reato ambientale.
Tra le principali modifiche:
- gestione non autorizzata di rifiuti e discarica abusiva (art. 256 Codice dell’ambiente) – da 300 a 1.200 quote;
- spedizione illegale di rifiuti – da 300 a 450 quote;
- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) – da 400 a 900 quote;
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) – da 450 a 750 quote;
- traffico o abbandono di materiali radioattivi (art. 452-sexies c.p.) – fino a 1.200 quote.
Inoltre, l’art. 25-undecies, comma 7, è stato completamente riscritto: le sanzioni interdittive – quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione o l’esclusione da agevolazioni e finanziamenti – diventano obbligatorie (non più facoltative) per i reati più gravi, tra cui l’inquinamento e il disastro ambientale.
Misure di prevenzione e amministrazione giudiziaria
L’articolo 5 del D.L. 116/2025 introduce un’ulteriore innovazione, estendendo al settore ambientale le misure di prevenzione del Codice delle leggi antimafia.
Quando vi siano indizi che l’attività economica possa agevolare determinati reati ambientali, il tribunale può disporre l’amministrazione giudiziaria preventiva delle imprese. Questa misura rafforza il principio di auto-organizzazione e vigilanza aziendale, ponendo l’accento sulla trasparenza dei processi economici e sulla tracciabilità delle filiere dei rifiuti.
Ricadute applicative per gli enti e le imprese
Modelli 231 da adeguare
Le novità introdotte richiedono un aggiornamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG 231) e una revisione della mappatura dei rischi ambientali.
Le imprese dovranno:
- rivedere i protocolli di prevenzione per i nuovi reati presupposto;
- implementare sistemi di controllo e segnalazione tempestiva delle irregolarità;
- adottare procedure di qualifica dei fornitori e monitoraggio della catena di gestione dei rifiuti;
- garantire la tracciabilità delle operazioni lungo l’intera filiera.
Maggiore responsabilità amministrativa in materia ambientale
In conclusione, la riforma introdotta dal D.L. 116/2025, come convertito dalla Legge n. 147/2025, segna un rafforzamento complessivo della responsabilità amministrativa degli enti in materia ambientale.
L’intervento non si limita all’inasprimento delle sanzioni, ma amplia il sistema di prevenzione, attribuendo maggiore rilievo agli aspetti organizzativi e gestionali. In questo quadro, la conformità al D.Lgs. 231/2001 assume un valore strategico, non solo per evitare sanzioni, ma anche come elemento di garanzia e sostenibilità dell’attività d’impresa.
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