Contrassegno assicurativo: stop alle multe dopo la dematerializzazione

Pubblicato il



L’automobilista che non esibisce il contrassegno assicurativo non può essere sanzionato, in quanto tale documento è stato eliminato dall’ordinamento a seguito del processo di dematerializzazione entrato in vigore nel 2015.

Lo ha puntualizzato la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, con la sentenza n. 26705 del 3 ottobre 2025.

Stop alle multe se manca il contrassegno assicurativo dopo la dematerializzazione

Il caso esaminato dalla Cassazione  

Il procedimento trae origine da un verbale di accertamento emesso per la presunta violazione dell’art. 180, comma 7, del Codice della Strada, relativo alla mancata esibizione del contrassegno assicurativo.

L’automobilista, invitato a presentarsi presso gli uffici di polizia entro trenta giorni, aveva contestato la legittimità della sanzione, sostenendo che il contrassegno non era più obbligatorio in quanto sostituito dal certificato assicurativo digitale.

Il Giudice di Pace aveva dichiarato inammissibile il ricorso per motivi formali. Il Tribunale, in appello, aveva ritenuto ammissibile l’impugnazione ma rigettato la domanda nel merito, confermando la validità dell’invito a esibire il contrassegno.

Il ricorso in Cassazione  

Nel ricorso per Cassazione, il conducente ha denunciato la violazione dell’art. 31, comma 2-bis, del Decreto legge n. 1/2012, che ha introdotto la dematerializzazione del contrassegno assicurativo, nonché la mancata pronuncia su alcuni motivi di ricorso.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso, evidenziando che l’obbligo di presentarsi presso gli uffici di polizia può essere disposto solo qualora non sia tecnicamente possibile accertare la copertura assicurativa tramite la banca dati accessibile agli organi di polizia.

La decisione della Suprema Corte  

La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, chiarendo che dal 18 ottobre 2015 è cessato l’obbligo di esporre e, conseguentemente, di esibire il contrassegno assicurativo.

In base al D.M. n. 110/2013, , attuativo dell’art. 31 del D.L. n. 1/2012, il contrassegno è stato sostituito dal certificato di assicurazione, unico documento da conservare a bordo del veicolo.

L’invito a presentarsi per mostrare il contrassegno è quindi illegittimo, poiché riferito a un documento non più previsto dalla legge.

Tale ordine può essere legittimamente impartito solo nei casi in cui non sia tecnicamente possibile verificare la copertura assicurativa tramite le banche dati pubbliche.

Per questo motivo, la Corte ha annullato il verbale di accertamento e cassato la sentenza impugnata, compensando le spese di giudizio in ragione della novità della questione e della recente evoluzione normativa.

Il quadro normativo di riferimento  

Il processo di dematerializzazione del contrassegno assicurativo è stato introdotto con l’art. 31, comma 2-bis, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 e si è concluso il 18 ottobre 2015. Da tale data, le compagnie assicurative non rilasciano più il contrassegno cartaceo ma un certificato attestante la copertura del veicolo.

Le forze dell’ordine possono verificare la validità della polizza attraverso la banca dati dei veicoli assicurati gestita da ANIA e accessibile in tempo reale. L’invito a esibire documenti cartacei resta consentito solo se l’accesso a tali sistemi non è tecnicamente possibile al momento del controllo (art. 180 C.d.S., come modificato dalla L. n. 156/2021).

Contrassegno: sanzione per mancata esibizione non più irrogabile

La pronuncia della Cassazione conferma che la sanzione per mancata esibizione del contrassegno assicurativo non può essere irrogata, poiché tale obbligo è venuto meno con la digitalizzazione dei dati assicurativi.

Per gli automobilisti, questo significa che non è più richiesto il possesso del contrassegno cartaceo, ma resta necessario conservare a bordo il certificato di assicurazione, anche in formato digitale.

Per le forze dell’ordine, la verifica deve avvenire prioritariamente tramite banca dati, senza la possibilità di imporre la presentazione di un documento ormai abolito.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito