Regime forfettario, regole, coefficienti e soglie di reddito

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Regime forfettario, regole, coefficienti e soglie di reddito

Il regime forfettario è stato istituito dalla Legge 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015) e successivamente modificato dalla Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015). Il forfettario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti e professioni in forma individuale in possesso di determinati requisiti.

Per chi potrà aderire a tale regime sono previste alcune interessanti semplificazioni sia ai fini Iva, che contabili, alle quali si aggiunge la determinazione forfetaria del reddito che viene assoggettato ad un’unica imposta sostitutiva di quelle ordinariamente previste.

Essendo un regime naturale, per la sua adozione non è prevista una specifica opzione preventiva o successiva, tuttavia se si andrà ad aprire una nuova partita Iva si dovrà dare apposita comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (Modello AA9/12).

 

Il regime fiscale non prevede una scadenza legata agli anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica, e per la sua applicazione devono solo esserci i requisiti e le condizioni che sono indicati dalla legge (Legge 190 del 2014).

Questo lo differenzia dal “vecchio” regime dei contribuenti minimi, il quale prevede un massimo cinque anni o fino al compimento del 35° anno di età.

Se non viene data comunicazione (inserendo il codice 2) in sede di compilazione del mod. AA9\12, ai fini dell’opzione al regime forfettario, si può aderire allo stesso anche per comportamento concludente del contribuente.

 

Per la mancata comunicazione sono previste delle sanzioni che sono state oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Con circolare n. 10 del 4 aprile 2016 è stato specificato che “tale comunicazione non ha valore di opzione, trattandosi di un regime naturale, ma è richiesta unicamente ai fini anagrafici”, pertanto l’omessa indicazione nella dichiarazione di inizio attività di aderire al regime forfettario, pur non precludendo l’accesso al regime medesimo, è punibile con la sanzione amministrativa (da 250 a 2000 euro) di cui all’art. 11, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 471 del 1997.

 

Requisiti di accesso

Premettendo che il regime forfettario non prevede particolari scadenze legate al numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica (previsti per altri regimi fiscali), la sua applicazione è subordinata al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Possono in particolare accedere al regime forfettario i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte o professione, purché nell’anno precedente:

  • abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti (ragguagliati all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno), diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue l’attività esercitata. Non concorrono alla determinazione del limite di riferimento i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore;
  • abbiano sostenuto spese complessive non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti;
  • il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 euro. Non concorrono alla formazione di detto limite i beni immobili, comunque acquisiti, e anche in locazione, utilizzati per l’esercizio delle attività d’impresa.

 

Rilevano nel calcolo del limite:

  • per i beni in locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente;
  • per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore normale degli stessi determinato alla data del contratto di locazione/noleggio o comodato;
  • per i beni in proprietà, il prezzo di acquisto.

 

I beni ad uso promiscuo per l’esercizio dell’impresa, arte o professione e per l’uso personale o familiare, concorrono alla formazione del limite previsto nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo.

Non concorrono, infine, al calcolo del limite dei 20.000 euro i beni strumentali all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’impresa il cui costo unitario non sia superiore a 516,45 euro.

 

Non può aderire al regime in parola chi beneficia già di altri regimi forfettari di determinazione del reddito, esercita attività di lavoro autonomo o d’impresa in forma individuale e contemporaneamente, partecipa a società di persone o associazioni professionali, ovvero a Srl in regime di trasparenza, e ha percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilati eccedenti l’importo di 30mila euro. Il limite non vale nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato.

 

Cause di esclusione

Non possono avvalersi del regime agevolato:

  • i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • i soggetti che effettuano in via esclusiva o prevalente operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
  • i soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all’articolo 5 del TUIR, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale
  • i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato, e sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro.

 

Questa causa di esclusione è stata introdotta dalla Legge di stabilità per il 2016, che contemporaneamente ha abrogato la disposizione che prevedeva, quale requisito per l’applicazione del regime forfetario, che nell’anno precedente il reddito dell’attività d’impresa, arte o professione, fosse prevalente rispetto al reddito di lavoro dipendente eventualmente percepito.

 

La disposizione abrogata continua ad avere effetto solo nei confronti dei contribuenti che hanno adottato il regime forfetario nel corso del 2015.

 

NB! - Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dalla legge ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

 

Calcolo del reddito e tassazione

Il reddito imponibile da assoggettare al regime forfettario si determina applicando all’ammontare dei compensi che sono stati percepiti un coefficiente di redditività diverso a seconda dell’attività svolta e quindi dal codice ATECO; inoltre non vi è la deduzione analitica dei costi sostenuti e inerenti all’attività esercitata.

Dopo aver determinato il reddito, si potrà applicare una imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionale e comunale e dell’Irap pari al 15%.

 

Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore.

I contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato forfetariamente e l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Il reddito determinato forfetariamente rileva anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non viene preso in considerazione per determinare l’ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito.

 

NB! - Non rilevano nella determinazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso di regime, nonché le sopravvenienze sia attive sia passive.

 

Chi comincia una nuova attività

La legge prevede diversi e ulteriori vantaggi per chi inizia una nuova attività, in particolare la Legge di stabilità per il 2016 ha previsto che, a decorrere dal 2016, il reddito determinato con i criteri sopra illustrati è assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 5%, per i primi 5 anni di attività.

Inoltre chi ha iniziato una nuova attività nel 2015, potrà applicare la sostitutiva del 5% per il quadriennio che residua al compimento dei cinque anni previsti precedentemente.

 

Per beneficiare di tale aliquota:

  • il contribuente non deve aver esercitato nei tre anni precedenti l'inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
  • la nuova attività non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, tranne il caso in cui l’attività precedentemente svolta ha riguardato un periodo di pratica o tirocinio obbligatorio;
  • qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, e l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che a seconda dell’attività, consentono l’accesso al regime.

 

Le semplificazioni previste

Tra i vantaggi del regime forfettario vi è sicuramente la semplificazione degli adempimenti. Ad esempio, i contribuenti non dovranno addebitare l’Iva nelle fatture attive e non dovranno detrarre quella indicata nelle fatture passive.

Il contribuente non è soggetto alla ritenuta d’acconto sulle fatture emesse e non opererà le ritenute d’acconto alla fonte su quelle ricevute (si dovranno comunque indicare nella dichiarazione dei redditi i codici fiscali dei soggetti a cui sono stati corrisposti emolumenti).

 

Tra le altre semplificazioni vi è l’esonero della liquidazione e del versamento dell’Iva, della presentazione della dichiarazione annuale, dell’invio dello spesometro, e dell’esclusione dagli studi di settore.

Non si dovranno tenere registri Iva, ma si dovranno invece numerare e conservare le fatture e le bollette doganali, integrare le eventuali fatture soggette a reverse charge, e versare la relativa imposta.

 

Possibile il ritorno ai benefici del forfettario

la Legge 190/2014 ha stabilito che possono accedere al regime forfettario i soggetti che sono già in attività o che la iniziano e che nell’anno precedente a quello di applicazione delle agevolazioni, non hanno conseguito compensi superiori a 30mila euro.

L’attestazione della sussistenza dei requisiti necessari per accedere al regime e l’assenza di cause ostative, deve essere effettuata, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, compilando il quadro LM, rigo LM 21, e barrando il campo 1 (requisiti per l’accesso al regime) e il campo 2 (assenza delle cause ostative) del modello Redditi PF.

La disapplicazione per legge del regime agevolato decorre dall’anno successivo a quello in cui sono venuti meno i requisiti che garantiscono l’accesso al vantaggio fiscale e non a partire dallo stesso anno, diversamente da quanto accadeva ad esempio per il regime dei contribuenti minimi, che viene meno nel corso dell’anno in cui l’ammontare dei compensi percepiti superava il 50% della soglia prevista dalla legge.

Se ad esempio, sono stati incassati compensi per 40 mila euro nel corso del 2017, si può continuare a beneficiare del regime forfettario per lo stesso anno, ma non nel 2018, anche nel caso in cui l’esercizio (2017) si sia chiuso con ricavi sotto i 30mila euro.

Conseguentemente, si dovrà aderire al regime ordinario senza alcuna comunicazione, indicando l’Iva nelle fatture emesse e applicando l’Irpef non più in misura fissa tra i 5% e il 15%, ma secondo gli scaglioni previsti.

Se nel 2018 il contribuente dovesse incassare compensi per un ammontare non superiore a 30mila euro, a partire dal 2019 ritornerà a beneficiare del regime forfettario, e quindi potrà tornare a emettere le fatture senza Iva e ad applicare l’Irpef con aliquota fissa.

Anche in questo caso, non vi è l’obbligo di nessuna comunicazione, ma bisogna dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari per accedere al regime e l’assenza di cause ostative in sede di presentazione del modello Redditi PF relativo al 2019.

 

La verifica dei ricavi

Il regime forfettario è l’unico regime agevolato per le attività di piccole dimensioni. Il primo adempimento da effettuare consiste nella verifica del rispetto dei requisiti di accesso, e tra i requisiti principali vi è quello del limite dei ricavi o compensi nel periodo d’imposta precedente a quello di potenziale applicazione del regime.

Ricordiamo che, ai sensi del comma 54 dell’art. 1, della legge 190 del 23 dicembre 2014, possono accedere al regime i contribuenti che:

  • hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi, non superiori ai limiti dettati dalla norma, diversi a seconda del codice ATECO relativo all'attività esercitata;
  • hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 euro lordi per lavoro;
  • possiedono beni strumentali il cui costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, a fine esercizio, non supera i 20.000 euro.

 

Uno dei requisiti da verificare dunque è quello dimensionale, e la verifica va effettuata con il criterio utilizzato per la determinazione del reddito, per cassa o per competenza, utilizzato nell’anno precedente.

Se nell’anno precedente si beneficiava già di un regime agevolato o se si applicava il semplificato, per la verifica del limite è necessario controllare i ricavi/compensi incassati.

Nel caso in cui, invece, si era in regime di contabilità ordinaria, il suddetto limite andrà verificato per competenza.

Il limite di ricavi non è unico, come risultava essere nel regime dei minimi, ma risulta differenziato in base al settore di attività da individuare con il codice ATECO, ed è compreso in un intervallo tra 25.000 e 50.000 euro. Ovviamente il limite deve essere ragguagliato all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno.

 

Nel caso di esercizio di più attività, contraddistinte da codici più codici ATECO, per il diritto all’accesso o alla permanenza nel regime forfettario si dovrà considerare il limite più elevato tra quelli fissati per ciascuna delle attività esercitate.

 

Le soglie di redditi e i coefficienti di redditività da utilizzare in base ai differenti codici ATECO sono i seguenti:

 

  • Industrie alimentari e delle bevande (codice Ateco 10 – 11): limite ricavi/fatturato 45.000 euro, con coefficiente di redditività al 40%;
  • Commercio all’ingrosso e al dettaglio (codice Ateco 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9): limite ricavi/fatturato di 50.000 euro con coefficiente di redditività al 40%;
  • Commercio ambulante di altri prodotti (codice Ateco 47.82 – 47.89): limite fatturato/ricavi 30.000 euro e coefficiente di redditività al 54%;
  • Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (codice Ateco 47.81): limite fatturato/ricavi 40.000 euro e coefficiente di redditività al 40%;
  • Intermediari del commercio (codice Ateco 46.1): limite fatturato/ricavi 25.000 euro e coefficiente di redditività al 62%;
  • Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (codice Ateco 55 – 56): limite fatturato/ricavi 50.000 euro e coefficiente di redditività al 40%;
  • Costruzioni e attività immobiliari (codice Ateco 41 – 42 – 43) – (68): limite fatturato/ricavi 25.000 euro e coefficiente di redditività all’ 86%;
  • Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (codice Ateco 64 – 65 – 66 – 69 – 70 – 71 – 72 -73 – 74 – 75 – 85 – 86 – 87 – 88): limite fatturato/ricavi 30.000 euro e coefficiente di redditività al 78%;
  • Altre attività economiche (codice Ateco da 01 a 03 a 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 -84 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99): limite fatturato/ricavi 30.000 euro e coefficiente di redditività al 67%.

 

Abrogazione dei vecchi regimi

Il legislatore, volendo favorire l’adozione del nuovo regime forfettario, con la Legge di stabilità 2015 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore del nuovo regime), venissero abrogati:

  • il regime per le nuove attività produttive
  • il regime fiscale di vantaggio, in vigore dal 1° gennaio 2012, che aveva assorbito il regime dei contribuenti minimi
  • il regime contabile agevolato.

 

Ancora, si è consentito ai soggetti che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime fiscale di vantaggio, di continuare ad applicarlo per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato, ovvero fino al compimento del trentacinquesimo anno di età se successivo alla scadenza del quinquennio, ampliando poi detta possibilità anche a coloro che hanno iniziato l’attività nel 2015.

Tenuto conto delle significative modifiche apportate al regime forfetario dalla Legge di stabilità per il 2016, i soggetti che nel 2015 hanno optato per il regime ordinario potevano, dal 1° gennaio 2016, revocare la scelta effettuata e accedere al regime forfetario.

 

Limiti per il reddito di lavoro dipendente

Relativamente al requisito concernente la presenza di reddito da lavoro dipendente, vi sono state alcune modifiche per evitare possibili comportamenti elusivi nel beneficiare dell’aliquota favorevole.

La legge 190/2014 ha stabilito, per l’accesso e la permanenza nel regime, la prevalenza dei redditi conseguiti nell’attività Iva rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente. Tale verifica poteva essere evitata se il rapporto di lavoro era cessato o la somma dei redditi derivanti dalla partita Iva e di lavoro dipendente o assimilato non eccedevano l'importo di 20.000 euro.

La disposizione, dunque, comportava che nel caso in cui il contribuente svolgesse sia attività di lavoro autonomo, e fosse contemporaneamente lavoratore dipendente o pensionato, il reddito conseguito dal lavoro autonomo dovesse essere prevalente.

 

Un ostacolo presente nella norma era quello delle limitate soglie di ricavi/compensi che facevano scattare, anche in presenza di una pensione o di un reddito di lavoro dipendente basso, l’impossibilità di accedere al regime forfettario.

La Legge di Stabilità per il 2016 ha effettuato alcune modifiche introducendo un vincolo più ampio e precludendo l’accesso al regime forfettario a coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.

Non è più prevista la prevalenza del reddito di lavoro autonomo, ma è necessario verificare il solo reddito di lavoro dipendente, che potrebbe anche essere superiore a quello relativo all’attività imprenditoriale o professionale.

Tale limite non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, inoltre la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 del 4 aprile 2016 osserva che l’esonero non opera se nel medesimo anno sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia.

 

Per la non applicabilità della causa di esclusione rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfettario. Ipotizzando che un contribuente, che ha conseguito reddito di lavoro dipendente nel 2017 per 50.000 euro, abbia cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2017, lo stesso potrebbe accedere nel 2018 al regime forfettario, cosa non fattibile se la cessazione è avvenuta a gennaio 2018.

 

Quadro Normativo

Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015)

Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016)

Circolare Agenzia delle Entrate n.10 del 4 aprile 2016

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