Legge di Bilancio 2025. NASpI, artigiani e commercianti, ADI e SFL: le novità
Pubblicato il 17 dicembre 2024
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Attesa per il 18 dicembre 2024, in Aula, alla Camera dei deputati, la Manovra finanziaria 2025.
La discussione sul DDL legge di Bilancio 2025 (DDL 2112-bis – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) partirà dalle ore 14.
All’esame dell’Aula sarà sottoposto il testo della Manovra risultante dalle modifiche approvate in Commissione Bilancio.
Ed è proprio in Commissione che si lavora alacremente, con prolungate sedute notturne, a ritocchi e rifinanziamenti dell’ultim’ora.
Quali sono le novità che potrebbero confluire nel testo all’esame della Camera?
Dimissioni volontarie e NASpI
Introdotta una norma antielusiva per la NASpI (la seconda, dopo il Collegato lavoro che dispone sulle dimissioni per fatti concludenti), tesa a "colpire" dimissioni volontarie e risoluzioni consensuali strategiche, finalizzate ad ottenere, a seguito di un successivo evento di cessazione involontaria, l’indennità di disoccupazione in parola.
La norma, a dire il vero, di non facile lettura, a modifica dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dispone che, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, la NASpI può essere riconosciuta a chi può far valere, almeno 13 settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale.
Tale requisito si applica a condizione che l'evento di dimissioni sia avvenuto nei 12 mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.
Sono fatte salve le ipotesi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nonchè le ipotesi di dimissioni volontarie presentate dalle lavoratrici madri (e padri lavoratori) durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (articolo 55 del medesimo decreto legislativo).
Riduzione contributiva per nuovi artigiani e commercianti
Si propone il riconoscimento di una riduzione contributiva al 50% per i lavoratori che si iscrivono, nell'anno 2025, per la prima volta, ad una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (comma 1 dell'articolo 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233) e che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfettario.
La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome.
La riduzione contributiva:
- è riconosciuta per 36 mesi senza soluzione di continuità di contribuzione ad una delle due gestioni dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.
- è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.
- è concessa come aiuto de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- è subordinata a preventiva comunicazione telematica all'INPS.
Decontribuzione per le lavoratrici madri
Il DDL legge di Bilancio 2025, all’articolo 35 reca nuove disposizioni in materia di decontribuzione di lavoratrici madri, riconoscendo, a decorrere dall'anno 2025 e in via strutturale, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.
Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Dal 2027, per le madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
L'esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua
Un emendamento presentato dai Relatori in Commissione Bilancio prevede che, per le lavoratrici autonome iscritte all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS nonché alla Gestione separata, il parziale esonero contributivo sia parametrato al minimale annuo di retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e che tale agevolazione venga concessa in regime de minimis.
Assegno di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro
Novità anche per l’Assegno di inclusione e per il Supporto per la formazione, gli strumenti introdotti dal decreto lavoro con l’obiettivo di favorire e incentivare l’inclusione nel tessuto produttivo e l’accesso al mondo del lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85).
Un emendamento al DDL Bilancio 2025 estende la platea dei potenziali beneficiari delle misure, elevando congiuntamente il beneficio economico spettante.
In particolare, per l’Assegno di inclusione è elevato il valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, ISEE, in corso di validità, che passa dai 9.360 euro a 10.140 euro.
Elevato anche il valore del reddito familiare che, dal 2025, deve risultare inferiore ad una soglia di 6.500 annui in luogo dei precedenti 6.000 euro annui. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la nuova soglia di reddito familiare è fissata in 8.190 euro (in luogo dei 7.560 annui), moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza.
Si prevede poi che, in ogni caso la soglia ISEE sia aumentata a 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione.
Dal 2025, il beneficio economico dell'Assegno di inclusione, su base annua, è composto da una integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di euro 6.500 euro annui (in luogo dei 6.000 annui), ovvero di 8.190 euro annui (in luogo di 7.560 euro annui) se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
Il beneficio economico è, altresì, composto da una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione , come dichiarato ai fini dell'ISEE, fino ad un massimo di 3.640 euro annui (in luogo dei 3.360 annui), ovvero di 1.950 euro annui (in luogo di 1.800 euro annui) se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore, dal 2025, a 10.140 euro annui (in luogo di 6.000 annui), che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione.
L’indennità di partecipazione ai corsi di formazione è elevata da 350 a 500 euro.
Si prevede che il limite temporale di erogazione dell'indennità di partecipazione è prorogabile per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi 12 mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso.
Maggiorazione volontaria del montante contributivo
Si dispone che gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, possano incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all'INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a due punti percentuali.
La quota del trattamento pensionistico derivante dall'incremento del montante contributivo conseguente dalla maggiorazione non concorre al computo ai fini della maturazione degli importi soglia di cui all'articolo 24, commi 7 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed è corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
I contributi versati dal lavoratore ai sensi della maggiorazione di aliquota contributiva sono deducibili dal reddito complessivo per il cinquanta per cento dell'importo totale versato.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riferimento alle modalità di esercizio e di recesso.
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