Inps: verifica e accesso all'APE sociale per i lavoratori agricoli
Pubblicato il 17 ottobre 2024
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L'Inps, con il messaggio n. 3365 dell’11 ottobre 2024, non pubblicato sul sito istituzionale, fornisce nuove indicazioni per la gestione delle domande di certificazione e accesso all'APE sociale presentate dai lavoratori agricoli disoccupati, ai sensi dell’articolo 1, comma 179, lettera a), della legge n. 232 del 2016.
APE sociale
L’APE sociale è destinata a coloro che hanno interamente esaurito la prestazione di disoccupazione.
Tuttavia, per i lavoratori agricoli, la concessione della prestazione di disoccupazione è contraddistinta da un disallineamento temporale tra il periodo di disoccupazione e il momento in cui viene erogata l'indennità corrispondente. Invero, l'indennità di disoccupazione per i lavoratori agricoli è richiesta e pagata l'anno successivo alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro, con pagamento in un'unica soluzione.
Questo significa che, soddisfatti tutti i requisiti, il diritto all'indennità di disoccupazione agricola non dipende dalla verifica dello stato di disoccupazione del richiedente, né al momento della domanda né successivamente.
Nuove istruzioni
Le nuove direttive aggiornano e sostituiscono quelle contenute nella circolare n. 62 del 25 maggio 2022.
A differenza degli altri lavoratori dipendenti, per i lavoratori agricoli non è richiesta la presentazione della domanda di certificazione al termine della prestazione di disoccupazione.
Per stabilire se la domanda di certificazione possa essere accolta, è necessaria una valutazione con il supporto dei colleghi di sede responsabili delle prestazioni a sostegno del reddito per gli operai agricoli, della presenza dei requisiti per accedere alla disoccupazione agricola nell'anno successivo.
Nel caso in cui da questa valutazione emerga che il lavoratore non soddisfa i requisiti per ottenere la disoccupazione agricola, la domanda non può essere accolta. Al contrario, se i requisiti sono presenti, la domanda potrà essere approvata. Tuttavia, l'indennità APE sociale sarà erogata solo dopo il completamento della fruizione della prestazione di disoccupazione agricola, anche se la richiesta di pensionamento anticipato è già stata effettuata.
Decorrenza dell'APE Sociale
L'APE sociale, anche in presenza di tutti i requisiti, non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, anche se la domanda è stata presentata prima. Se la richiesta di anticipo viene inoltrata nell'anno successivo al completamento della disoccupazione agricola, l'indennità APE sociale decorrerà dal primo giorno del mese successivo all’istanza, purché il richiedente sia rimasto inoccupato nel periodo successivo alla conclusione della disoccupazione agricola, come stabilito nella Circolare n. 100/2017.
Verifica dello stato di disoccupazione
Per ottenere il riconoscimento dell'APE sociale, è fondamentale che il richiedente rimanga inoccupato a partire dalla conclusione della disoccupazione agricola, convenzionalmente fissata al 31 dicembre dell'anno in cui si è concluso il rapporto di lavoro.
Poiché l'indennità di disoccupazione agricola può essere richiesta solo nell'anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e il suo riconoscimento non richiede lo stato di disoccupazione al momento della domanda, tale richiesta non equivale a una dichiarazione di immediata disponibilità (DID).
Verifica dei 18 mesi di rapporto di lavoro dipendente
L'articolo 1, comma 162, lettera b), della Legge di Bilancio 2018, ha incluso tra le motivazioni di cessazione del rapporto di lavoro che consentono l'accesso all'APE sociale anche la scadenza del contratto a termine.
In questi casi, il legislatore ha stabilito che il riconoscimento dell'APE sociale è subordinato alla condizione che, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, il soggetto abbia maturato almeno diciotto mesi di lavoro dipendente.
Per i lavoratori agricoli, la valutazione dei 18 mesi deve considerare, nei 36 mesi precedenti la scadenza del contratto, solo le giornate effettivamente lavorate e coperte da contribuzione obbligatoria, oltre agli eventi figurativi che implicano la presenza di un rapporto di lavoro attivo.
ATTENZIONE: Non devono essere inclusi nel calcolo i periodi di contribuzione figurativa accreditati a titolo di disoccupazione agricola o trattamento speciale agricolo.
Gestione delle domande su Unicarpe-Felpe
In attesa delle nuove istruzioni operative per l’utilizzo della procedura UNICARPE, le domande saranno definite centralmente previa segnalazione delle sedi alle seguenti caselle:
- helpcertificazioni@inps.it per la verifica delle condizioni;
- UNIPENS@inps.it per l’accesso al beneficio.
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