Indennità estero: la qualificazione spetta al giudice di merito
Pubblicato il 18 febbraio 2025
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La qualificazione di un emolumento come "indennità estero" spetta al giudice di merito, il quale deve valutarne la natura caso per caso, considerando le pattuizioni tra le parti.
L'elemento determinante è la finalità del compenso: se è direttamente collegato alla prestazione lavorativa, ha natura retributiva e rientra nel calcolo della retribuzione convenzionale; se invece serve esclusivamente a compensare il disagio derivante dall’assegnazione all’estero, ha natura indennitaria ed è escluso dalla base imponibile.
Così la Corte di cassazione, Sezione tributaria, con ordinanza n. 3200 dell'8 febbraio 2025.
La Cassazione su indennità estero e relativa tassazione
La questione sottoposta all’esame della Suprema Corte riguardava la tassazione di un emolumento denominato “elemento da assorbire” percepito da un lavoratore dipendente italiano assegnato all’estero nel periodo d’imposta 2008-2011.
Il contribuente aveva impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale, la quale, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva ritenuto che tale emolumento avesse natura retributiva e dovesse quindi essere assoggettato all’IRPEF.
Il ricorrente sosteneva, invece, che l’importo percepito fosse una somma avente carattere indennitario, destinata a compensare il disagio derivante dall’assegnazione all’estero e quindi esclusa dalla base imponibile per effetto dell’articolo 51, comma 8-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
Tale norma disciplina il regime di tassazione della retribuzione convenzionale applicabile ai lavoratori italiani che, pur rimanendo fiscalmente residenti in Italia, prestano attività lavorativa fuori dal territorio nazionale.
Esame dei motivi di ricorso
Il contribuente aveva impugnato la sentenza per tre motivi.
Il primo riguardava la violazione del diritto al contraddittorio, poiché la Commissione Tributaria Regionale aveva negato la discussione orale da remoto senza adeguata motivazione.
Il secondo motivo contestava l’errata qualificazione dell’“elemento da assorbire”, ritenendo che la Commissione avesse confuso la retribuzione ordinaria con quella convenzionale, senza valutare se l’emolumento rientrasse tra le indennità estero.
Il terzo motivo denunciava la violazione dell’articolo 51, comma 8-bis del TUIR, sull'assunto che l’indennità percepita fosse di natura compensativa e dunque esclusa dalla tassazione ordinaria.
Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo di ricorso, ritenendo legittima la decisione della Commissione Tributaria Regionale di procedere con la trattazione scritta in assenza di condizioni tecniche adeguate per l’udienza da remoto. Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la trattazione scritta garantisce il diritto di difesa del contribuente e costituisce una modalità equivalente all’udienza pubblica, specialmente in situazioni di emergenza organizzativa.
Diversamente, la Suprema corte ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, rilevando che la Commissione Tributaria Regionale aveva erroneamente qualificato l’“elemento da assorbire” come una componente della retribuzione convenzionale senza svolgere un’adeguata analisi della sua effettiva natura.
La Cassazione ha osservato che, nel determinare la tassazione della retribuzione convenzionale, devono essere esclusi tutti gli emolumenti che hanno natura di indennità estero, ossia quelli erogati in ragione della maggiore onerosità della prestazione lavorativa fuori dai confini nazionali.
Conclusioni della Cassazione
La Corte ha stabilito che, nel valutare la computabilità di un emolumento ai fini della determinazione della retribuzione convenzionale, è necessario distinguere tra compensi aventi natura retributiva e somme corrisposte per compensare il disagio derivante dall’assegnazione all’estero.
La Commissione Tributaria Regionale non aveva effettuato questa verifica e si era limitata a considerare l’“elemento da assorbire” come parte integrante della retribuzione imponibile, senza approfondire la documentazione prodotta dal contribuente.
La Cassazione ha quindi cassato con rinvio le sentenze impugnate, demandando alla Commissione Tributaria Regionale, in diversa composizione, un nuovo esame della questione alla luce dei principi enunciati.
In particolare, il giudice del rinvio dovrà accertare se l’emolumento percepito dal contribuente abbia un’effettiva connessione con l’attività lavorativa prestata oppure se sia destinato esclusivamente a compensare i disagi legati al trasferimento, con conseguente esclusione dalla base imponibile.
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