Indennità da demansionamento non imponibile
Pubblicato il 11 aprile 2022
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Come da precedenti documenti in materia, l’Agenzia delle Entrate fa presente che, circa il trattamento dei vari indennizzi riconosciuti al lavoratore dipendente:
- sono soggette a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio qualora abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente (lucro cessante);
- non sono imponibili, invece, le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (danno emergente).
Nel caso prospettato, a causa del demansionamento subito dal dipendente, è stato intimato al datore di lavoro l'obbligo di risarcimento del c.d. "danno da dequalificazione professionale". In tema, la risposta n. 185 dell’8 aprile 2022 precisa che va distinto il danno patrimoniale, derivante dall'impoverimento della capacità professionale del lavoratore o dalla mancata acquisizione di maggiori capacità, con la connessa perdita di chances o di ulteriori possibilità di guadagno, da quello non patrimoniale, comprendente sia l'eventuale lesione dell'integrità psico-fisica del lavoratore, accertabile medicalmente, sia il danno esistenziale.
Anche dal punto di vista giurisprudenziale si afferma che le somme erogate per ristorare la perdita delle "chance professionali", ossia connesse alla privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell'attività lavorativa, non sono imponibili.
Prova del danno
Inoltre, la Suprema Corte di cassazione ha sostenuto che la perdita di chance è un danno risarcibile a condizione che il soggetto ne provi la sussistenza. Dunque, il danno può essere risarcito qualora si produca idonea documentazione circa l’esistenza e l’ammontare del danno.
Nella sentenza di condanna della società al pagamento delle somme al lavoratore è stato accertato che le mansioni di archivista erano inferiori rispetto a quelle professionalmente spettanti al ricorrente. Per quanto riguarda, invece, la quantificazione del danno, a ciò il giudice ha provveduto in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226, codice civile.
Ciò posto, le somme erogate dal datore di lavoro a seguito della lesione della capacità professionale del lavoratore sono da considerarsi non imponibili, in quanto configurabili come danno emergente; inoltre non devono essere assoggettate a ritenute alla fonte.
Recupero delle ritenute versate: istruzioni
Aggiunge la risposta n. 185/2022 che se la società ha già versato le ritenute, il recupero delle somme avverrà presentando la dichiarazione integrativa del Modello 770/2021 relativo all'anno di imposta 2020.
In particolare, nel frontespizio va inserito il protocollo della dichiarazione che si intende rettificare e nel quadro ST va indicato il versamento effettuato ma non dovuto, riportando nella seconda colonna "Ritenute operate" l'importo 0.
Nel quadro SX deve essere fatto valere il credito inserendo la somma versata erroneamente nel rigo SX1 colonna 2 "Versamenti in eccesso" e cumulata nel rigo SX4 colonna 4 "Credito risultante dalla presente dichiarazione", indicando, poi, in colonna 5, quanto di essa è già stato utilizzato in compensazione.
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