Risarcimento a seguito di dequalificazione professionale

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Risarcimento a seguito di dequalificazione professionale

La Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui, nel merito, era stata accolta la domanda avanzata da una lavoratrice per accertare l’intervenuta dequalificazione professionale subita a seguito di illegittimo esercizio dello jus variandi da parte del datore di lavoro.

La dipendente, inquadrata nell’area funzionale operativa livello C del CCNL di settore e in possesso di conoscenze specifiche qualificate per lo svolgimento di attività amministrative, di coordinamento e di incarichi di responsabilità, aveva asserito di essere stata assegnata, nel periodo considerato, a posizione comportante mansioni manuali, di sistemazione e riordino di materiale, in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 2103 c.c.

La Corte di appello le aveva dato ragione, riconoscendole il diritto al risarcimento per il demansionamento subito.

Cassazione: tolleranza contingente non è acquiescenza al demansionamento  

La società datrice aveva adito i giudici di legittimità, lamentando che in sede di gravame era stato disatteso un punto decisivo della controversia, riguardante l’intervenuta acquiescenza della prestatrice nei confronti del provvedimento datoriale di nuova assegnazione. La ricorrente, in particolare, aveva sottolineato come fosse trascorso un lungo lasso di tempo – precisamente un anno e mezzo - prima che la lavoratrice avesse impugnato il provvedimento di riferimento.

Acquiescenza tacita, quando si configura?

Doglianza, questa, ritenuta infondata dalla Sezione lavoro della Corte di cassazione che, con ordinanza n. 16594 del 3 agosto 2020, ha ribadito l’indirizzo interpretativo già affermato in materia di acquiescenza tacita nei confronti di un provvedimento, valevole sia in ambito amministrativo che in quello processuale civilistico.

L’acquiescenza tacita – si legge nella decisione – è configurabile solo in presenza di un comportamento che appaia inequivocabilmente incompatibile con la volontà del soggetto d’impugnare il provvedimento.

Non è sufficiente, a tal fine, un atteggiamento di mera tolleranza contingente e neppure il compimento di atti resi necessari od opportuni, nell’immediato, dall’esistenza del detto provvedimento.

Tali ultime condotte, infatti, non escludono l'eventuale coesistente intenzione dell’interessato di agire successivamente per eliminare gli effetti del provvedimento del datore.

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