Il DDL lavoro chiarisce la nozione di attività stagionale. Approvato l’emendamento

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Il DDL lavoro chiarisce la nozione di attività stagionale. Approvato l’emendamento

Chiarito (e regolato) il ruolo dei CCNL nella definizione della nozione di attività stagionale. È l’obiettivo, prima facie, della norma di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali, introdotta nell’articolato del DDL Lavoro nel corso della seduta dell’11 settembre 2024.

Come abbiamo avuto modo di anticipare, sul provvedimento (A. C. 1532-bis), recante "Disposizioni in materia di lavoro", mercoledì 11 settembre 2024 è ripreso l’esame della Commissione lavoro pubblico e privato, a cui il medesimo è stato assegnato in sede referente.

L’esame prosegue nella seduta di giovedì 12 settembre e sono previste, anche in tale occasione, nuove votazioni.

In attesa di conoscere gli esiti delle stesse, focalizziamo l’attenzione sulle proposte emendative approvate nella seduta dell’11 settembre 2024, rinviando, per un’analisi più ampia delle novità contenute negli emendamenti approvati nell’ultima seduta prima della chiusura estiva del 7 agosto 2024.

Nozione di attività stagionale: cosa cambia

La novità in assoluto più degna di nota è, come anticipato in premessa, l’introduzione della norma di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, del T.U. sui contratti di lavoro (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81), in materia di attività stagionali, foss'anche per la vetustà dell’elenco di riferimento contenuto nel D.P.R. n. 1525 del 1963, solo a macchia di leopardo superata dalle previsioni della contrattazione collettiva.

Attività stagionale nel T.U. sui contratti di lavoro

Si ricorda difatti che a delineare la “nozione” di lavoro stagionale è attualmente l'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (T.U. sui contratti di lavoro).

Tale disposizione, nell’introdurre la deroga alla regola del cd. stop & go, definisce attività stagionali quelle “individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” nonché le “ipotesi individuate dai contratti collettivi”. E aggiunge: “fino all'adozione del decreto (…) continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525”.

Le attività stagionali sono pertanto attualmente individuate:

- nell’elenco contenuto nel D.P.R. n. 1525/1963, stante la mancata emanazione del decreto ministeriale indicato dalla norma;

- nelle “ulteriori” ipotesi indicate dalla contrattazione collettiva.

È importante qui ricordare che, con riferimento alle ipotesi di stagionalità individuate dalla contrattazione collettiva, l’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota n. 413 del 10 marzo 2021, richiamando quanto già in precedenza chiarito sul tema dal Ministero del lavoro (interpelli n. 15 del 20 maggio 2016 e n. 6 del 2 ottobre 2019), ha evidenziato che:

  • il rinvio operato dal comma 2 dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2015 al D.P.R. n. 1525 del 1963 “avviene in “sostituzione” dell’emanando decreto ministeriale e non anche delle ulteriori ipotesi di esclusione individuate dalla contrattazione collettiva alla quale, così come in passato, è demandata la possibilità di “integrare” il quadro normativo;
  • la contrattazione collettiva di settore può “individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali rispetto a quelle già indicate dal d.P.R. n. 1525 del 1963, alle quali non si applicano i limiti sui contratti di lavoro subordinato a termine come, in particolare, quelli previsti agli articoli 19, comma 2, 21, commi 01 e 2 e 23, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015”;
  • per contrattazione collettiva di settore è da intendersi, ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, “i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.

Infine, fa presente l’INL, con riferimento alle deroghe ammesse (anche) per le attività stagionali definite dai CCNL , “l’individuazione della “stagionalità” effettuata dall’art. 21, comma 2 è utilizzabile anche in relazione alle ulteriori disposizioni del D.Lgs. n. 81/2015 che ad esso rinviano (v. art. 19, comma 2, art. 21, comma 01, art. 23, comma 2 lett. c), art. 29, comma 3 bis)".

NOTA BENE: In via generale, si ricorda che i contratti a termine nelle attività stagionali possono derogare alle disposizioni di durata massima, alle causali, alla disciplina su proroghe e rinnovi, ai limiti numerici nonché al c.d. stop and go o periodi cuscinetto.

Attività stagionale nel DDL lavoro

L’articolo 5-bis, approvato nella seduta dell’11 settembre 2024, con una norma di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, stabilisce che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore del DDL lavoro, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Somministrazione di lavoro

Con altri emendamenti approvati viene toccata in più punti la disciplina della somministrazione di lavoro.

In particolare, sono soppressi il quinto e il sesto periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Le disposizioni in questione, introdotte dalla legge di conversione in legge del Decreto Milleproroghe e valide fino al 30 giugno 2025, prevedono che, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato, l'utilizzatore possa impiegare in missione un lavoratore somministrato a termine per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi.

Pertanto con la novella approvata torneranno a trovare applicazione i limiti generali di durata complessiva della missione/delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore.

Inoltre, ad integrazione dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,  è inserita la disposizione che deroga, per i contratti di somministrazione a tempo determinato, all'applicazione delle causali (condizioni di cui all'articolo 19, comma 1) in caso di impiego di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previsto dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Si prevede infine che la somministrazione a tempo determinato è esente da limiti quantitativi anche nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Tale disposizione, si ricorda, prevede che sono esenti dal limite quantitativo legale o da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:

a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;

b) da imprese start-up innovative (articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012), per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;

c) per lo svolgimento delle attività stagionali (articolo 21, comma 2);

d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche opere audiovisive;

e) per sostituzione di lavoratori assenti;

f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.

Professionisti: sospensione degli adempimenti tributari

Approvato infine l’articolo 3-bis che reca norme per la sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenne.

A modifica dell’articolo 1, comma 937, della legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234), si prevede che in caso di parto o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini tributari stabiliti in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento sono sospesi, rispettivamente , a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza.

La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite raccomandata a/r o PEC un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

La sospensione dei termini per gli adempimenti tributari si applica anche nei riguardi del libero professionista che, a causa di ricovero ospedaliero d'urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenne ovvero per intervento chirurgico dello stesso, dovendo assistere il figlio, è impossibilitato temporaneamente all'esercizio dell'attività professionale.

Il libero professionista, entro il quindicesimo giorno dalle dimissioni dal ricovero ospedaliero del proprio figlio, deve consegnare o inviare tramite raccomandata a/r o PEC un certificato, rilasciato dalla struttura sanitaria, attestante l'avvenuto ricovero, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

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