Rimborsi spese per trasferte all’estero: esenzione fiscale anche con pagamento in contanti

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Rimborsi spese per trasferte all’estero: esenzione fiscale anche con pagamento in contanti

Il 10 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 188/2025, con la quale viene confermata un’importante precisazione in materia di rimborsi spese per trasferte o missioni all’estero. Il documento chiarisce, alla luce delle recenti modifiche normative, le modalità di pagamento ritenute eleggibili per consentire l’esenzione fiscale – ovvero l’esclusione dalla formazione del reddito da lavoro dipendente – dei rimborsi relativi a spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto. In particolare, l’interpello recepisce le novità introdotte dal Decreto legge n. 84/2025 (Decreto fiscale), specificando che, nel caso di trasferte effettuate al di fuori del territorio nazionale, non è più richiesto l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili per garantire la non imponibilità dei suddetti rimborsi.

Contesto normativo: evoluzione della disciplina

La disciplina relativa al trattamento fiscale dei rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto ha subito una recente evoluzione normativa.

Inizialmente, la Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha modificato l’art. 51, comma 5 del TUIR, introducendo l’obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili quale condizione necessaria per l’esenzione dei rimborsi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare, erano considerati idonei i pagamenti effettuati mediante carte di credito o debito, bonifici bancari o postali, o altri strumenti previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 241/1997. Di conseguenza, ogni spesa rimborsata ma sostenuta in contanti risultava imponibile.

Tuttavia, questa impostazione è stata successivamente integrata e corretta dal Decreto-Legge n. 84/2025, attualmente in fase di conversione parlamentare. Il decreto ha precisato che l’obbligo di tracciabilità si applica esclusivamente alle spese sostenute nel territorio dello Stato italiano.

NOTA BENE: Per contro, le spese sostenute all’estero non sono soggette a tale vincolo, consentendo così l’esenzione fiscale anche in caso di pagamento in contanti.

Questa modifica rappresenta un allineamento alle difficoltà operative tipiche delle missioni internazionali e ha efficacia retroattiva a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Trasferte all’estero: rimborsi spese esenti anche se in contanti

Con l’interpello n. 188/2025, l’Agenzia delle Entrate ha risposto a un quesito avanzato da un Ministero (Istante), che ha richiesto chiarimenti sul corretto trattamento fiscale dei rimborsi spese per i dipendenti inviati in missione o trasferta all’estero, alla luce delle modifiche apportate all’art. 51, comma 5 del TUIR dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024). In particolare, l’Istante ha evidenziato che, in molti Paesi stranieri, l’uso di strumenti di pagamento tracciabili può risultare difficoltoso o impossibile, e ha quindi proposto una soluzione interpretativa secondo cui i rimborsi delle spese sostenute in contanti in tali contesti non debbano concorrere alla formazione del reddito, anche se non supportati da tracciabilità bancaria o digitale.

Nel fornire il proprio parere, l’Agenzia ha confermato la validità della soluzione prospettata, richiamando le modifiche normative introdotte dal DL n. 84/2025, che ha limitato l’obbligo di tracciabilità ai soli rimborsi relativi a spese sostenute nel territorio italiano. Grazie all’integrazione normativa – che ha aggiunto le parole «sostenute nel territorio dello Stato» all’art. 51, comma 5 TUIR – l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, per le missioni e trasferte effettuate all’estero, l’esenzione fiscale si applica anche in assenza di tracciabilità del pagamento, purché naturalmente si tratti di spese riconducibili a vitto, alloggio, viaggio e trasporto non di linea (ad es. taxi, NCC).

La posizione dell’Agenzia si fonda dunque su una lettura sistematica e aggiornata della normativa vigente, riconoscendo la specificità operativa delle missioni internazionali e fornendo un’interpretazione che garantisce certezza giuridica e coerenza con le finalità del legislatore.

Di seguito una Tabella riepilogativa con le indicazioni operative per i datori di lavoro in merito all’esenzione fiscale dei rimborsi spese per trasferte in Italia e all’estero.

Luogo della Trasferta Condizione per l’Esenzione Fiscale Strumenti di Pagamento Ammessi Obbligo di Documentazione
In Italia Le spese rimborsate non concorrono alla formazione del reddito solo se il pagamento è tracciabile. • Carte di credito/debito
• Bonifico bancario/postale
• Altri mezzi ex art. 23 D.Lgs. 241/1997
, documentazione giustificativa obbligatoria
All’estero Le spese rimborsate non concorrono alla formazione del reddito anche se il pagamento è in contanti. • Tracciabile oppure
Contanti (ammessi in via eccezionale)
, documentazione giustificativa obbligatoria

NOTA BENE: In entrambi i casi, l’esenzione riguarda esclusivamente le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto non di linea (es. taxi, NCC), secondo quanto previsto dall’art. 51, comma 5 del TUIR.

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