Rimborsi spese per trasferte all’estero: esenzione fiscale anche con pagamento in contanti
Pubblicato il 11 luglio 2025
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Il 10 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 188/2025, con la quale viene confermata un’importante precisazione in materia di rimborsi spese per trasferte o missioni all’estero. Il documento chiarisce, alla luce delle recenti modifiche normative, le modalità di pagamento ritenute eleggibili per consentire l’esenzione fiscale – ovvero l’esclusione dalla formazione del reddito da lavoro dipendente – dei rimborsi relativi a spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto. In particolare, l’interpello recepisce le novità introdotte dal Decreto legge n. 84/2025 (Decreto fiscale), specificando che, nel caso di trasferte effettuate al di fuori del territorio nazionale, non è più richiesto l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili per garantire la non imponibilità dei suddetti rimborsi.
Contesto normativo: evoluzione della disciplina
La disciplina relativa al trattamento fiscale dei rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto ha subito una recente evoluzione normativa.
Inizialmente, la Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha modificato l’art. 51, comma 5 del TUIR, introducendo l’obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili quale condizione necessaria per l’esenzione dei rimborsi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare, erano considerati idonei i pagamenti effettuati mediante carte di credito o debito, bonifici bancari o postali, o altri strumenti previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 241/1997. Di conseguenza, ogni spesa rimborsata ma sostenuta in contanti risultava imponibile.
Tuttavia, questa impostazione è stata successivamente integrata e corretta dal Decreto-Legge n. 84/2025, attualmente in fase di conversione parlamentare. Il decreto ha precisato che l’obbligo di tracciabilità si applica esclusivamente alle spese sostenute nel territorio dello Stato italiano.
Questa modifica rappresenta un allineamento alle difficoltà operative tipiche delle missioni internazionali e ha efficacia retroattiva a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Trasferte all’estero: rimborsi spese esenti anche se in contanti
Con l’interpello n. 188/2025, l’Agenzia delle Entrate ha risposto a un quesito avanzato da un Ministero (Istante), che ha richiesto chiarimenti sul corretto trattamento fiscale dei rimborsi spese per i dipendenti inviati in missione o trasferta all’estero, alla luce delle modifiche apportate all’art. 51, comma 5 del TUIR dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024). In particolare, l’Istante ha evidenziato che, in molti Paesi stranieri, l’uso di strumenti di pagamento tracciabili può risultare difficoltoso o impossibile, e ha quindi proposto una soluzione interpretativa secondo cui i rimborsi delle spese sostenute in contanti in tali contesti non debbano concorrere alla formazione del reddito, anche se non supportati da tracciabilità bancaria o digitale.
Nel fornire il proprio parere, l’Agenzia ha confermato la validità della soluzione prospettata, richiamando le modifiche normative introdotte dal DL n. 84/2025, che ha limitato l’obbligo di tracciabilità ai soli rimborsi relativi a spese sostenute nel territorio italiano. Grazie all’integrazione normativa – che ha aggiunto le parole «sostenute nel territorio dello Stato» all’art. 51, comma 5 TUIR – l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, per le missioni e trasferte effettuate all’estero, l’esenzione fiscale si applica anche in assenza di tracciabilità del pagamento, purché naturalmente si tratti di spese riconducibili a vitto, alloggio, viaggio e trasporto non di linea (ad es. taxi, NCC).
La posizione dell’Agenzia si fonda dunque su una lettura sistematica e aggiornata della normativa vigente, riconoscendo la specificità operativa delle missioni internazionali e fornendo un’interpretazione che garantisce certezza giuridica e coerenza con le finalità del legislatore.
Di seguito una Tabella riepilogativa con le indicazioni operative per i datori di lavoro in merito all’esenzione fiscale dei rimborsi spese per trasferte in Italia e all’estero.
Luogo della Trasferta | Condizione per l’Esenzione Fiscale | Strumenti di Pagamento Ammessi | Obbligo di Documentazione |
---|---|---|---|
In Italia | Le spese rimborsate non concorrono alla formazione del reddito solo se il pagamento è tracciabile. | • Carte di credito/debito • Bonifico bancario/postale • Altri mezzi ex art. 23 D.Lgs. 241/1997 |
Sì, documentazione giustificativa obbligatoria |
All’estero | Le spese rimborsate non concorrono alla formazione del reddito anche se il pagamento è in contanti. | • Tracciabile oppure • Contanti (ammessi in via eccezionale) |
Sì, documentazione giustificativa obbligatoria |
NOTA BENE: In entrambi i casi, l’esenzione riguarda esclusivamente le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto non di linea (es. taxi, NCC), secondo quanto previsto dall’art. 51, comma 5 del TUIR.
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