Premi INAIL: il DDL lavoro ridefinisce la mappa dei ricorsi
Pubblicato il 09 settembre 2024
In questo articolo:
- Ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi INAIL
- Ricorsi in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico
- Modalità di presentazione dei ricorsi
- Restituzione delle somme versate dall'INAIL per il periodo post mortem
- Ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici
- Comunicazioni di decesso all'INPS e all’INAIL
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Via libera alla semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
A disporla è il DDL Lavoro (A. C. 1532-bis, recante "Disposizioni in materia di lavoro") o, più specificatamente, gli emendamenti approvati nella seduta conclusiva pre-feriale del 7 agosto 2024.
L’esame del provvedimento ad opera della Commissione lavoro pubblico e privato, alla quale è stato assegnato in sede referente, riprende l’11 settembre 2024.
Analizziamo le novità che, salvo ulteriori modifiche in itinere, confluiscono nel DDL Lavoro.
Ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi INAIL
A modifica dell’articolo 1 del regolamento di cui al D.P.R. 14 maggio 2001, n. 314, il DDL Lavoro, come emendato, prevede che il datore di lavoro possa ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell’INAIL, in relazione alla loro competenza per territorio, contro i provvedimenti emessi dalle sedi territoriali dell'INAIL in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi e riguardanti:
a) la classificazione delle lavorazioni;
b) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro;
c) la decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie;
d) l'inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall'INAIL per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
I ricorsi sono decisi dai responsabili delle strutture competenti.
Ricorsi in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico
Novellando l’articolo 2 del citato regolamento, il DDL lavoro stabilisce che il datore di lavoro possa ricorrere alla sede territoriale dell'INAIL contro i provvedimenti emessi dalla stessa sede concernenti l'oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico.
I ricorsi sono decisi dai responsabili delle strutture competenti.
Modalità di presentazione dei ricorsi
Cambiano anche le modalità di presentazione dei ricorsi (articolo 4 del regolamento di cui al D.P.R. 14 maggio 2001, n. 314).
I ricorsi devono essere proposti esclusivamente con modalità telematiche entro 30 giorni dalla ricezione dei provvedimenti.
Restituzione delle somme versate dall'INAIL per il periodo post mortem
Il DDL Lavoro, come emendato, estende all’INAIL l’applicazione delle diposizioni vigenti, dettate per la restituzione delle somme versate dall'INPS per il periodo successivo alla morte dei beneficiari di trattamenti pensionistici e previdenziali in genere.
Più dettagliatamente, ad essere integrato è l'articolo 1, comma 304, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che dispone che le prestazioni in denaro versate dall'INPS per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale siano corrisposte con riserva e che l'istituto bancario e Poste italiane siano tenuti alla loro restituzione all'INPS qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto.
L'obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente e l'istituto bancario o la società Poste italiane Spa non possono utilizzare detti importi per l'estinzione dei propri crediti.
I soggetti che hanno ricevuto direttamente le prestazioni in contanti per delega o che ne hanno avuto la disponibilità sul conto corrente bancario o postale, anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno svolto o autorizzato un'operazione di pagamento a carico del conto disponente, sono obbligati al reintegro delle somme a favore dell'INPS.
L'istituto bancario o Poste italiane che rifiutino la richiesta per impossibilità sopravvenuta del relativo obbligo di restituzione o per qualunque altro motivo sono tenuti a comunicare all'INPS le generalità del destinatario o del disponente e l'eventuale nuovo titolare del conto corrente.
Ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici
I ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (legge 3 dicembre 1999, n. 493), secondo la novella del DDL lavoro, sono decisi dalla sede territoriale dell'INAIL che ha emesso il provvedimento.
Il termine per la presentazione del ricorso è di 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento impugnato.
Decorsi inutilmente 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.
La proposizione dei ricorsi non sospende l'efficacia del provvedimento.
Gli emendamenti approvati abrogano inoltre la disposizione (lettera c) del comma 3 dell'articolo 10) della legge istitutiva della polizza assicurativa contro gli infortuni domestici (legge 3 dicembre 1999, n. 493), che affida al comitato amministratore del Fondo autonomo speciale il compito di decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e di prestazioni del Fondo stesso.
Comunicazioni di decesso all'INPS e all’INAIL
Il DDL lavoro, come emendato, dispone infine che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le comunicazioni di decesso trasmesse all'INPS dai medici necroscopi sono messe a disposizione dell'INAIL.
Le modalità di messa a disposizione sono concordate tra i due Istituti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della norma.
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