Conversione del Milleproroghe: mappa delle novità per lavoro e pensioni
Pubblicato il 15 febbraio 2023
In questo articolo:
- Ordinamento sportivo e professioni sportive (articolo 1, comma 3)
- Revisione e riordino in materia di disabilità (articolo 1, comma 5)
- Riordino in materia di spettacolo (articolo 1, comma 6)
- Family act (articolo 1, comma 7)
- Convenzioni e trattamento di dati da parte dell’INPS (articolo 4, commi 9-duodecies e 9-terdecies)
- Esami di abilitazione professionale e tirocinio (articolo 6, comma 8-bis)
- Somministrazione di lavoro e missioni a termine (articolo 9, comma 4-bis)
- Smart working senza accordo individuale (articolo 9, commi 4-ter e 5-ter)
- Isopensione (articolo 9, comma 5-bis)
- Fondo nuove competenze (articolo 22-quater)
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Prosegue l'iter parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe 2023.
Il ddl n. 452, di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, è approdato in Aula al Senato il 14 febbraio 2023: il 15 febbraio ha ricevuto il via libera.
Il testo licenziato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio del Senato reca numerose novità in materia di lavoro e pensioni.
Concentriamo l'attenzione sulle modifiche apportate al disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe dalle Commissioni.
Ordinamento sportivo e professioni sportive (articolo 1, comma 3)
Sono prorogati di 2 mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, i termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge n. 86/2019 recante “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”.
La proroga si applica limitatamente ai decreti legislativi i cui termini di adozione non sono scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe.
NOTA BENE: Come indicato dal dossier parlamentare, la proroga di 2 mesi (dal 28 febbraio 2023 al 28 aprile 2023) interesserebbe le deleghe per l’adozione delle disposizioni integrative e correttive alle riforme dello sport conferite:
- dall'articolo 6, comma 3, legge n. 86/2019;
- dall'articolo 7, comma 4, legge n. 86/2019;
- dall'articolo 8, comma 4, legge n. 86/2019;
- dall'articolo 9, comma 3, legge n. 86/2019.
Revisione e riordino in materia di disabilità (articolo 1, comma 5)
È prorogato dal 31 agosto 2023 (20 mesi dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore della legge delega) al 15 marzo 2024 il termine per l'esercizio della delega per la revisione e per il riordino delle disposizioni in materia di disabilità.
La delega è contenuta nell'articolo 1 della legge 22 dicembre 2021, n. 227, c.d. Legge quadro sulla disabilità.
Riordino in materia di spettacolo (articolo 1, comma 6)
Viene prorogato da 9 mesi a 24 mesi dall’entrata in vigore della legge 15 luglio 2022, n. 106 (pertanto dal 18 maggio 2023 al 18 agosto 2024), il termine per l’esercizio della delega legislativa previsto dall'articolo 2 della menzionata legge:
- per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore;
- per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi.
Family act (articolo 1, comma 7)
Prevista anche la proroga per le deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia di cui alla legge 7 aprile 2022, n. 32, c.d. Family act.
Più nel dettaglio, viene prorogato da 12 mesi a 24 mesi dall’entrata in vigore della legge 7 aprile 2022, n. 32 (dal 12 maggio 2023 al 12 maggio 2024) il termine per l’emanazione dei decreti legislativi delegati:
- per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli (articolo 2, comma 1, della legge n. 32 del 2022);
- per sostenere e promuovere le responsabilità familiari (articolo 6, comma 1 della legge n. 32 del 2022).
Convenzioni e trattamento di dati da parte dell’INPS (articolo 4, commi 9-duodecies e 9-terdecies)
Il disegno di legge Milleproroghe, nel testo approvato dalle Commissioni, autorizza l’INPS:
- al trattamento dei dati connessi all’attuazione di specifiche convenzioni, che prevedono servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi, stipulate con enti bilaterali (art. 2, comma 1, lett. h), del D.lgs. 276/2003) o con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale (art. 9, D.lgs. 502/1992 e art. 51, comma 2, lett. a), D.P.R. 917/1986);
- a trasferire a tali soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio in suo possesso necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali.
Esami di abilitazione professionale e tirocinio (articolo 6, comma 8-bis)
Viene prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale è consentito lo svolgimento degli esami per l’abilitazione relativi ad alcune professioni con modalità particolari (articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15).
La proroga si estende alle attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio di professioni o nell’ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, comprese le attività volte al conseguimento dell’abilitazione professionale.
NOTA BENE: Sono in particolare interessati dalla proroga in parola gli esami per l’abilitazione a dottore commercialista ed esperto contabile, per l'esercizio della professione di consulente del lavoro nonché le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.
La proroga non si applica all'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo (professioni indicate all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163), nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale (articolo 2 della medesima legge n. 163 del 2021).
Somministrazione di lavoro e missioni a termine (articolo 9, comma 4-bis)
È prorogato dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025 il termine finale di validità previsto per la norma transitoria di cui all'articolo 31, comma 1, terzo periodo, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
La disposizione in parola prevede la possibilità per l'utilizzatore di impiegare in missione a tempo determinato, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, senza che ciò determini la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato al ricorrere delle seguenti condizioni:
- che il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato;
- che l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore somministrato inviato in missione;
- che il lavoratore sia inviato in missione a tempo determinato presso l’utilizzatore.
NOTA BENE: Con riferimento a tale disposizione era stato presentato un emendamento che sopprimeva la previsione di un limite temporale di validità, ma l'emendamento in questione non ha superato il vaglio delle Commissioni.
Smart working senza accordo individuale (articolo 9, commi 4-ter e 5-ter)
Prorogata la possibilità per alcune categorie di lavoratori di ricorrere allo smart working senza obbligo di stipulare un accordo individuale con il datore di lavoro.
Più specificatamente è prorogato:
- dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023 il termine finale di cui al comma 306 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) di applicazione del lavoro in modalità agile per i dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle condizioni di fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022. Per tali lavoratori il datore di lavoro è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro e senza decurtazione della retribuzione in godimento;
- dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine finale di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B. Si tratta dello smart working semplificato (senza accordo individuale) dei:
- lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore;
- dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio.
E' prorogata, inoltre, dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 la disposizione secondo cui la prestazione in modalità agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente.
Isopensione (articolo 9, comma 5-bis)
Il periodo massimo individuale di fruizione dell'isopensione è elevato a 7 anni fino al 2026 (ultima decorrenza della prestazione il 1° dicembre 2026 e risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2026).
Si ricorda che la “prestazione di esodo a favore dei lavoratori prossimi a pensione” o isopensione è stata introdotta dalla legge Fornero (articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92) e consente, ai lavoratori di aziende che impieghino mediamente più di 15 dipendenti, prossimi al pensionamento, di anticipare i tempi della pensione contando su un assegno di esodo erogato dal datore di lavoro per tutta la durata dell'anticipo pensionistico.
Il periodo massimo di permanenza nella prestazione di accompagnamento a pensione è di regola di 4 anni, elevati a 7 anni, allo stato, limitatamente al periodo 2018-2023 (articolo 1, comma 160, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e articolo 1, comma 345, legge 30 dicembre 2020 n. 178).
Fondo nuove competenze (articolo 22-quater)
Viene infine estesa al 2023 la possibilità di accedere ai contributi del Fondo nuove competenze per finanziare il costo delle ore di lavoro destinate a percorsi di formazione o per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori (articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
In merito, il ministero del Lavoro ha pubblicato un comuncato il 14 febbraio 2023.
ATTENZIONE: Si ricorda che il finanziamento del Fondo nuove competenze è subordinato alla sottoscrizione di un accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro.
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