Guida cartella di pagamento 2025: come leggerla e come agire dopo la notifica
Pubblicato il 02 ottobre 2025
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Dal 1° ottobre 2025 è online la nuova “Guida alla cartella di pagamento”, frutto della collaborazione tra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR). Il documento si inserisce nella collana divulgativa “L’Agenzia informa”. L’obiettivo dichiarato è rendere più semplice e trasparente la lettura degli atti della riscossione, mettendo a disposizione dei contribuenti indicazioni operative chiare e un linguaggio non tecnico.
La guida spiega, passo per passo, che cos’è la cartella di pagamento, come si legge e quali scelte ha il contribuente dopo la notifica: pagamento, rateizzazione, eventuale richiesta di sospensione o impugnazione nei casi previsti. Il percorso illustrato riprende la struttura del modello di cartella e rinvia alle pagine informative dei siti istituzionali (sezioni “Cartella di pagamento” e “Pagare cartelle e avvisi”), fornendo anche dettagli pratici sul modulo pagoPA allegato agli atti.
Un’attenzione particolare è dedicata all’avviso di presa in carico relativo agli avvisi di accertamento esecutivi: la guida chiarisce quando l’avviso viene inviato, che natura informativa possiede e quali attività di recupero AdeR può avviare a seguito dell’affidamento del credito da parte dell’Ente impositore. Questo inquadramento aiuta a comprendere le ricadute pratiche per il contribuente e le eventuali iniziative da intraprendere.
La cartella di pagamento: definizione, funzione e struttura
La cartella di pagamento rappresenta l’atto principale attraverso cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR) notifica al contribuente l’esistenza di un debito nei confronti di un Ente creditore, come Agenzia delle Entrate, INPS, Comuni, Regioni o altri enti pubblici. È lo strumento che dà avvio al procedimento di riscossione coattiva e contiene l’intimazione ad adempiere entro un termine di 60 giorni dalla notifica. In caso di mancato pagamento, AdeR è legittimata ad attivare le misure previste dalla legge – quali fermo amministrativo, iscrizione ipotecaria o pignoramento – per il recupero delle somme dovute.
Alla base della cartella vi è il ruolo, ossia l’elenco nominativo predisposto dall’Ente creditore con l’indicazione della tipologia del credito e degli importi dovuti (tributi erariali e locali, contributi previdenziali, premi assicurativi, sanzioni amministrative e altre entrate). Il ruolo viene trasmesso ad AdeR, che provvede a elaborare e notificare la cartella al debitore.
Struttura della cartella di pagamento
Per garantire maggiore chiarezza e trasparenza, la cartella di pagamento è stata oggetto di progressivi interventi di semplificazione grafica e lessicale. Il modello attualmente in uso è quello approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2022.
Il documento è suddiviso in tre sezioni principali:
- Sezione AdeR (banner blu)
- Contiene le informazioni di competenza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione: dati identificativi dell’atto, sede territoriale che lo ha emesso, modalità di pagamento, possibilità di chiedere la rateizzazione, la sospensione o di proporre ricorso nei casi previsti.
- Sezione Ente creditore
- Riporta le informazioni trasmesse dall’Ente impositore, facilmente riconoscibili grazie a banner di colore diverso:
- arancione: Agenzie fiscali (Entrate, Dogane e Monopoli),
- verde: Enti locali,
- viola: altri enti (INAIL, casse di previdenza, ordini professionali, prefetture).
- In questa sezione vengono dettagliate le somme dovute e i riferimenti normativi e procedurali per eventuali ricorsi o istanze di annullamento.
- Riporta le informazioni trasmesse dall’Ente impositore, facilmente riconoscibili grazie a banner di colore diverso:
- Modulo di pagamento
- È collocato in chiusura del documento e contiene i dati necessari per effettuare il versamento tramite i canali previsti, inclusi i sistemi telematici pagoPA.
Questa struttura, arricchita da elementi grafici (colori, schemi, testo semplificato), è stata introdotta per rendere più immediata la comprensione del debito e delle relative opzioni di regolarizzazione da parte del contribuente.
Modalità di notifica della cartella di pagamento
La notifica della cartella di pagamento è il momento in cui il contribuente viene ufficialmente a conoscenza del debito iscritto a ruolo. La legge prevede diverse modalità, tutte idonee a garantire la validità dell’atto e la certezza della sua ricezione.
Le principali modalità di notifica sono:
- Posta elettronica certificata (PEC): obbligatoria per i soggetti titolari di partita IVA e comunque possibile per i contribuenti che abbiano comunicato un indirizzo PEC valido (art. 60-ter del DPR n. 600/1973).
- Ufficiali della riscossione o messi notificatori: incaricati da AdeR, possono effettuare la consegna diretta, anche senza essere dipendenti dell’Agenzia ma purché formalmente nominati.
- Raccomandata con ricevuta di ritorno (AR): utilizzata nei casi in cui non sia disponibile o attiva la PEC.
Azioni del contribuente dopo la notifica
Una volta ricevuta la cartella di pagamento, il contribuente ha a disposizione diverse possibilità per regolarizzare la propria posizione o contestare l’atto, secondo quanto previsto dalla legge.
La soluzione più immediata è il pagamento integrale entro 60 giorni dalla notifica. Il versamento può essere effettuato online tramite il servizio “Paga online” disponibile sul portale di AdeR o sull’app Equiclick, oppure attraverso i canali bancari, postali e gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al sistema pagoPA. Se il pagamento avviene entro il termine, l’importo corrisponde esattamente a quello indicato in cartella; oltre i 60 giorni, invece, maturano automaticamente gli interessi di mora.
In alternativa, il contribuente può chiedere la rateizzazione del debito. AdeR concede la dilazione sulla base dell’importo dovuto e delle condizioni economiche dichiarate o documentate, secondo le regole stabilite dal decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2024. Per importi fino a 120 mila euro e con un massimo di 84 rate, la domanda può essere presentata direttamente online. Per debiti più elevati o per richieste di piani più lunghi è necessario compilare e trasmettere il modello dedicato via PEC agli indirizzi indicati.
È inoltre possibile chiedere ad AdeR la sospensione legale della riscossione, entro 60 giorni dalla notifica, quando si ritiene che la pretesa non sia dovuta. La sospensione può essere domandata, ad esempio, in caso di pagamento già effettuato prima dell’iscrizione a ruolo, provvedimento di sgravio emesso dall’Ente creditore, prescrizione o decadenza del credito, sospensione amministrativa o giudiziale, o sentenza favorevole al contribuente. La richiesta può essere inoltrata online o tramite PEC, utilizzando il modello SL1.
Un’ulteriore strada è rivolgersi direttamente all’Ente creditore per chiedere la sospensione o l’annullamento del debito, seguendo le procedure indicate nelle pagine della cartella a lui dedicate. Infine, resta sempre possibile proporre ricorso al giudice competente, entro i termini e secondo le modalità previste dalla normativa specifica per ciascun tributo. In tal caso, il tribunale può disporre la sospensione temporanea della cartella fino alla decisione definitiva.
Conseguenze del mancato adempimento
Se il contribuente non provvede al pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella e non ha ottenuto un provvedimento di sospensione, l’Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR) è autorizzata ad avviare le azioni di recupero previste dalla legge. In questa fase possono essere adottate misure cautelari – come il fermo amministrativo dei veicoli o l’iscrizione di ipoteca sugli immobili – oppure, nei casi più gravi, procedure esecutive quali il pignoramento di beni mobili, immobili, stipendi, pensioni, crediti commerciali e somme depositate sui conti correnti.
Per predisporre tali azioni, AdeR è legittimata a richiedere informazioni sul reddito e sul patrimonio del debitore anche a soggetti terzi (banche, datori di lavoro, enti previdenziali), sempre nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di tutela e riservatezza dei dati.
In sostanza, il mancato adempimento nei termini comporta l’immediata esposizione al rischio di misure cautelari e di esecuzione forzata, con possibili ripercussioni significative sul patrimonio e sulla capacità economica del contribuente.
L’avviso di presa in carico e l’avviso di accertamento esecutivo
La nuova Guida 2025 alla cartella di pagamento dedica un approfondimento specifico anche agli strumenti collegati alla riscossione coattiva: l’avviso di accertamento esecutivo e il relativo avviso di presa in carico. Si tratta di atti distinti, che intervengono in momenti diversi del procedimento, ma che hanno in comune l’obiettivo di informare il contribuente e di consentire ad AdeR di avviare il recupero delle somme dovute senza la necessità di emettere una cartella.
Avviso di accertamento esecutivo
L’avviso di accertamento esecutivo è l’atto notificato direttamente dall’Ente creditore – come l’Agenzia delle Entrate (art. 29, DL n. 78/2010), l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (art. 9, DL n. 16/2012) o alcuni enti territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, Unioni di Comuni – Legge n. 160/2019) – con cui il contribuente viene intimato a pagare le somme indicate entro i termini stabiliti.
L’avviso ha valore immediatamente esecutivo: se il contribuente non paga né propone ricorso nei termini previsti, o comunque decorsi 30 giorni dall’ultimo termine utile, le somme sono automaticamente affidate all’Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR). Da quel momento, l’Agente della riscossione può avviare direttamente le procedure coattive senza necessità di notificare una cartella di pagamento.
Quando ciò avviene, il contribuente riceve dall’Agenzia delle entrate-Riscossione un’ulteriore comunicazione: l’avviso di presa in carico.
Avviso di presa in carico
L’avviso di presa in carico è la comunicazione che l’Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR) invia al contribuente per informarlo di aver ricevuto dall’Ente creditore l’incarico a riscuotere le somme già richieste con un avviso di accertamento esecutivo.
Questo tipo di avviso ha natura esclusivamente informativa: non prevede scadenze di pagamento, viene inviato tramite raccomandata semplice o posta elettronica non certificata e non condiziona l’avvio delle procedure di riscossione, che AdeR può attivare indipendentemente dal suo ricevimento. Una volta affidato il carico, infatti, l’Agenzia può procedere con misure cautelari (fermo, ipoteca) e, nei casi di “fondato pericolo per la riscossione”, anche con azioni esecutive come i pignoramenti. In assenza di tale pericolo, le sole procedure esecutive restano sospese per 180 giorni dall’affidamento.
La prima pagina dell’avviso richiama i dati principali dell’accertamento: generalità del destinatario, Ente creditore, data e numero di notifica, importo dovuto comprensivo degli interessi maturati e soggetto che ha notificato l’atto (che, per gli enti locali, può essere diverso dall’emittente). Un elemento essenziale è il numero di riferimento interno, riportato in alto a sinistra, che consente al contribuente di identificare l’atto all’interno della propria posizione debitoria disponibile nell’area riservata del portale AdeR. Questo codice, simile a quello delle cartelle, costituisce la chiave univoca per accedere ai servizi collegati, come la presentazione di istanze, il pagamento o la rateizzazione.
Nelle pagine successive sono riportate le informazioni di servizio di AdeR: istruzioni per il pagamento o la dilazione, canali di contatto disponibili (contact center 060101, servizi online sul sito e sull’app Equiclick, prenotazione appuntamenti in presenza o da remoto), nonché i riferimenti per rivolgersi direttamente all’Ente creditore in caso di richieste di chiarimento sulla legittimità del debito. L’avviso si chiude con l’informativa sul trattamento dei dati personali e con i moduli di pagamento pagoPA, analoghi a quelli presenti nella cartella di pagamento.
In definitiva, dunque, la nuova Guida alla cartella di pagamento, aggiornata al 1° ottobre 2025, rappresenta uno strumento pratico e chiaro per i contribuenti, utile a comprendere meglio il contenuto degli atti di riscossione, le possibili azioni da intraprendere e le conseguenze del mancato adempimento.
Tabella riepilogativa dei punti chiave della nuova Guida 2025 alla cartella di pagamento.
Voce | Descrizione / contenuto essenziale |
---|---|
Cartella di pagamento | Atto con cui AdeR notifica il debito iscritto a ruolo, intimando il pagamento entro 60 giorni e avvertendo delle misure coercitive in caso di inadempimento. |
Ruolo | Elenco predisposto dall’Ente creditore contenente nominativi dei debitori, tipologia del credito e importi da recuperare; da cui scaturisce la cartella. |
Struttura della cartella | Divisa in sezioni (banner blu per AdeR, arancione per Agenzie fiscali, verde per Enti locali, viola per altri Enti) e corredata dal modulo pagoPA. |
Modalità di notifica | PEC, ufficiali/messi notificatori o raccomandata A/R. |
Azioni dopo la notifica | Pagamento entro 60 giorni, richiesta di rateizzazione, istanza di sospensione legale, ricorso al giudice competente. |
Conseguenze del mancato pagamento | Avvio di procedure cautelari (fermo, ipoteca) ed esecutive (pignoramenti); possibile acquisizione di dati patrimoniali/reddituali presso terzi. |
Avviso di accertamento esecutivo | Atto emesso dall’Ente creditore con intimazione al pagamento; decorso il termine, il credito è affidato direttamente ad AdeR senza necessità di cartella. |
Avviso di presa in carico | Comunicazione informativa di AdeR sull’affidamento dell’incarico di riscossione; non contiene scadenze e non condiziona l’avvio delle procedure di recupero. |
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