Cartella di pagamento 2022. Nuovo modello senza aggio
Pubblicato il 18 gennaio 2022
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La legge n. 234/2021 (di Bilancio 2022) ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il sistema di remunerazione dell’Agente della riscossione; ora i costi di funzionamento sono a carico dello Stato.
Riscossione 2022. Eliminato l’aggio per il debitore
Dalla modifica suddetta ne consegue che:
- viene abolita la quota di oneri di riscossione a carico del debitore nella misura fissa del 3% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento e del 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora in caso di assolvimento del debito oltre il 60° giorno;
- in caso di riscossione spontanea non è più dovuta, dal debitore, la quota pari all’1% delle somme iscritte a ruolo.
Riscossione 2022. Cosa rimane a carico del debitore
Sempre per effetto della legge di bilancio 2022 restano, invece, a carico del debitore:
- la quota a titolo di spese esecutive per le eventuali attività cautelari ed esecutive per il recupero delle somme insolute;
- la quota a titolo di spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione.
Le novità si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022; per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, gli oneri di riscossione continuano ad essere dovuti nella misura e secondo le ripartizioni previste dalle precedenti disposizioni di legge in materia.
Nuovo modello di cartella di pagamento dal 2022
In conseguenza delle suddette modifiche, è stato necessario modificare la modulistica relativa.
Così il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ruffini, ha emanato il provvedimento prot. 14113 con data 17 gennaio 2022 con cui approva il nuovo modello di cartella di pagamento che l’Agente della riscossione è tenuto ad utilizzare per le cartelle relative ai carichi affidatigli a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Il modello sorpassato, approvato con provvedimento del 14 luglio 2017, va utilizzato per le cartelle relative a carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di notifica della cartella di pagamento che potrà essere anche successiva.
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