Comunicazione di presa in carico dell'Ader: non è impugnabile

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Comunicazione di presa in carico dell'Ader: non è impugnabile

La comunicazione di presa in carico da parte dell'Agente della riscossione non può essere impugnata per contestare la nullità della notifica di un precedente avviso di accertamento.

Questa comunicazione non rientra tra gli atti impugnabili e non è considerata lesiva, essendo un mero atto informativo che segnala la trasmissione dell'avviso di accertamento all'agente per la riscossione.

La comunicazione di presa in carico dell'Ader non è atto impugnabile

Con ordinanza n. 4903 del 26 febbraio 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, si è pronunciata su un ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate in merito ad un avviso di accertamento relativo a somme da riscuotere.

Nel caso in esame, l'Agente per la Riscossione aveva comunicato al contribuente che l'Agenzia delle Entrate le aveva affidato l'incarico di riscossione per le somme richieste con un avviso di accertamento notificato nel luglio 2015.

Il contribuente aveva proposto ricorso contro l'avviso di accertamento contestando la nullità della notifica, ma senza entrare nel merito della pretesa tributaria.

Sia la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) che la Commissione Tributaria Regionale (CTR) avevano rigettato il ricorso, confermando la legittimità dell'avviso di accertamento.

In seguito, il contribuente aveva avanzato ricorso in Cassazione articolando diversi motivi.

Decisione della Corte di Cassazione  

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo infondati i motivi esposti, pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata.

Ha chiarito che la comunicazione di presa in carico dell'avviso di accertamento non costituisce un atto impugnabile, in quanto non lesivo, essendo un mero atto partecipativo.

La detta comunicazione - ha precisato la Cassazione - non rientra tra gli atti impugnabili previsti dall'art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992.

Inoltre, anche ipotizzando di ampliare l'impugnabilità ad altri atti lesivi non espressamente indicati dalla norma, essa non può essere considerata tale.

Si tratta, infatti, di un semplice atto partecipativo, privo di effetti lesivi per la posizione giuridica del contribuente, che si limita a informare quest'ultimo della trasmissione dell'avviso di accertamento esecutivo all'agente per la riscossione.

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