ZES Unica agricoltura e pesca: aperta la finestra per le dichiarazioni integrative 2025
Pubblicato il 21 novembre 2025
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Dal 20 novembre 2025 si è ufficialmente aperto il secondo passaggio procedurale per l’accesso al credito d’imposta ZES unica destinato ai settori agricolo, forestale, pesca e acquacoltura, previsto dall’articolo 16-bis del Dl n. 124/2023. Questa fase è dedicata alla presentazione delle dichiarazioni integrative attraverso le quali le imprese devono attestare la realizzazione degli investimenti indicati nella prima comunicazione inviata nei mesi precedenti.
Le finestre temporali: riepilogo delle scadenze
Per agevolare la corretta gestione degli adempimenti, si riepilogano di seguito le scadenze previste per l’anno 2025.
Prima finestra (già conclusa)
- Dal 31 marzo al 30 maggio 2025: invio della comunicazione iniziale riguardante:
- le spese sostenute dal 1° gennaio 2025;
- le spese programmate fino al 15 novembre 2025.
Seconda finestra (in corso)
- Dal 20 novembre al 2 dicembre 2025: invio delle comunicazioni integrative per confermare in via definitiva le spese realmente sostenute tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025.
È in questa seconda fase che le imprese devono attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti precedentemente indicati.
Modelli e strumenti da utilizzare
Le comunicazioni integrative devono essere trasmesse utilizzando i modelli approvati dall’Agenzia delle entrate il 31 gennaio 2025, disponibili insieme al software dedicato:
- Modello ZES_UNICA_AGRICOLA_INTEGRATIVA 2025,
- Software ZES_AGRICOLTURA_INTEGRATIVA_2025.
L’invio è consentito esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal beneficiario oppure tramite un intermediario abilitato.
Regole sulla validità dell’invio e gestione dello scarto
L’Agenzia ha previsto un meccanismo di tutela in caso di scarto delle comunicazioni.
NOTA BENE: Le comunicazioni trasmesse tra il 28 novembre e il 2 dicembre 2025, ma scartate dal sistema, si considerano inviate nei termini se reinviate entro il 7 dicembre 2025.
La proroga non si applica se lo scarto riguarda l’intero file, ad esempio nei casi di:
- codice di autenticazione non riconosciuto,
- incoerenza del codice fiscale del fornitore,
- file non elaborabile.
Nel periodo 20 novembre – 2 dicembre 2025 è inoltre possibile:
- trasmettere una nuova comunicazione integrativa che sostituisce le precedenti,
- procedere all’annullamento della comunicazione, con conseguente perdita del diritto all’agevolazione.
Fa fede esclusivamente l’ultimo modello validamente trasmesso.
Il credito d’imposta: ambito applicativo e limiti
La Legge di bilancio 2025 ha ampliato il perimetro del bonus, riconoscendo il credito d’imposta anche per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 nei settori:
- agricoltura,
- silvicoltura,
- pesca e acquacoltura.
L’investimento deve riguardare beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già operative o di nuova realizzazione ubicate nella ZES unica.
Rientrano nell’area agevolabile:
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Molise
- Puglia
- Sardegna
- Sicilia
- Zone assistite dell’Abruzzo
Sono esclusi i progetti di importo inferiore a 50.000 euro.
Il tetto di spesa per il 2025 è pari a 50 milioni di euro. In caso di richieste superiori alle risorse disponibili, il credito riconosciuto sarà determinato mediante una percentuale di riparto calcolata dall’Agenzia delle Entrate.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
- Per gli investimenti documentati con fatture elettroniche, dal giorno lavorativo successivo:
- alla pubblicazione del provvedimento che stabilisce la percentuale di riparto;
- alla ricezione della seconda ricevuta di riconoscimento della comunicazione integrativa.
- Per investimenti non documentabili con fatture elettroniche, a seguito:
- della verifica documentale svolta dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari;
- dell’invio, entro 30 giorni dal provvedimento sulla percentuale, della certificazione tramite PEC a:
creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it
Il credito è fruibile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, utilizzando il codice tributo:
- 7035 – Credito d’imposta ZES Agricoltura 2025.
La presentazione dell’F24 deve avvenire attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Considerazioni operative per le imprese
Per garantire un corretto accesso al beneficio, è consigliabile che le imprese:
- verifichino con precisione la corrispondenza tra gli investimenti programmati e quelli effettivamente realizzati;
- raccolgano tempestivamente la documentazione necessaria (fatture elettroniche, certificazioni dei revisori);
- effettuino l’invio delle comunicazioni con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza del 2 dicembre 2025;
- monitorino l’esito telematico, prestando particolare attenzione ad eventuali scarti.
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