Accertamenti esecutivi. Cura Italia: versamenti sospesi

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Accertamenti esecutivi. Cura Italia: versamenti sospesi

La sospensione dei termini per il pagamento degli importi contenuti negli avvisi di accertamento esecutivi è oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Accertamenti esecutivi. Sospensione del pagamento degli importi

Con circolare n. 5 del 20 marzo 2020, l’Amministrazione finanziaria ha specificato che deve intendersi sospeso dal 9 marzo al 15 aprile 2020 il termine per il versamento degli importi contenuti nell’avviso di accertamento ricevuto.

Di norma, il contribuente, di fronte alla notifica di un accertamento esecutivo, è chiamato a decidere, entro 60 giorni dalla ricezione dell’atto, se:

  • effettuare il pagamento, che significa acquiescenza in merito all’atto ricevuto (rinunciando all’impugnazione), con il beneficio di sanzioni ridotte;
  • presentare ricorso in Commissione tributaria versando gli importi dovuti a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizi.

In realtà, il contribuente ha anche una terzia via: può inoltrare istanza di accertamento con adesione, qualora non sia stato esperito il tentativo di adesione prima della notifica dell’accertamento.

La disciplina prevede l’esecutività degli avvisi di accertamento dopo il decorso del termine per la proposizione del ricorso. Inoltre, negli atti deve essere precisato che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione.

Tale disciplina generale è stata oggetto di sospensione, ex art. 83, comma 2, Dl n. 18/2020: in sostanza, dal 9 marzo al 15 aprile 2020 il termine per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie ha subito un blocco.

Nello specifico, deve ritenersi sospeso il termine per il versamento degli importi recati dall’avviso di accertamento dovuti:

  • in sede di acquiescenza;
  • in caso di impugnazione, a titolo di versamento provvisorio in pendenza di giudizio.

Quindi, se il termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile.

La circolare propone il seguente esempio: se un atto è stato notificato il 10 febbraio, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprende a decorrere dal 16 aprile e scade il 18 maggio.

Si precisa che la sospensione del termine per la proposizione del ricorso acquista rilievo anche per il decorso del termine per la formulazione dell’istanza di accertamento con adesione che può essere formulata “anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale” e dell’ulteriore termine di novanta giorni previsto per la proposizione del ricorso a seguito della presentazione dell’istanza.

Per quanto, invece, attiene agli avvisi notificati in pendenza del periodo 9 marzo-15 aprile 2020, l'inizio del decorso del termine per ricorrere - e il relativo termine per il pagamento - è differito alla fine del periodo di sospensione (16 aprile).

Accertamenti esecutivi. Carichi affidati all'agente della riscossione

Diverso è il caso, precisa la circolare n. 5/2020, della sospensione dei termini per il versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68 del Decreto Cura Italia). Tale articolo stabilisce la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del Dl n. 78/2020.

In base a quanto fin qui detto, la sospensione del termine per i versamenti derivanti dagli avvisi previsti dall’art. 29 del DL n. 78/2010, cui si riferisce l’articolo 68, riguarda solo i termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all’affidamento in carico all’agente della riscossione degli importi non pagati.

Infatti, a seguito dell’affidamento delle somme in carico all’agente della riscossione, non è immediatamente individuabile un termine di versamento delle stesse cui applicare la sospensione indicata dall’articolo 68.

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