Decreto correttivo Irpef e Ires: novità principali

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Il 20 novembre 2025 il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera definitivo al decreto correttivo che introduce modifiche rilevanti in materia di IRPEF, IRES, fiscalità internazionale, imposte su successioni e donazioni, registro e che interviene inoltre sullo Statuto del Contribuente e su diversi Testi Unici.

Nella stessa seduta, come si legge nel comunicato stampa n. 149 del 20 novembre 2025, è stato approvato anche lo schema di Decreto riguardante il Terzo Settore, la disciplina della crisi d’impresa e IVA, che estende fino al 2036 l’applicazione delle norme IVA agli enti del Terzo Settore.

Nell’ambito dell’attuazione della Riforma fiscale, il Decreto Correttivo IRPEF-IRES introduce modifiche su vari fronti, tra cui:

Il provvedimento interviene inoltre sullo Statuto dei Diritti del Contribuente e sui Testi Unici relativi alle sanzioni, ai tributi minori e alla giustizia tributaria, contribuendo a delineare un sistema normativo più organico, sebbene più complesso.

Vediamo alcuni punti importanti.

Familiari considerati ai fini fiscali e disciplina del reddito da lavoro dipendente

Nel settore dell’IRPEF, uno degli interventi più significativi riguarda la ridefinizione dei soggetti rilevanti come familiari. Viene riscritto completamente il comma 4-ter dell’articolo 12 del TUIR, precisando quali persone, pur non avendo diritto alle detrazioni per carichi di famiglia (ad esempio per superamento delle soglie di reddito), continuano comunque a rilevare ai fini delle norme fiscali che richiamano tale categoria.

La nuova disposizione conferma che rientrano tra questi il coniuge non separato, i figli — compresi quelli riconosciuti al di fuori del matrimonio, adottati, affiliati o in affido — e gli altri individui indicati dall’articolo 433 del Codice Civile che convivono con il contribuente o ricevono da lui assegni alimentari non stabiliti dal giudice.

L’elemento distintivo della norma rinnovata è la chiara separazione tra il semplice riconoscimento dello status di familiare (previsto nel primo periodo) e la condizione di familiare fiscalmente a carico (indicata nel secondo periodo), che dipende invece dal rispetto di specifici limiti di reddito.

Un’ulteriore modifica, più circoscritta ma di rilievo per i lavoratori dipendenti, interviene sulla disciplina del reddito da lavoro. Nella lettera i-bis) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR — relativa all’esclusione dal reddito imponibile delle somme destinate ai piani di assegnazione di azioni — viene chiarito che anche le "forme alternative" a tali piani non generano reddito solo quando hanno carattere esclusivo, specificazione che rende più preciso l’ambito di applicazione della norma.

Nuove regole sulla correzione degli errori contabili: cosa cambia 

Il decreto correttivo in materia di IRPEF e IRES ha il pregio di occuparsi dell’ambito relativo alla correzione degli errori contabili, introducendo un quadro più chiaro e coerente, mirato a eliminare molte delle incertezze sorte con la disciplina precedente.

Il nuovo impianto lega la possibilità di beneficiare delle semplificazioni fiscali ai soli soggetti che sono tenuti per legge alla revisione legale del bilancio, includendo quindi anche le micro-imprese obbligate alla revisione per effetto delle norme civilistiche.

Correzione degli errori: tempi, modalità e ambito applicativo

Il correttivo stabilisce in modo definitivo che la rettifica dell’errore può essere effettuata entro la data di approvazione del bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui l’errore è sorto, risolvendo così dubbi interpretativi sul termine utile per intervenire in bilancio. Viene inoltre confermato che la procedura riguarda esclusivamente gli errori non rilevanti, come definiti dai principi contabili OIC 29 e IAS 8: si tratta di errori legati alla qualificazione, classificazione, imputazione o quantificazione, purché non tali da alterare in modo significativo la rappresentazione del bilancio.

Con l’introduzione del nuovo comma 1-ter dell’art. 83 TUIR, la disciplina si estende a tutte le fattispecie di errori contabili non rilevanti, superando i limiti precedenti che facevano riferimento ai soli criteri di imputazione temporale. Sono quindi comprese anche le rettifiche relative alla qualificazione e classificazione contabile.

Ambito soggettivo: apertura alle micro-imprese, ma con vincoli

Una delle principali novità riguarda l’ampliamento del perimetro dei soggetti ammessi: la correzione degli errori contabili con riconoscimento fiscale diventa possibile anche per le micro-imprese, purché soggette a revisione legale obbligatoria. Si tratta di un passaggio significativo che allinea il trattamento di queste realtà a quello delle imprese già soggette ai criteri di derivazione rafforzata.

Rimangono invece esclusi gli errori rilevanti, per i quali resta necessario presentare una dichiarazione integrativa, ove ne ricorrano i presupposti. Sono inoltre fuori dal perimetro le modifiche derivanti da cambi di principi contabili, così come le variazioni dovute all’aggiornamento delle stime.

Effetti in ambito dichiarativo e ruolo delle integrative

Il nuovo assetto conferma che, quando la correzione riguarda errori non rilevanti, non si applicano le limitazioni generalmente previste per l’utilizzo del credito emergente da dichiarazioni integrative ultrannuali. Ciò significa che tali crediti possono essere compensati senza attendere l’inizio del periodo d’imposta successivo, garantendo un meccanismo più snello ed efficace.

Riflessi sull’IRAP: quando la correzione non conta

Per quanto riguarda l’IRAP, il decreto ribadisce un punto essenziale: la correzione dell’errore non produce effetti quando, nell’esercizio in cui l’errore si sarebbe dovuto rilevare, l’impresa ha registrato un valore della produzione netta di segno opposto rispetto a quello emerso nell’anno in cui la correzione viene effettuata. Tale limitazione impedisce che le rettifiche contabili siano utilizzate per alterare artificiosamente la base imponibile IRAP.

Proroga al 2026 per la certificazione del TCF

Il Consiglio dei Ministri. nella seduta del 20 novembre 2025, ha ufficializzato lo slittamento al 30 settembre 2026 del termine entro cui presentare la certificazione relativa al Tax Control Framework, superando così i problemi generati dall’avvio tardivo dei corsi di formazione destinati ai futuri certificatori. Questa estensione, contenuta nell’articolo 14 del decreto correttivo Irpef-Ires, riguarda tutte le imprese che hanno inoltrato domanda di ingresso nel regime di adempimento collaborativo negli anni 2024 e 2025, offrendo loro il tempo necessario per completare la procedura.

La proroga è stata introdotta per evitare che i ritardi degli ordini professionali nella preparazione dei nuovi certificatori escludessero le aziende che avevano già presentato la richiesta. La soluzione adottata prevede quindi una fase transitoria, durante la quale le imprese potranno accedere al regime purché la certificazione venga prodotta entro la nuova scadenza.

Rispetto alla precedente estensione — che fissava il termine al 31 dicembre 2025 — il cambiamento è significativo: in passato, infatti, le domande venivano semplicemente sospese senza richiedere alcuna valutazione ulteriore. Con la nuova disciplina, invece, l’Agenzia delle Entrate dovrà procedere all’ammissione dei contribuenti che soddisfano gli altri requisiti previsti, anche se la certificazione non è ancora disponibile.

Termine unico di 60 giorni per osservazioni e accesso agli atti

Il Decreto Correttivo relativo a Irpef e Ires introduce un’importante precisazione procedurale: viene stabilito un termine unico di 60 giorni entro il quale il contribuente può sia presentare le proprie osservazioni sul progetto di provvedimento dell’amministrazione, sia richiedere l’accesso al fascicolo che contiene i documenti utilizzati dall’Agenzia delle Entrate. Con questa scelta, il Governo intende superare le incertezze interpretative che erano emerse negli ultimi mesi, ma al tempo stesso riduce gli spazi di manovra difensiva per i contribuenti.

Il chiarimento arriva con l’approvazione definitiva del decreto da parte del Consiglio dei ministri il 20 novembre 2025. La norma specifica che i 60 giorni previsti dall’articolo 6-bis dello Statuto del Contribuente rappresentano un termine complessivo, non due scadenze distinte: ciò significa che l’istanza di accesso agli atti e la presentazione delle controdeduzioni devono essere collocate all’interno dello stesso arco temporale, senza possibilità di proroghe autonome.

Il nuovo testo interviene direttamente sul comma 3 dello stesso articolo, aggiungendo che l’amministrazione deve comunicare il progetto di atto in modo tale da garantirne la piena conoscibilità da parte del contribuente e attribuendo un termine “non inferiore a sessanta giorni” per consentire sia la presentazione di eventuali repliche, sia — su richiesta — l’accesso e la copia dei documenti contenuti nel fascicolo.

Modifiche su imposte indirette, Statuto del Contribuente e testi fiscali

Il provvedimento correttivo introduce una serie di cambiamenti riguardanti le imposte indirette, lo Statuto dei Diritti del Contribuente e i vari Testi Unici di riferimento.

Viene rivista la disciplina dell’Imposta sulle successioni e donazioni e dell’Imposta di registro, con particolare riferimento al calcolo della base imponibile per rendite e pensioni: i precedenti richiami a decreti ministeriali sono sostituiti dall’indicazione generica di un “Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze”.

Una novità di rilievo concerne la disciplina degli interpelli, e in particolare dell’Interpello probatorio: tra le fattispecie che ne rientrano ora vi sono i dividendi da fonte estera (art. 47-bis del TUIR), le società “non operative” (art. 30 L. 724/94), e i costi derivanti da paesi “black list” (art. 110 c. 9-bis e 9-ter del TUIR).

Il Decreto contempla inoltre una vasta serie di interventi di coordinamento che aggiornano i rinvii normativi all’interno dei principali Testi Unici della riforma (quali il Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, il Testo Unico dei tributi erariali minori, il Testo Unico della giustizia tributaria, e il Testo Unico in materia di versamenti e riscossione).

Si pensa ad uno slittamento in avanti del momento in cui entreranno in vigore: data attualmente fissata al 1° gennaio 2026.

Tali adeguamenti sono essenziali per garantire coerenza ed omogeneità all’intero sistema normativo revisione.

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