Fondo solidarietà Provincia di Bolzano e assegno di integrazione salariale: le istruzioni Inps
Pubblicato il 23 agosto 2024
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Arrivano dall’Inps istruzioni operative in ordine alle prestazioni di assegno di integrazione salariale erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirol, a seguito dell’adeguamento alle disposizioni di cui ai commi 1-bis dell’articolo 40 e 1-bis dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, introdotti dalla legge n. 234 del 30 dicembre 2021, in materia di riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, disposta con il decreto interministeriale 22 agosto 2023.
Vediamo quanto riportato dunque nella circolare n. 88 del 22 agosto 2024.
Fondi di solidarietà: evoluzione normativa
Il quadro normativo relativo agli ammortizzatori sociali è stato oggetto di significative modifiche negli ultimi anni, con l'obiettivo di garantire una maggiore protezione ai lavoratori e una più ampia copertura per le aziende.
In questo contesto, come accennato, due atti normativi principali hanno ridefinito le modalità operative dei Fondi di Solidarietà: il decreto legislativo n. 148/2015 e la legge n. 234/2021, norme che hanno introdotto nuove responsabilità per i Fondi di Solidarietà esistenti, con termini specifici per l'adeguamento alle nuove regole e nuove tutele per i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni (CIG).
Decreto legislativo n. 148/2015
Il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 rappresenta il pilastro normativo per la gestione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; si tratta di un provvedimento che ha riordinato la disciplina in materia di integrazione salariale, introducendo i Fondi di solidarietà bilaterali con l'obiettivo di estendere le tutele anche a quei lavoratori e aziende che non rientravano nelle tradizionali coperture della CIG.
Negli anni successivi, il decreto è stato oggetto di diversi aggiornamenti: tra le modifiche più rilevanti, certamente è da annoverare quella introdotta dalla legge n. 234/2021 che ha esteso l'ambito di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali anche ai datori di lavoro con un solo dipendente.
Legge n. 234/2021
Un'altra novità introdotta dalla legge n. 234/2021 riguarda la durata e l'importo delle prestazioni di integrazione salariale: è ora previsto che i Fondi di solidarietà garantiscano prestazioni equivalenti, per durata e importo, a quelle della CIG ordinaria e straordinaria, eliminando alcune differenziazioni che in passato limitavano l'accesso a questi strumenti da parte di alcune categorie di lavoratori.
Obblighi per i Fondi di solidarietà esistenti
La riforma introdotta dalla legge n. 234/2021 ha stabilito un termine preciso entro cui i Fondi di solidarietà esistenti dovevano adeguarsi alle nuove disposizioni: il 30 giugno 2023.
Questo termine è stato peraltro prorogato rispetto alla scadenza originaria, in considerazione della complessità delle modifiche richieste e delle difficoltà operative incontrate da molti Fondi nel recepire le nuove norme.
L'adeguamento previsto riguarda principalmente l'ampliamento della platea dei beneficiari, includendo tutti i datori di lavoro con almeno un dipendente, e l'adeguamento delle prestazioni alle nuove soglie minime stabilite per la CIG.
NOTA BENE: I Fondi che non si sono adeguati entro la scadenza indicata rischiano di non poter più operare secondo le modalità previste dalla legge, con conseguenti disagi per i lavoratori e le aziende che si avvalgono di tali strumenti.
Altro aspetto fondamentale della riforma riguarda le nuove disposizioni introdotte per i datori di lavoro non coperti dalla CIG.
La legge n. 234/2021 ha previsto infatti che anche i datori di lavoro non rientranti nel campo di applicazione della CIG o dei Fondi di Solidarietà già costituiti debbano aderire a un Fondo di solidarietà bilaterale o a un Fondo alternativo, secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 148/2015.
Assegno di integrazione salariale: accesso alla prestazione
L'assegno di integrazione salariale, strumento fondamentale per sostenere i lavoratori durante i periodi di riduzione o sospensione temporanea dell'attività lavorativa, è erogato attraverso i Fondi di solidarietà bilaterali e viene regolato da precise disposizioni legislative.
Di seguito, analizziamo le modalità di accesso alla prestazione, il calcolo dell'importo e la durata dell'intervento, con particolare attenzione alle differenze tra le causali ordinarie e straordinarie.
Procedure sindacali obbligatorie
Per accedere all'assegno di integrazione salariale, i datori di lavoro devono espletare specifiche e preventive procedure di informazione e consultazione sindacale, per garantire la trasparenza e il coinvolgimento delle parti sociali nella gestione delle riduzioni o sospensioni dell'attività lavorativa.
La legge richiede che i datori di lavoro informino tempestivamente i sindacati sulle intenzioni di sospendere o ridurre l'orario di lavoro e che avviino una consultazione con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello territoriale.
Termini di presentazione delle domande
Una volta completate le procedure sindacali, i datori di lavoro possono presentare la domanda per l'assegno di integrazione salariale nei termini definiti dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 148/2015, vale a dire non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione programmata dell'attività lavorativa.
Inoltre, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dall'inizio effettivo della sospensione o riduzione.
NOTA BENE: Trattandosi di termini perentori, il mancato rispetto degli stessi comporta la decadenza dal diritto all'assegno per il periodo di sospensione o riduzione non coperto dalla domanda.
Importo dell'assegno
Calcolo della prestazione
Il calcolo dell'assegno di integrazione salariale è basato sulla retribuzione globale che il lavoratore avrebbe percepito per le ore non lavorate.
In base alla normativa vigente, l'importo dell'assegno corrisponde all'80% della retribuzione globale per le ore di lavoro perse, con un limite massimo mensile annualmente rivalutato.
NOTA BENE: L'assegno è corrisposto al lordo delle eventuali riduzioni previste per legge, come quella del 5,84% applicata ad altre forme di integrazione salariale. Tuttavia, nel caso specifico dell'assegno erogato dai Fondi di Solidarietà, tale riduzione non è prevista, garantendo così ai lavoratori un sostegno economico più elevato rispetto ad altre forme di integrazione.
Rivalutazione annuale
L'importo massimo dell'assegno di integrazione salariale è soggetto a rivalutazione annuale; per l'anno 2024 l'importo massimo è fissato a 1.392,89 euro mensili, in conformità con i criteri di rivalutazione stabiliti per i trattamenti di integrazione salariale nell'industria.
Durata
Differenze tra causali ordinarie e straordinarie
La durata dell'assegno di integrazione salariale varia in base alla causale che ha determinato la riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.
Le causali ordinarie, come le difficoltà temporanee legate al mercato, prevedono generalmente una durata inferiore rispetto alle causali straordinarie, che includono situazioni più complesse come la riorganizzazione aziendale o la crisi aziendale.
In particolare, le causali straordinarie possono consentire una durata più estesa dell'intervento, riflettendo la necessità di un sostegno prolungato per affrontare situazioni di maggiore complessità e durata.
Durata massima per diverse tipologie di aziende
La durata massima dell'assegno di integrazione salariale è inoltre differenziata in base alla dimensione aziendale e al numero di dipendenti coinvolti.
Per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti, la durata massima dell'intervento è generalmente di 26 settimane, indipendentemente dalla causale ordinaria o straordinaria.
Per le aziende con più di 15 dipendenti, invece, la durata massima può variare significativamente: si va dalle 26 settimane, per le causali ordinarie, fino a 36 mesi per quelle straordinarie, come nel caso dei contratti di solidarietà.
Per la riorganizzazione aziendale, la durata massima è fissata in 24 mesi, mentre per la crisi aziendale è di 12 mesi.
Finanziamento
Il finanziamento delle prestazioni di assegno di integrazione salariale è strutturato attraverso due principali forme di contributo: il contributo ordinario e il contributo addizionale.
Contributo ordinario
Il contributo ordinario, obbligatorio per tutti i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi, varia a seconda della dimensione dell'azienda e del numero medio di dipendenti occupati nel semestre precedente la data di riferimento.
Per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti, l'aliquota è fissata allo 0,50% (due terzi sono a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle prestazioni, compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio.
Per le aziende che invece occupano mediamente più di 5 dipendenti, l'aliquota sale allo 0,80%, sempre suddivisa tra datore di lavoro e lavoratore nella misura di cui sopra.
Contributo addizionale
Il contributo addizionale si applica nei casi in cui l’azienda faccia effettivo ricorso all’assegno di integrazione salariale per i propri dipendenti; si tratta dunque di un contributo aggiuntivo calcolato in base alla retribuzione persa dai lavoratori durante il periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.
La percentuale del contributo addizionale è fissata al 4% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori beneficiari dell’assegno di integrazione salariale.
Riduzioni
Per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti, a partire dal 1° gennaio 2025 è prevista una riduzione fino al 40% del contributo ordinario a condizione che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per un periodo di almeno 24 mesi consecutivi.
Come compilare il flusso Uniemens
L’Inps rende noto che, per semplificare le procedure, sono stati unificati i codici di esposizione degli eventi nel flusso Uniemens e i codici di conguaglio per la prestazione di assegno di integrazione salariale e per l’accredito della contribuzione correlata alla prestazione, nonché per il versamento del contributo addizionale, per tutte le causali previste, compresa la causale “contratto di solidarietà”.
Per le istanze presentate dal mese di novembre 2023 i datori di lavoro o i loro intermediari devono associare all’istanza medesima un codice identificativo (ticket) ed indicare il <CodiceEvento> per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa tutelati dal Fondo, gestiti con il sistema del ticket.
Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> devono essere utilizzati i codici che identificano l’evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo. Gli stessi devono essere valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno).
L’elemento <NumOreEvento> deve contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi.
Nell’elemento <IdentEventoCIG> deve essere indicato il codice identificativo (ticket) ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.
Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria.
Anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> deve essere valorizzato il codice evento già in uso “AOR”, avente il significato di “Assegno di integrazione salariale”. Il codice evento “ASR” non deve essere più utilizzato.
Le posizioni contributive che possono utilizzare tale codice sono identificate dal codice di autorizzazione “6P”, del Fondo in esame.
Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno di integrazione salariale autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale <ConguagliCIG> <CIGAutorizzata> l’elemento <FondoSol>.
I datori di lavoro o i loro intermediari devono operare nel seguente modo:
- nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> deve essere esposto il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura territorialmente competente dell’INPS;
- negli elementi <CongFSolCausaleADebito> e <CongFSolImportoADebito> di <CongFSolADebito> di <FondoSol> devono essere indicati rispettivamente la causale del versamento del contributo addizionale e il relativo importo. A tale fine deve essere valorizzato il codice causale già in uso “A101”, avente il significato di “ctr. Addizionale su assegno di integrazione salariale”;
- negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> devono essere indicati, rispettivamente, la causale dell’importo posto a conguaglio e il relativo importo. A tale fine deve essere valorizzato il codice causale già in uso “L001”,avente il significato di “Conguaglio assegno di integrazione salariale”.
NOTA BENE: I codici “A102” e “L002” non devono essere più utilizzati.
In caso di cessazione dell’attività il datore di lavoro può richiedere il rimborso tramite il flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
Riassumendo
Tipo di Contributo |
Aliquota/Percentuale |
Applicazione |
Condizioni Speciali/Riduzioni |
---|---|---|---|
Contributo Ordinario |
|
|
|
Fino a 5 dipendenti |
0,50% della retribuzione imponibile |
Due terzi a carico del datore di lavoro, un terzo a carico del lavoratore |
Riduzione fino al 40% se non vengono presentate domande per 24 mesi consecutivi a partire dal 1° gennaio 2025 |
Oltre 5 dipendenti |
0,80% della retribuzione imponibile |
Due terzi a carico del datore di lavoro, un terzo a carico del lavoratore |
Nessuna riduzione prevista |
Contributo Addizionale |
4% della retribuzione persa |
Applicato solo quando viene richiesta l'integrazione salariale |
Non applicabile ai datori di lavoro che non hanno ridotto o sospeso l'attività lavorativa |
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