Professionisti: come tassare i contributi in conto impianti dopo la riforma

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento fiscale dei contributi in conto impianti percepiti dai lavoratori autonomi.

Con la risposta n. 277 del 3 novembre 2025 si entra nel quadro delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 192 del 2024, che ha modificato l’articolo 54 del TUIR introducendo il principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo.

In particolare, l’Agenzia precisa che i contributi in conto impianti incassati in un periodo d’imposta successivo rispetto all’acquisto dei beni strumentali non si qualificano come compensi ordinari, ma come sopravvenienze attive.

Tali contributi devono quindi concorrere alla formazione del reddito nell’anno di percezione e comportano la rideterminazione delle quote di ammortamento deducibili per gli esercizi successivi, poiché il costo fiscalmente riconosciuto dei beni deve essere ricalcolato al netto del contributo ricevuto.

Questo chiarimento segna un passaggio rilevante nell’allineamento del regime dei professionisti a quello delle imprese, in attuazione della riforma fiscale del 2024 e del nuovo principio di onnicomprensività dei redditi.

Contributo in conto impianti ricevuto da un professionista

L’istante è un professionista che nel 2022 ha acquistato alcune attrezzature strumentali necessarie per lo svolgimento della propria attività professionale. Per tali beni, egli ha iniziato a dedurre, a partire dallo stesso anno, le quote annuali di ammortamento calcolate secondo i coefficienti previsti per la relativa categoria di beni.

Nel 2025, a seguito della partecipazione a un avviso pubblico regionale, il professionista ha ricevuto un contributo in conto impianti riferito proprio a quelle attrezzature acquistate nel 2022.

In sede di documentazione integrativa, l’istante ha fornito ulteriori dettagli sulla natura del contributo, specificando che:

  • la misura agevolativa è interamente classificabile come “contributo in conto impianti”, destinato a sostenere l’acquisto di beni strumentali per l’attività professionale;
  • il contributo non è stato corrisposto a copertura di interessi passivi effettivi legati a un finanziamento reale. La Regione, infatti, lo ha determinato in base a parametri standard e tassi di riferimento, e non in funzione dell’effettivo costo finanziario sostenuto dal professionista.

Alla luce di ciò, il contribuente chiede all’Agenzia delle Entrate di chiarire il corretto trattamento fiscale del contributo ricevuto nel 2025, considerata la riforma del TUIR introdotta dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, che ha modificato l’articolo 54 introducendo, a partire dal 2024, il principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo ai fini IRPEF.

Riforma del 2024: principio di onnicomprensività

L’articolo 54, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, disciplina la determinazione del reddito di lavoro autonomo. A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, con effetto dai redditi prodotti dal 2024, la norma prevede che:

“Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V del titolo I.”

Con questa formulazione, il legislatore ha introdotto nel reddito di lavoro autonomo il principio di onnicomprensività, già presente per i redditi da lavoro dipendente.

Ciò significa che tutte le somme e i valori percepiti dal professionista, a qualunque titolo riferibili alla propria attività, assumono rilevanza ai fini reddituali, salvo eccezioni espressamente previste.

Spese relative ai beni mobili e immobili

Il nuovo articolo 54-quinquies del TUIR, introdotto dal medesimo decreto legislativo n. 192/2024, disciplina la deduzione delle spese relative ai beni strumentali. In particolare, al comma 1 dispone che:

“Per i beni strumentali, esclusi i beni immobili, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.”

La norma conferma dunque la deducibilità per quote delle spese sostenute per beni strumentali, applicando i coefficienti di ammortamento previsti, e richiama indirettamente il concetto di “costo effettivamente sostenuto” del bene.

Nella relazione illustrativa che accompagna il decreto legislativo n. 192/2024, è stato chiarito che:

  • il principio di onnicomprensività è volto ad estendere ai lavoratori autonomi un criterio analogo a quello già previsto per i redditi di lavoro dipendente;
  • tale principio ricomprende anche componenti reddituali di natura straordinaria, come sopravvenienze attive e passive, che nel reddito d’impresa trovano già disciplina specifica;
  • viene confermata la centralità del principio di cassa come criterio temporale di imputazione dei componenti positivi e negativi di reddito, salvo espresse deroghe (ad esempio, ammortamenti, leasing o TFR).

In sostanza, il decreto ha ampliato la base imponibile dei professionisti, includendo anche elementi che rappresentano rettifiche di costi o ricavi di esercizi precedenti, come accade per le imprese.

Caso analogo: trattamento dei contributi ricevuti

L’Agenzia delle Entrate richiama inoltre la risoluzione n. 163 del 22 ottobre 2001, che aveva affrontato un caso analogo riguardante i contributi a fondo perduto concessi ai lavoratori autonomi nell’ambito del cosiddetto “prestito d’onore”.

In quell’occasione era stato precisato che:

  • i proventi diversi dai compensi, come plusvalenze e sopravvenienze, erano esclusi dalla formazione del reddito professionale secondo la formulazione allora vigente dell’art. 50 TUIR (ora art. 54);
  • tuttavia, tali contributi non possono essere considerati irrilevanti fiscalmente, poiché rappresentano una copertura di costi già dedotti, e la loro esclusione contrasterebbe con il principio di capacità contributiva sancito dalla Costituzione;
  • le spese coperte da contributi pubblici non possono essere considerate “sostenute” dal contribuente, e quindi non sono deducibili.

Di conseguenza, il valore del bene strumentale deve essere determinato al netto del contributo ricevuto, poiché il costo effettivamente sostenuto corrisponde solo alla parte non finanziata dal contributo.

Trattamento fiscale dei contributi in conto impianti per il lavoratore autonomo

Con la risposta n. 277/2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce un’analisi approfondita su come debba essere trattato fiscalmente il contributo in conto impianti percepito da un lavoratore autonomo, alla luce delle modifiche normative introdotte con il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.

Il principio di onnicomprensività impone che tutte le somme e i valori percepiti dal professionista in relazione alla propria attività siano rilevanti ai fini della determinazione del reddito imponibile. Tra questi rientrano non solo i compensi ordinari, ma anche le componenti straordinarie, come le sopravvenienze attive e passive, che possono derivare da rettifiche di costi o ricavi di esercizi precedenti.

Il criterio temporale resta quello del principio di cassa, ossia la rilevazione nel periodo in cui l’importo viene effettivamente incassato, tranne per le fattispecie per le quali il legislatore ha stabilito regole diverse (come nel caso degli ammortamenti).

Ma, nonostante le modifiche legislative, permane la validità del principio di “costo effettivamente sostenuto” già espresso nella risoluzione n. 163/E del 22 ottobre 2001. Ossia il contributo in conto impianti riduce il costo fiscalmente riconosciuto del bene cui si riferisce, poiché copre una parte della spesa originaria sostenuta dal professionista.

L’Agenzia delle Entrate distingue due ipotesi, a seconda del momento in cui il contributo viene incassato rispetto all’acquisto del bene strumentale:

  1.  Contributo percepito nello stesso anno dell’acquisto del bene

Se il contributo in conto impianti è ricevuto nello stesso periodo d’imposta in cui viene acquistato il bene:

  • il costo fiscalmente riconosciuto del bene deve essere immediatamente ridotto dell’importo del contributo;
  • le quote di ammortamento deducibili devono essere calcolate sul valore netto (costo al netto del contributo);
  • non si genera alcuna sopravvenienza attiva, poiché il contributo incide direttamente sulla base di calcolo dell’ammortamento fin dall’inizio.
  1. Contributo percepito in un anno successivo all’acquisto

Nel caso in cui il contributo sia percepito in un periodo d’imposta successivo a quello dell’acquisto (come nel caso del professionista istante), la situazione è diversa. In questo scenario, il contribuente:

  • ha inizialmente dedotto le quote di ammortamento calcolate sul costo pieno del bene (senza tener conto del contributo, non ancora incassato);
  • al momento della percezione del contributo, deve rettificare la posizione fiscale rilevando una sopravvenienza attiva.

Questa sopravvenienza attiva rappresenta la differenza tra:

  • le quote di ammortamento già dedotte nei periodi precedenti (sul costo originario), e
  • le quote che sarebbero state deducibili se sin dall’inizio il costo fosse stato assunto al netto del contributo.

In pratica, il professionista deve “restituire” la parte di deduzioni fiscali in eccesso generate negli anni passati, poiché il costo del bene è stato successivamente ridotto dal contributo ricevuto.

Effetti sugli ammortamenti futuri

A partire dal periodo d’imposta in cui il contributo viene incassato, le quote di ammortamento deducibili dovranno essere ricalcolate assumendo come base di partenza il costo netto del bene (cioè costo originario meno contributo ricevuto).

Da quel momento in poi:

  • le quote di ammortamento da portare in deduzione saranno inferiori, poiché calcolate su un valore ridotto;
  • non sarà più necessario tassare ulteriori sopravvenienze, in quanto l’effetto del contributo è stato integralmente recepito nel periodo di percezione.

Tassazione nel caso concreto

Dunque, nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che:

  • nel 2025 il professionista deve rilevare una sopravvenienza attiva imponibile ai fini IRPEF, pari alla differenza tra le quote di ammortamento dedotte (sul costo lordo) e quelle che sarebbero state dedotte se il costo fosse stato sin dall’inizio al netto del contributo;
  • dal 2025 in poi, le quote di ammortamento dovranno essere calcolate applicando i coefficienti fiscali al valore residuo netto del bene, cioè al costo originario ridotto del contributo in conto impianti.
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