Ai riders etero-organizzati spettano tutele da subordinati
Pubblicato il 04 novembre 2025
In questo articolo:
- Tutele da subordinato per i riders: la conferma della Cassazione
- Il caso: la controversia tra società di delivery e collaboratori riders
- Le origini della causa
- Le decisioni di merito
- Il ricorso in Cassazione: le doglianze della società
- La decisione della Corte di Cassazione
- Il principio di diritto affermato
- Il requisito della personalità della prestazione
- Il requisito della continuità
- Il requisito della etero-organizzazione
- Le conseguenze della decisione
- Rapporto di lavoro: la forma non può prevalere sulla realtà sostanziale
- La sentenza, in breve
Condividi l'articolo:
Ai riders che collaborano tramite piattaforme digitali vanno riconosciute le tutele proprie del lavoro subordinato.
Tutele da subordinato per i riders: la conferma della Cassazione
Con la sentenza n. 28772, depositata il 31 ottobre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha confermato l'applicabilità delle tutele del lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione dei riders impiegati tramite piattaforme digitali.
La decisione ribadisce l’orientamento già espresso con la nota sentenza di Cass. n. 1663/2020, precisando che l’articolo 2 del Decreto legislativo n. 81/2015 non crea una nuova figura contrattuale, ma introduce una “norma di disciplina” volta a estendere la protezione del lavoro subordinato ai rapporti autonomi caratterizzati da etero-organizzazione.
Il caso: la controversia tra società di delivery e collaboratori riders
Le origini della causa
Un gruppo di collaboratori, impiegati come riders da una società di food delivery, aveva stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato.
I lavoratori avevano adito il Tribunale di Torino, chiedendo il riconoscimento della natura subordinata dei rapporti o, in subordine, la dichiarazione della sussistenza dei requisiti dell’art. 2 del d.lgs. 81/2015, con conseguente applicazione del CCNL del commercio e dei servizi.
Tra le domande proposte figuravano anche la richiesta di differenze retributive, il risarcimento del danno non patrimoniale e la contestazione di presunte violazioni in materia di privacy e controlli a distanza.
Le decisioni di merito
Il Tribunale di Torino aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori ad essere retribuiti secondo la disciplina del lavoro subordinato prevista dal CCNL applicato ai dipendenti della società, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 81/2015.
La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Torino, la quale ha accertato che le prestazioni erano personali, continuative e organizzate dal committente tramite un sistema algoritmico gestito centralmente dalla società.
Il ricorso in Cassazione: le doglianze della società
La società di delivery ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi principali:
- violazione dell’art. 2 d.lgs. 81/2015 per avere la Corte d’Appello riconosciuto il carattere personale della prestazione nonostante l’utilizzo di mezzi propri (biciclette o scooter);
- erronea interpretazione del requisito della continuità, ritenuto sussistente anche senza un obbligo di disponibilità permanente;
- errata applicazione del concetto di etero-organizzazione ai tempi e ai luoghi di lavoro.
La decisione della Corte di Cassazione
Il principio di diritto affermato
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28772/2025, ha rigettato il ricorso della società, confermando integralmente le decisioni di merito.
Nel motivare la pronuncia, la Corte ha fatto espresso richiamo alla sentenza n. 1663/2020, primo intervento di legittimità in materia di lavoro dei riders.
In tale precedente, la Suprema Corte aveva chiarito che l’articolo 2 del d.lgs. 81/2015 non introduce un nuovo tipo contrattuale (tertium genus), ma una norma di disciplina che estende le tutele del lavoro subordinato ai rapporti autonomi caratterizzati da etero-organizzazione.
Riprendendo tale principio, la Cassazione ha ribadito che la norma realizza una dissociazione tra qualificazione giuridica e disciplina applicabile: un rapporto può essere formalmente autonomo, ma resta soggetto alle regole proprie della subordinazione se il collaboratore opera secondo modalità determinate dal committente.
Il requisito della personalità della prestazione
Richiamando i principi già enunciati, la Corte ha chiarito che l’uso di un mezzo proprio non fa venir meno il carattere personale della prestazione.
La personalità deve intendersi come impossibilità di farsi sostituire o delegare l’attività, e non come obbligo di utilizzare strumenti forniti dal datore.
Il rider è il soggetto che esegue personalmente la consegna e che, attraverso la propria attività, determina il risultato e i tempi di completamento, elementi essenziali dell’obbligazione contrattuale.
Il requisito della continuità
La Cassazione ha dunque riaffermato l’interpretazione estensiva del requisito della continuità, già enunciata nella sentenza n. 1663/2020: la continuità non implica un vincolo di disponibilità costante, ma la stabilità e reiterazione nel tempo delle prestazioni.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto provata la continuità in base alla durata plurimensile dei contratti e al numero di turni opzionati dai collaboratori, elementi che denotano una regolarità di impiego incompatibile con la mera occasionalità.
Il requisito della etero-organizzazione
Elemento centrale della decisione è la conferma della etero-organizzazione della prestazione.
La società esercitava un potere organizzativo e di controllo tramite un algoritmo proprietario, responsabile della gestione delle consegne, dell’assegnazione dei turni e della misurazione delle performance.
Per la Corte, il riferimento legislativo ai “tempi e luoghi di lavoro” ha carattere esemplificativo: l’etero-organizzazione si manifesta in ogni forma di controllo unilaterale del committente sulle modalità di esecuzione, anche quando questo potere è esercitato in via digitale.
Pertanto, la gestione algoritmica integra pienamente il requisito previsto dall’art. 2 del d.lgs. 81/2015 e giustifica l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato.
Le conseguenze della decisione
La Corte di Cassazione, in definitiva, ha rigettato il ricorso e condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e delle differenze retributive dovute ai collaboratori.
La pronuncia consolida il principio secondo cui le collaborazioni etero-organizzate, anche se formalmente autonome, devono essere trattate come rapporti di lavoro subordinato ai fini della tutela economica e previdenziale.
Rapporto di lavoro: la forma non può prevalere sulla realtà sostanziale
La sentenza n. 28772/2025 della Corte di Cassazione riafferma, in continuità con la Cass. n. 1663/2020, il principio secondo cui la forma contrattuale non può prevalere sulla realtà sostanziale del rapporto di lavoro.
Nel contesto della gig economy, la Corte valorizza la funzione protettiva dell’art. 2 del d.lgs. 81/2015, garantendo che anche i collaboratori formalmente autonomi ma effettivamente diretti e controllati dal committente beneficino delle tutele del lavoro subordinato.
La sentenza, in breve
| Sentenza | Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 28772/2025 – pubblicata il 31 ottobre 2025 |
| Sintesi del caso | Un gruppo di riders, collaboratori di una società di food delivery, aveva stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa. I lavoratori chiedevano il riconoscimento della natura subordinata del rapporto o, in alternativa, l’applicazione dell’art. 2 del d.lgs. 81/2015, sostenendo che l’attività fosse etero-organizzata dalla piattaforma digitale. |
| Questione dibattuta | Se le collaborazioni dei riders, formalmente autonome, potessero essere assoggettate alla disciplina del lavoro subordinato per effetto della presenza di requisiti di personalità, continuità e etero-organizzazione della prestazione, in particolare con riguardo alla gestione algoritmica dei turni e delle consegne. |
| Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte ha rigettato il ricorso della società, confermando le decisioni di merito. Ha ribadito, richiamando la sentenza n. 1663/2020, che l’art. 2 del d.lgs. 81/2015 non crea un “tertium genus”, ma estende le tutele del lavoro subordinato ai rapporti autonomi etero-organizzati. L’utilizzo di mezzi propri non esclude la personalità della prestazione; la continuità può sussistere anche senza vincolo di disponibilità costante; la gestione algoritmica del lavoro integra il requisito dell’etero-organizzazione. |
| Principio di diritto affermato | I collaboratori che operano personalmente, con continuità e sotto il potere organizzativo del committente, anche se formalmente autonomi, hanno diritto all’applicazione della disciplina del lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 81/2015. |
| Esito del giudizio | Ricorso respinto – confermata la condanna della società al pagamento delle differenze retributive e delle spese di giudizio. |
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: