Fondi di solidarietà bilaterali: proposte per il ricambio generazionale

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Fondi di solidarietà bilaterali: proposte per il ricambio generazionale

Il Disegno di Legge n. 1098, assegnato alla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente l'11 giugno 2024, propone significative modifiche al decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, riguardante i Fondi di solidarietà bilaterali.

L'obiettivo principale è agevolare il turnover generazionale promuovendo l’assunzione di giovani attraverso strumenti come l’isopensione e la staffetta generazionale nei settori dei servizi ambientali e del trasporto pubblico locale.

Fondi di solidarietà bilaterali

A causa dell’assenza di strumenti efficaci per facilitare l’esodo degli operatori ecologici e del personale viaggiante, con conseguente aumento delle tariffe per i servizi offerti alla collettività, sono stati costituiti i fondi di solidarietà bilaterali disciplinati dagli articoli 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e istituiti presso l’INPS. Tali strumenti mirano ad assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, per quei settori che non beneficiano della Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e della Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), attraverso la previsione previdenziale del cosiddetto assegno di integrazione salariale.

Tuttavia, la funzione di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro espletata dai fondi in trattazione durante la pandemia da Covid-19 è risultata inadeguata per i settori dei servizi ambientali e del trasporto pubblico locale.  

Modifiche proposte dal DDL

Il disegno di legge n. 1098, propone attraverso misure di sostegno alle imprese e ai lavoratori prossimi alla quiescenza, le seguenti modifiche al decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148:

  • all’articolo 26, comma 9, viene inserita la lettera a-bis, per assicurare ai lavoratori a non più di sessanta mesi dalla pensione di vecchiaia o anticipata, prestazioni di sostegno analoghe all’isopensione nei processi di esodo, stabilite dalle organizzazioni competenti e commisurate al trattamento pensionistico lordo maturato al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
  • all’articolo 26, comma 9 viene aggiunta la lettera c-bis che garantisce, in via opzionale, il versamento dei contributi sulla quota di retribuzione non percepita a causa del passaggio a tempo parziale o del mutamento di mansioni. Tale beneficio è rivolto ai lavoratori che raggiungeranno nei successivi tre anni i requisiti per il pensionamento, favorendo il turnover generazionale con l’assunzione di giovani lavoratori sotto i 35 anni;
  • all’articolo 33 è stato inserito il comma 2-bis, che prevede la possibilità per il datore di lavoro di concordare un contributo addizionale per finanziare esodi anticipati se le risorse dei fondi risultano insufficienti;
  • all’articolo 34, è stato inserito il comma 2-bis nel quale si stabilisce che il versamento di contributi previdenziali correlati deve essere effettuato anche per prestazioni di sostegno all’esodo. Qualora le risorse dei fondi siano insufficienti, il datore di lavoro può contribuire direttamente, nei limiti della retribuzione imponibile applicata prima della cessazione del rapporto di lavoro, per garantire il diritto e la misura della pensione.
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