Scioglimento della Srl con determina dell'amministratore unico
Pubblicato il 04 novembre 2025
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Verificandosi una causa di scioglimento della società, inizia un procedimento che conduce alla sua estinzione passando attraverso la tappa intermedia della liquidazione del patrimonio sociale.
Il Codice civile regolamenta le cause di scioglimento delle società e i loro effetti, fermo restando che altre cause possono essere stabilite dallo statuto o dall’atto costitutivo della singola società. Da tale momento in capo agli amministratori incombe l’obbligo di accertarne con immediatezza l’insorgenza e di compiere tutti gli adempimenti successivi necessari e connessi (art. 2485 c.c.), pena, in caso di ritardo/omissione, la responsabilità personale e solidale per i danni eventualmente subìti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e da terzi.
Per quanto concerne la procedura di liquidazione di una società di capitali, essa inizia con la verifica di una delle cause di scioglimento previste dall’art. 2484 c.c.
NOTA BENE: Da tale momento si determina una sostanziale modifica dell’oggetto sociale, tendente alla conservazione dell’integrità del patrimonio e non più al perseguimento dell’oggetto sociale. Ciò determina, inoltre, una variazione della finalità dei bilanci d’esercizio, non più oggetto di continuità aziendale ma di un procedimento liquidatorio.
Cause di liquidazione
Con il termine liquidazione si intende la cessazione dell’attività aziendale accertabile al verificarsi di una delle seguenti cause:
- decorso del termine eventualmente fissato;
 - deliberazione assembleare;
 - conseguimento dell’oggetto sociale;
 - sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
 - impossibilità di funzionamento;
 - inattività dell’assemblea;
 - riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo previsto dalla legge senza che lo stesso sia stato reintegrato;
 - nelle conseguenze della delibera dell’assemblea straordinaria in caso di recesso di uno o più soci;
 - impossibilità di provvedere al rimborso delle azioni di questi senza ridurre il capitale sociale;
 - cause previste nell’atto costitutivo o nello statuto.
 
Essa avviene a seguito di formale delibera assembleare di scioglimento: lo scopo è quello di trasformare in denaro le attività, estinguere le passività e distribuire tra i soci il residuo netto.
Tempestività della verifica
L’art. 2485 c.c.: prevede che: “Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell’articolo 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi”.
Dal tenore della norma si intuisce chiaramente che qualunque ritardo determinato dall’inerzia degli ammnistratori, oltre a renderli responsabili di tali inadempienze, richiederà l’intervento del tribunale a seguito di ricorso da parte di terzi.
Difatti, il secondo comma del medesimo articolo regola l’ipotesi in cui gli amministratori restino inerti al loro dovere di accertamento circa l’esistenza di una causa di scioglimento della società, prevedendo che: “Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell’articolo 2484“.
Appare evidente che la richiesta di accertare tempestivamente una delle cause di scioglimento della società è legata principalmente alla salvaguardia del patrimonio ed al soddisfacimento dei creditori sociali.
Ulteriori cause di scioglimento
Non tutte le cause di scioglimento, tuttavia, sono ravvisabili attraverso valutazioni preventive. In realtà, per le società di capitali lo scioglimento può essere causato dalla impossibilità di funzionamento o dalla reiterata mancanza di attività da parte dell’assemblea, dalla dichiarazione di nullità della stessa, dalla riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, dall’impossibilità di liquidare la quota del socio receduto, per deliberazione dell’assemblea e per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.
NOTA BENE: Il verificarsi di uno di quest’ultimi eventi determina una causa di scioglimento di diritto che in quanto tale, non necessita di alcun accertamento.
L’evento risulterà da una delibera in tal senso da parte dei soci, o da intervento giudiziale, come nel caso di decreto da parte del Tribunale o di ricorso ad un verbale di assemblea straordinaria redatto da un notaio. In tali evenienze, il cui ambito applicativo è consacrato all’art. 2484, primo comma, l’amministratore unico o il consiglio di amministrazione provvedono con apposito verbale ad accertare la causa di scioglimento della società.
In tale ultima ipotesi, è possibile effettuare la verifica della suddetta causa di scioglimento e procedere senza necessità di atto pubblico o provvedimento del tribunale.
Determinazione dell’organo amministrativo
La determinazione da parte dell’organo ammnistrativo potrà avvenire con apposito verbale come da prototipo che segue:
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			 Determinazione dell’amministratore Unico 
 In data di oggi, …./…../…., presso la sede della società…………………., iscritta al Registro imprese di…………., al numero………, con capitale sociale sottoscritto ed interamente versato di euro………………, codice fiscale e partita iva numero ……………, sita a………………, in via…………., al numero civico………., l’Amministratore Unico sig………………. constatato che, essendosi verificata la causa di scioglimento prevista dall’art.2484, primo comma, numero….del c.c., si rende necessario provvedere al relativo accertamento, come definito dal primo comma dell’art. 2485 c.c. Dichiara di accertare la causa di scioglimento della società, come definita dall’art.2484 primo comma, numero….del c.c.; di convocare per il giorno…………… l’assemblea dei soci affinché siano assunte le opportune deliberazioni in relazione alla previsione normativa di cui all’art.2487 c.c. ed al seguente ordine del giorno: determinazione del numero e nomina dei liquidatori; conferimento dei poteri e delle specifiche attribuzioni loro affidate; criteri di svolgimento della liquidazione. L’Amministratore Unico  | 
		
Come precisato dal MISE (nota 19/05/2014 prot. 0094215), è ammessa la semplice delibera assembleare per nominare i liquidatori (senza intervento notarile) in tutti i casi di scioglimento previsti dall’articolo 2484, 1° comma, nn. 1-5, del codice civile, che non rappresentino quindi la volontà dei soci di modificare l’atto costitutivo.
È, invece, obbligatorio l’intervento del notaio quando l’assemblea dei soci deliberi la messa in liquidazione volontaria della società.
Effetti dello scioglimento
Gli effetti dello scioglimento della società decorrono dalla data in cui la dichiarazione degli amministratori contenente l’accertamento della causa di scioglimento viene iscritta presso il registro delle imprese dall’organo amministrativo, ovvero con l’iscrizione della deliberazione assembleare che ne dispone lo scioglimento.
Gli amministratori della società sono onerati di accertare la causa dello scioglimento della società e darne la pubblicità a terzi, secondo quanto previsto dall’art. 2485 c.c..
Il ritardo o l’omissione dell’adempimento pubblicitario comporta, per gli amministratori, la responsabilità solidale per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.
La procedura semplificata di liquidazione della SRL, ossia senza l’intervento del notaio, avviene in attuazione delle seguenti fasi:
- accertamento della causa di scioglimento con una determinazione dell’organo ammnistrativo;
 - possesso della firma digitale da parte dell’amministratore unico o del presidente del consiglio di amministrazione;
 - possesso della firma digitale da parte del liquidatore;
 - deposito presso la camera di commercio competente per territorio con l’utilizzo del software Comunica;
 - nomina del liquidatore;
 - gestione della liquidazione;
 - predisposizione del bilancio finale di liquidazione con la relazione del liquidatore;
 - progetto di riparto;
 - approvazione da parte dei soci;
 - deposito del bilancio finale di liquidazione e dei suoi allegati con contestuale richiesta di cessazione dell’attività.
 - comunicazione all’agenzia delle entrate della avvenuta cessazione.
 
NOTA BENE: Il liquidatore, come ultimo atto, dovrà procedere al deposito dei libri contabili della società presso il registro delle imprese, che li dovrà conservare per dieci anni.
Si rammenta che la soluzione appena prospettata, coerente con il principio di responsabilità degli amministratori nella gestione della società, determina che l’indebito scioglimento della stessa comporti una responsabilità dell’amministratore pari a quella in cui l’indebita prosecuzione dell’attività, in presenza di una causa di scioglimento, rilevi nelle controversie di risarcimento dei danni a carico degli amministratori per depauperamento del patrimonio sociale.
Reversibilità o irreversibilità della cancellazione
Si ritiene opportuno evidenziare, in questa sede, la nuova formulazione dell’articolo 2495 del codice civile in riferimento alla reversibilità o irreversibilità della cancellazione di un ente.
NOTA BENE: In pratica, si tratta di stabilire se la cancellazione dal registro di una società debba ritenersi irreversibile e definitiva, ovvero se sussista ancora la possibilità di far rivivere quest’ultima, ancorché estinta e cancellata dal registro delle imprese.
Ancora oggi, non essendosi formato un filone giurisprudenziale univoco, l’argomento è molto dibattuto sia in dottrina che in giurisprudenza: prevalente è la tesi secondo cui, in linea di principio, non è possibile far rivivere una società estinta. Tuttavia, la "reviviscenza" di una società estinta non è un ritorno in vita completo, ma si verifica principalmente per questioni fiscali e per debiti.
La cancellazione dal registro delle imprese estingue la società, ma i creditori possono ancora agire contro i soci per i debiti insoddisfatti fino alla concorrenza delle somme che hanno riscosso in base al bilancio finale di liquidazione.
L'Amministrazione Finanziaria, invece, può effettuare accertamenti fiscali fino a 5 anni dopo la cancellazione. In alcuni casi eccezionali, il tribunale può ammettere la "riattivazione" con l'obiettivo di ricreare la compagine sociale esistente prima dello scioglimento, ma questa è una procedura complessa e limitata nel tempo.
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