Equo compenso e Codice deontologico: il CNF sotto esame AGCM
Pubblicato il 17 aprile 2025
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Equo compenso: l’AGCM apre istruttoria sul CNF
L’oggetto del provvedimento AGCM
Con delibera n. 31515 del 25 marzo 2025, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un’istruttoria nei confronti del Consiglio Nazionale Forense (CNF), per verificare l’esistenza di una presunta intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
Nel mirino dell’Autorità vi è l’introduzione dell’articolo 25-bis del Codice Deontologico Forense sull'equo compenso, approvato dal CNF con delibera amministrativa n. 275 del 23 febbraio 2024, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 3 maggio 2024, con entrata in vigore prevista per il 2 luglio 2024.
La nuova disposizione, adottata in attuazione dell’art. 5, comma 5, della Legge n. 49/2023, prevede due fattispecie disciplinari:
- la censura per l’avvocato che concordi o accetti un compenso non giusto, equo e proporzionato secondo i parametri forensi;
- l’avvertimento per la mancata comunicazione scritta al cliente dell’obbligo di rispettare tali parametri, quando il contratto è predisposto dal professionista.
La posizione dell’Antitrust: violazione del principio di libera concorrenza
Secondo l’AGCM, la formulazione dell’articolo 25-bis e le modalità con cui è stato adottato e comunicato agli iscritti (comunicati ufficiali, relazioni illustrative, circolari ai COA) determinerebbero una indebita estensione del campo di applicazione della L. n. 49/2023.
L’Autorità rileva, in particolare, che:
- il divieto di concordare compensi inferiori ai parametri non è stato limitato ai rapporti con i “grandi clienti” (PA, banche, assicurazioni, imprese di grandi dimensioni), come previsto dalla legge;
- la disposizione deontologica ha assunto carattere generale, applicandosi a ogni tipo di cliente, anche in assenza di asimmetrie contrattuali o posizioni di forza economica.
Tale estensione è, secondo l’AGCM, idonea a:
- comprimere la libertà negoziale degli avvocati, che operano come imprese autonome;
- dissuadere comportamenti concorrenziali (es. offerte con compensi inferiori ai parametri), soprattutto in contesti di libera contrattazione;
- alterare il funzionamento del mercato legale, ostacolando l’accesso al servizio legale a condizioni economicamente più flessibili.
La previsione di sanzioni aggravate (sospensione fino a un anno) rispetto alla censura prevista come sanzione “edittale” viene inoltre considerata come un rafforzamento dell’effetto dissuasivo, lesivo della concorrenza, anche in ambito intra-UE.
La difesa delle istituzioni forensi
CNF: applicazione conforme alla legge
Il Consiglio Nazionale Forense ha subito replicato sostenendo che l’articolo 25-bis recepisce quanto previsto dalla Legge 49/2023 ed è applicabile esclusivamente ai rapporti disciplinati dalla normativa vigente sull’equo compenso.
Il CNF ha evidenziato che la norma non introduce nuove tariffe ma si limita a rafforzare l’efficacia del principio di proporzionalità già contenuto nella legislazione primaria, riaffermando la volontà di chiarire ogni aspetto in sede di audizione, che sarà richiesta nei tempi previsti.
La posizione dell’Unione Nazionale delle Camere Civili
A supporto del CNF è intervenuta anche l’Unione Nazionale delle Camere Civili (UNCC) con una nota del 16 aprile 2025, a firma del presidente avv. Alberto Del Noce.
L’UNCC evidenzia la specificità della professione forense, sottolineando che l’avvocato non può essere considerato alla stregua di un’impresa commerciale. La professione legale, infatti, esercita un ruolo di rilievo costituzionale e pubblico, riconosciuto dalla Legge n. 247/2012, in quanto ausiliaria della giurisdizione.
Secondo l’Unione, l’introduzione dell’art. 25-bis del Codice Deontologico non è un atto discrezionale del CNF, ma rappresenta l’adempimento di un obbligo normativo derivante dalla Legge sull’equo compenso. L’equo compenso, osserva l’UNCC, non costituisce un cartello, né introduce tariffe vincolanti, bensì ribadisce un principio di dignità e proporzionalità della prestazione professionale.
I parametri forensi richiamati dalla norma hanno valore orientativo e non impediscono la concorrenza, ma mirano a preservare la qualità della prestazione legale. In un sistema in cui dominano le logiche del massimo ribasso, le regole deontologiche si pongono come strumento a tutela dei professionisti più esposti e della qualità del servizio giustizia, a beneficio dell’interesse collettivo.
Prossimi sviluppi
In base a quanto disposto dalla delibera, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concesso al Consiglio Nazionale Forense un termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento per esercitare il proprio diritto di difesa, anche mediante richiesta di audizione.
L’istruttoria dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2026, termine entro il quale l’Autorità sarà chiamata a esprimersi sull’eventuale sussistenza di una violazione dell’articolo 101 del TFUE da parte del CNF.
Nel frattempo, il dibattito si intensifica tra istanze di tutela della concorrenza economica e difesa dell’identità ordinamentale della professione legale.
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