CNF, regolamento su elenco avvocati certificatori del rischio fiscale
Pubblicato il 31 ottobre 2025
In questo articolo:
- Il nuovo Regolamento CNF n. 3/2025, sostitutivo del precedente
- Ambito di applicazione e riferimenti normativi
- Finalità e soggetti coinvolti
- Modalità di iscrizione all’elenco dei certificatori
- Domanda di iscrizione: modello e documentazione
- Cause di esonero dai percorsi formativi
- Procedura di valutazione e tempistiche
- Obblighi successivi all’iscrizione
- Sospensione e cancellazione dall’elenco
- Dove consultare il Regolamento e il modello di domanda
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Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato il Regolamento n. 3/2025 che disciplina la formazione, l’iscrizione e la gestione dell’elenco degli Avvocati abilitati alla certificazione del rischio fiscale.
Il nuovo Regolamento CNF n. 3/2025, sostitutivo del precedente
Ambito di applicazione e riferimenti normativi
Il Consiglio Nazionale Forense (CNF), nella seduta amministrativa del 24 ottobre 2025, ha approvato il Regolamento n. 3/2025, recante le “Disposizioni sul funzionamento dell’elenco degli Avvocati abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale”, previsto dall’articolo 1, comma 1, del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 212 del 12 novembre 2024.
Il provvedimento - pubblicato il 29 ottobre 2025 e in vigore dal 13 novembre 2025 - sostituisce il precedente Regolamento dell’11 luglio 2025 e dà attuazione al Protocollo d’intesa dell’11 aprile 2025 stipulato tra CNF, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, e Agenzia delle Entrate.
Finalità e soggetti coinvolti
L’obiettivo del nuovo Regolamento è disciplinare in modo unitario la formazione, l’iscrizione e la gestione dell’elenco degli Avvocati certificatori del sistema integrato di controllo del rischio fiscale, istituito presso il CNF, che ne è anche titolare del trattamento dei dati personali.
Il Consiglio Nazionale Forense, in collaborazione con le altre istituzioni firmatarie del Protocollo, definisce inoltre i percorsi formativi, i criteri di verifica dei requisiti e le modalità di aggiornamento dell’elenco.
Modalità di iscrizione all’elenco dei certificatori
Requisiti di ammissione
Possono essere iscritti gli Avvocati iscritti all’Albo da almeno cinque anni, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal D.M. 212/2024.
Tra i requisiti professionali, rientra la frequenza con esito positivo di percorsi formativi abilitanti della durata complessiva di ottanta ore, articolati in tre moduli su:
- sistemi di controllo interno e gestione dei rischi (almeno metà del corso);
- principi contabili;
- diritto tributario.
Domanda di iscrizione: modello e documentazione
La domanda di iscrizione deve essere redatta secondo il modello approvato dal CNFe trasmessa:
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo certificatori@pec.cnf.it, oppure
- tramite piattaforma digitale dedicata.
La domanda, firmata digitalmente, deve contenere:
- generalità, codice fiscale e Ordine di appartenenza;
- attestazione dell’iscrizione ininterrotta all’Albo per oltre cinque anni;
- dichiarazioni ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 sui requisiti di onorabilità e assenza di procedimenti o atti impositivi rilevanti;
- eventuali documenti che comprovano il diritto a esonero totale o parziale dai corsi formativi.
Cause di esonero dai percorsi formativi
Il Protocollo d’intesa prevede ipotesi di esonero per gli Avvocati che, ad esempio:
- abbiano svolto incarichi di progettazione o audit di sistemi di controllo del rischio fiscale validati dall’Agenzia delle Entrate;
- abbiano ricoperto ruoli di responsabili dei rischi fiscali o componenti di organismi di vigilanza in società in regime di adempimento collaborativo;
- siano professori universitari in materie economico-aziendali o tributarie.
Procedura di valutazione e tempistiche
Istruttoria e tempi di definizione
L’istruttoria è curata dal Responsabile del procedimento e si conclude entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, prorogabili a 180 giorni in caso di richiesta di integrazioni documentali.
In caso di diniego, il richiedente è informato tramite preavviso motivato e può presentare osservazioni entro quindici giorni.
Il CNF adotta quindi il provvedimento finale di iscrizione o di rigetto.
Obblighi successivi all’iscrizione
Gli iscritti devono comunicare al CNF, entro 30 giorni, ogni variazione riguardante i requisiti di onorabilità, l’avvio di procedimenti penali o la notificazione di atti impositivi di importo superiore a 50.000 euro.
Sospensione e cancellazione dall’elenco
Casi di sospensione e cancellazione
In caso di infedele certificazione o perdita dei requisiti, il CNF può procedere alla sospensione o cancellazione dall’elenco, garantendo all’iscritto il diritto di difesa e di presentazione di memorie.
I provvedimenti di sospensione cautelare o cancellazione vengono trasmessi al Consiglio Distrettuale di Disciplina per l’eventuale apertura del procedimento disciplinare.
Dove consultare il Regolamento e il modello di domanda
Tutta la documentazione è disponibile nella sezione dedicata “Tax Control Framework – TCF” del sito istituzionale del CNF:
Sono ivi consultabili:
- il Regolamento CNF n. 3/2025, pubblicato il 29 ottobre 2025;
- il modello ufficiale di domanda di iscrizione;
- le informazioni relative al corso formativo abilitante.
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