Assegno per il nucleo familiare ai nonni se c’è la vivenza a carico

Pubblicato il



Con l’ordinanza n. 28627 del 29 ottobre 2025, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di assegno per il nucleo familiare (ANF), affrontando il delicato tema del requisito della vivenza a carico nei casi in cui il minore non conviva con i genitori ma con un familiare diverso, nel caso di specie la nonna.

La decisione assume particolare rilievo interpretativo poiché chiarisce i criteri probatori necessari per accertare la vivenza a carico e ribadisce il principio secondo cui tale condizione non si identifica automaticamente con la mera convivenza, ma richiede una valutazione complessiva della situazione economica e familiare.

ANF alla nonna del minore: la vicenda processuale

La Corte d’Appello di Lecce aveva confermato la sentenza di primo grado che riconosceva alla nonna del minore il diritto alla percezione dell’assegno per il nucleo familiare, accertando che:

  • il minore conviveva stabilmente con la nonna;
  • la nonna era l’unica a provvedere al suo mantenimento;
  • entrambi i genitori erano impossibilitati, per ragioni economiche e personali, a sostenere le spese di mantenimento del figlio.

L’INPS proponeva ricorso in Cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 153/1988, e dell’art. 2697 del codice civile, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente verificato il requisito della vivenza a carico.

Nozione di vivenza a carico: la decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 28627 del 29 ottobre 2025ha rigettato il ricorso dell’INPS, ritenendo infondata la censura.

I giudici di legittimità hanno ribadito che:

  • la vivenza a carico non coincide necessariamente con la convivenza, né con una totale dipendenza economica del soggetto mantenuto. Tuttavia, essa richiede la prova del mantenimento continuativo e quanto meno prevalente del minore da parte del soggetto richiedente.
  • l’accertamento del requisito è rimesso al giudice di merito e costituisce una valutazione di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5 del codice di procedura civile.
  • la prova rigorosa della vivenza a carico può essere fornita anche mediante presunzioni, non essendo previste limitazioni legali in tal senso.

Nel caso concreto, la Corte d’Appello aveva correttamente accertato:

  • la convivenza stabile del minore con la nonna;
  • l’adeguatezza del reddito della nonna, derivante da pensione, a garantire il mantenimento del nipote in modo costante e continuativo;
  • l’assenza di redditi rilevanti da parte della madre, affetta da grave patologia e percettrice di assegno di accompagnamento;
  • il disinteresse economico e affettivo del padre, non convivente e non contributore al mantenimento del figlio.

Sulla base di tali elementi, la Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, riconoscendo che la nonna fosse l’unica figura familiare in grado di sostenere il minore, con ciò soddisfacendo il requisito della vivenza a carico.

Conclusioni

L’ordinanza n. 28627/2025 ribadisce un principio di diritto importante: ai fini del riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare, la vivenza a carico può essere riconosciuta anche in capo a un ascendente (nonno o nonna) che provveda in modo continuativo e prevalente al mantenimento del minore, anche in assenza di redditi dei genitori o in presenza di situazioni che rendano questi ultimi incapaci di adempiere ai propri doveri di sostegno.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito