Dal 2025 obbligo PEC per amministratori

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Dal 2025 obbligo PEC per amministratori

Presente nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024, numero 305, la legge di Bilancio 2025 - n. 207 del 30 dicembre 2024 - che introduce una serie di novità fiscali significative.

Si è già trattato di: interventi sulle aliquote su Irpef e sui redditi di lavoro dipendente; limiti alle detrazioni fiscali; detrazioni per familiari a carico; modifiche al regime forfetario; variazioni all’Imposta sui servizi digitali; imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi nonchè cripto-attività; rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili; assegnazione agevolata beni ai soci; novità per detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici; modifiche al credito d’imposta Transizione 5.0 e 4.0; credito d’imposta Zes unica; Ires premiale.

Altri argomenti riguardano gli amministratori delle società, la disciplina per l’agevolazione sulla prima casa, disposizioni in materia di agricoltura.

Obbligo PEC per amministratori di società

L'articolo 860 della legge di Bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2024 - pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024 - stabilisce che i singoli amministratori di società, siano esse di persone o di capitali, formatisi a partire dal 1° gennaio 2025, devono dotarsi di una Posta Elettronica Certificata (PEC) personale.

Questa disposizione modifica l'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 179/2012, il quale aveva già reso obbligatoria per le imprese individuali la registrazione della PEC nel Registro delle Imprese.

Dunque, dal 1° gennaio 2025, per ogni amministratore delle società – sia essa individuale o societaria - scatta l’obbligo di attivare una casella di posta elettronica certificata (PEC).

Per mettere in pratica la disposizione normativa, saranno necessarie disposizioni attuative dettagliate, in particolare per le società che sono già registrate nel registro delle imprese.

Una volta che il registro delle imprese avrà integrato la nuova normativa, tutti gli amministratori di società saranno tenuti a istituire un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e a segnalarlo per l'inclusione nella visura camerale dell'azienda.

Gli amministratori che già dispongono di un indirizzo PEC, magari perché gestiscono un'impresa individuale o un'attività professionale autonoma, non dovranno crearne uno nuovo, ma semplicemente notificare l'indirizzo esistente al registro delle imprese.

Per quanto riguarda gli amministratori che non possiedono ancora un indirizzo PEC, sarà necessario attivarne uno e comunicarlo al registro delle imprese del territorio di competenza.

Considerando la brevità della disposizione normativa inserita, il nuovo obbligo si estenderà non solo al presidente e al legale rappresentante della società, ma anche a tutti i membri del consiglio di amministrazione o, nel caso di società che adottano il sistema duale, ai membri del consiglio di sorveglianza.

L'adempimento dei nuovi obblighi sarà più semplice nelle società che sono gestite da un unico amministratore.

Agevolazione prima casa: un anno in più per la rivendita

La Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) modifica le norme relative all'incentivo per l'acquisto della prima abitazione, estendendo a 2 anni il periodo consentito per la rivendita dell'abitazione precedente senza perdere i benefici fiscali sul nuovo acquisto, per supportare il trasferimento residenziale.

L'incentivo per l'acquisto della prima casa offre condizioni fiscali vantaggiose sulle tasse indirette quando si compra un'abitazione, escluso per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8, o A/9, conformemente ai criteri specificati nella Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte I, allegata al DPR n. 131/1986.

Nel dettaglio, l'acquisto di una casa usufruisce delle seguenti agevolazioni fiscali:

  • per gli atti non soggetti a IVA, l'imposta di registro è al 2% (non inferiore a 1.000 euro) e le imposte ipotecarie e catastali sono fisse a 50 euro ciascuna, come previsto dall'art. 10, comma 3, del D.lgs. 23/2011;
  • per gli atti soggetti a IVA, questa è applicata al 4% e le imposte ipotecarie e catastali sono di 200 euro ciascuna, come indicato al n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72.

Un requisito chiave per fruire di questi vantaggi, come indicato nella Nota II-bis (lett. c), è che l'acquirente dichiari di non possedere, neanche parzialmente o in comunione con il coniuge, altri diritti immobiliari su abitazioni comprate con agevolazioni sulla casa in tutto il territorio nazionale.

A partire dal 1° gennaio 2016, è stata aggiunta una disposizione temporanea per il mantenimento dei benefici fiscali durante l'acquisto della prima casa (conforme al comma 4-bis della Nota II-bis, aggiunto dall'articolo 1, comma 55, della Legge 208/2015). Tale norma consente al contribuente di beneficiare delle agevolazioni fiscali anche se, al momento della firma dell'atto notarile, possiede ancora l'immobile precedentemente acquistato con tali incentivi, a condizione che lo venda entro un anno dalla data dell'atto. Se l'immobile non viene venduto entro questo termine, il contribuente perde il diritto alle agevolazioni, risultando nell'applicazione delle tasse complete e delle relative sanzioni.

Ora, grazie alla legge di Bilancio 2025, viene esteso a due anni il periodo previsto dal comma 4-bis della Nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, annessa al DPR 131/1986. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2025, l'acquirente di una prima casa che possieda ancora un precedente immobile comprato con agevolazioni, situato in qualunque parte del territorio nazionale, avrà un biennio per venderlo senza rinunciare ai vantaggi fiscali sul nuovo acquisto.

La modifica normativa è stata applicata direttamente nel testo del comma 4-bis della Nota II-bis, con la sostituzione dell’espressione “1 anno” con “2 anni”. Anche se la Relazione illustrativa e il titolo della norma nel disegno di legge di bilancio menzionavano specificamente solo l'imposta di registro, l'estensione del termine per la vendita dell’ex abitazione dovrebbe essere valida anche per le questioni relative all'IVA e ai trasferimenti sia mortis causa sia inter vivos, mantenendo la continuità con la regolamentazione precedente la modifica.

Legge di Bilancio 2025 e settore agricolo

La legge di Bilancio 2025 dedica limitate risorse all'agricoltura.

Una novità significativa per il settore è la proroga del credito d'imposta per gli investimenti nella Zona Economica Speciale (Zes) dedicata ai produttori agricoli primari, alla pesca e all'acquacoltura, valida anche per il 2025 con un tetto di spesa di 50 milioni di euro.

Gli investimenti idonei devono essere realizzati tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025. Il credito d'imposta massimo accessibile per ciascun soggetto beneficiario corrisponde al credito richiesto, moltiplicato per una percentuale determinata da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, basato sulle domande ricevute e le risorse finanziarie disponibili.

È stato previsto anche un budget di 10 milioni di euro per il 2025 destinato a fornire contributi a fondo perduto alle aziende di allevamento colpite dall'epidemia di "lingua blu", attraverso l'abbattimento degli animali infetti.

Inoltre, 15 milioni di euro saranno destinati al Fondo di solidarietà nazionale per sostenere i premi assicurativi delle imprese agricole.

Il Programma nazionale triennale per la pesca e l'acquacoltura è stato rifinanziato con una dotazione di 250mila euro per il 2025 e di 1 milione di euro annui per il 2026 e il 2027. Analogamente, il Fondo per il recupero della fauna selvatica riceverà 0,5 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2025 al 2027.

Inoltre, va sottolineato, con riferimento alla fiscalità dei redditi fondiari e agricoli degli agricoltori, che l'articolo 13, comma 3-bis della legge di conversione del decreto Milleproroghe (Dl 215/2023) ha esteso la riduzione fiscale sull'IRPEF per i redditi fondiari e agricoli dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), registrati presso l'assicurazione agricola. Questa estensione, originariamente prevista dal comma 44 della legge 232/2016, include ora un sistema progressivo di aliquote.

Tale alleggerimento fiscale è in vigore per l'anno 2024 e prosegue nel 2025.

Il sistema stabilisce che i redditi dominicali e agrari degli interessati, sommati, contribuiscano alla formazione del reddito totale secondo le seguenti proporzioni:

a) fino a 10mila euro, per lo 0%;

b) da più di 10mila euro a 15mila euro, al 50%;

c) oltre 15mila euro, al 100%.

Di conseguenza, gli agricoltori con un reddito fino a 10mila euro godranno di una completa esenzione fiscale, mantenendo le condizioni degli anni precedenti invariati; quelli che eccedono questo limite saranno soggetti a tassazione solo sulla parte che supera i 10mila euro, beneficiando così dell’esenzione per i primi 10mila euro.

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