Correttivo preventivo biennale: novità per aderire

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Correttivo preventivo biennale: novità per aderire

Il concordato preventivo biennale (CPB) è una misura introdotta dal Governo come parte della delega di riforma fiscale, specificatamente codificata nel decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024.

Concordato preventivo biennale: cosa prevede

La disciplina introdotta permette ai titolari di partita IVA di negoziare e fissare in anticipo l'ammontare delle imposte da pagare per i successivi due anni.

La procedura inizia con una proposta fatta dall'Agenzia delle Entrate, che si basa sui dati disponibili in possesso. L'obiettivo è quello di stabilire preventivamente le imposte dovute, fornendo così una maggiore certezza fiscale e pianificazione finanziaria per i contribuenti.

Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato.

Un paletto posto per l’accesso è quello di non avere debiti tributari ovvero, hanno estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Altri ostacoli sono rappresentati:

  • dalla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;
  • dalla condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal Decreto legislativo n. 74/2000, dall'articolo 2621 del codice civile nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del Codice penale commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.

Anche altri contribuenti possono beneficiare del CPB, in via sperimentale: si tratta dei soggetti esercenti attività di impresa arti o professioni che adottano il regime forfetario (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014) a patto che abbiano iniziato l’attività prima del 2023.

Va attenzionato, però, che per i forfetari l’applicazione del concordato preventivo è limitato a un solo anno.

Dopo l’emanazione dei vari provvedimenti utili per la messa in opera del concordato preventivo di cui al dlgs n. 13/2024, il Governo ha apportato dei correttivi all’impianto originario, sfociato nell’approvazione del decreto legislativo n. 108 del 5 agosto 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182/2024, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 6 agosto 2024.

Correttivo al CPB

Diverse sono i ritocchi effettuati sull’impianto esistente del concordato preventivo biennale (CPB):

  • accesso all’istituto;
  • riporto in avanti le perdite fiscali conseguite nei periodi oggetto di concordato per le imprese;
  • introduzione di una flat tax incrementale per i soggetti ISA e i forfetari;
  • previsione di due nuove cause di decadenza dal CPB.

Analizziamo le novità introdotte.

Accesso al CPB

Il decreto legislativo n. 108/2024 ha determinato l'estensione delle limitazioni esistenti per partecipare al concordato preventivo biennale.

Ora, oltre all'incompatibilità preesistente per coloro che hanno omesso di presentare la dichiarazione dei redditi nei tre anni fiscali precedenti o che sono stati condannati per reati specifici, sono state introdotte nuove restrizioni:

  • aver percepito, nell'anno fiscale antecedente alla proposta di concordato, dal lavoro autonomo o d'impresa redditi o parti di essi (indipendentemente dalla loro denominazione) che sono totalmente o parzialmente esenti, esclusi dall'imposizione o non imponibili in una proporzione superiore al 40% del reddito complessivo d'impresa o professionale;
  • l'adesione al regime forfettario nel primo anno fiscale di partecipazione al concordato;
  • la partecipazione a operazioni di fusione, scissione o conferimento, o, nel caso di società di persone o studi associati, modifiche nella struttura societaria, nel primo anno di riferimento della proposta di concordato.

NOTA BENE: Con riferimento alla presenza di debiti fiscali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate relativi all'anno d'imposta precedente l’accordo, viene impedito l'accesso al concordato preventivo biennale (CPB) qualora detti debiti siano stati definitivamente confermati tramite una sentenza irrevocabile o tramite atti impositivi che non possono più essere contestati.

Dunque, il CPB rimane accessibile a chi, rispettando i termini di adesione alla proposta (31 ottobre 2024 per il biennio 2024/2025), salda i propri debiti (anche solo in parte), a patto che "l'importo totale del debito rimanente, incluse le sanzioni e gli interessi", non superi i 5 mila euro.

La decadenza

Il decreto 108/2024 stabilisce due nuove circostanze che causano la perdita del diritto al CPB:

  • se il contribuente segnala ricavi o compensi che superano del 50% il limite stabilito per l'uso degli ISA (circa 7,5 milioni di euro) o del regime forfettario (150.000 euro);
  • in caso di un rinnovo del concordato, si applicherà un'imposta sostitutiva sulla differenza positiva tra il reddito realmente dichiarato nell'anno fiscale precedente al "nuovo" CPB e l'offerta presentata.

Questa regolamentazione è pensata per spingere a una dichiarazione dei redditi il più possibile fedele alla realtà e per dissuadere pratiche elusive.

Il correttivo introduce una modifica significativa con il nuovo comma 3-bis all'articolo 22 del Dlgs 13/2024:

  • in caso di perdita del diritto al concordato, restano comunque dovuti i tributi e i contributi calcolati in base al reddito e al valore della produzione netta pattuiti, se questi sono superiori a quelli realmente percepiti.

Questa modifica preclude ai contribuenti la possibilità di sfruttare le varie cause di decadenza a proprio favore, ad esempio per eludere gli oneri del concordato preventivo biennale in caso di diminuzione del reddito.

Flat tax incrementale

Una delle modifiche più importanti è l'introduzione di una tassa fissa che si calcola sulla differenza tra il reddito effettivo del 2023 e quello stimato dal Fisco per il 2024 e il 2025.

Per gli anni a seguire (specificamente per il biennio 2026-2027), il parametro di confronto non sarà più il reddito del 2023, ma il reddito effettivamente dichiarato nell'anno fiscale immediatamente precedente a quello del rinnovo del concordato.

Inoltre, per i titolari di partita IVA soggetti agli ISA, la porzione di reddito da impresa o lavoro autonomo che supera il reddito dichiarato nel 2023 e derivante dall'adesione al concordato, sarà soggetta a questa tassa fissa.

La percentuale della flat tax varia inversamente in base al punteggio ISA del contribuente, stabilendosi così:

- 10 percento, se il livello di affidabilità fiscale per l'anno precedente è pari o superiore a 8;

- 12 percento, se l'affidabilità è compresa tra 6 e meno di 8;

- 15 percento, se è inferiore a 6.

Per i forfetari, l’aliquota è del 10%, ridotta al 3% per le startup.

Per quanto riguarda i termini di versamento dell’imposta sostitutiva, sono quelli previsti per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, con la prima scadenza al 30 giugno 2025, o con la maggiorazione dello 0,4% entro i 30 giorni successivi (31 luglio 2025).

Riporto in avanti delle perdite fiscali

Il correttivo – Dlgs n. 108/2024 – ha variato l'articolo 16 del Dlgs n. 13/2024, con riferimento al calcolo del reddito d'impresa per il concordato.

Secondo il nuovo testo, la differenza netta tra plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, così come gli utili e le perdite derivanti dalle partecipazioni come specificato negli articoli 5 e 73 del Tuir, ora influenzerà il reddito imponibile concordato.

Inoltre, il reddito del 2023, necessario per la proposta di concordato del biennio 2024/2025 (indicato nel rigo P04 del modello Isa), dovrà essere corretto eliminando le componenti menzionate.

Dunque, le perdite su crediti che si verifichino nei bilanci del 2024 e 2025 possono essere dedotte dal reddito concordato per il calcolo delle imposte. Queste perdite devono essere basate su elementi definiti e concreti come descritto nella normativa vigente, precisamente dall'articolo 101, comma 5, del Tuir.

Termine per l’adesione

E’ stato modificato il termine per aderire al concordato preventivo: la data è ora il 31 ottobre 2024.

Dal 2025 si cambia: il termine viene anticipato al 31 luglio.

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