Consiglio di Stato sul regolamento per i professionisti abilitati al Tcf: criticità e suggerimenti
Pubblicato il 12 settembre 2024
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Il 9 settembre 2024, il Consiglio di Stato ha emesso il parere n. 01212/2024 sullo schema di regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze riguardante i requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati alla certificazione del Tax Control Framework (Tcf), parte della procedura di cooperative compliance. Questo parere è stato richiesto dal MEF in base alle disposizioni del Decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 221, che prevedeva l’adozione del regolamento entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Tuttavia, questo termine non è stato rispettato e il regolamento è ancora in fase di elaborazione.
Il parere del Consiglio di Stato rappresenta un passo importante per la pubblicazione del regolamento, che definirà le modalità di certificazione del Tcf, un sistema integrato per la rilevazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Tra le principali osservazioni, il Consiglio ha sottolineato la necessità di coinvolgere maggiormente gli ordini professionali di avvocati e commercialisti, il cui contributo è fondamentale per chiarire alcune ambiguità presenti nel testo.
NOTA BENE: Il regolamento, una volta adottato, disciplinerà in modo dettagliato i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità dei professionisti abilitati, nonché gli adempimenti necessari per lo svolgimento dell’incarico di certificazione del Tcf. La mancanza di consultazioni preventive con gli ordini professionali ha generato alcune criticità, evidenziate dal Consiglio di Stato, che suggerisce ulteriori approfondimenti prima dell’approvazione definitiva del regolamento.
Regime di adempimento collaborativo e il Tax control framework: benefici e obblighi
Il regime di adempimento collaborativo, o cooperative compliance, è stato istituito con il Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, allo scopo di promuovere la certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente. Possono aderire a questo regime i contribuenti che dispongono di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, noto come Tax Control Framework. Il Tcf si configura come un sistema di gestione del rischio fiscale, volto a prevenire violazioni delle normative fiscali o principi dell'ordinamento tributario. Esso si integra nel sistema di governo aziendale e di controllo interno dell'impresa, mappando i rischi derivanti anche dai principi contabili applicati.
Con l’introduzione del Decreto legislativo n. 221/2023 (recante misure volte a potenziare il regime ad adesione volontaria dell'adempimento collaborativo), è diventato obbligatorio certificare il Tcf tramite professionisti indipendenti qualificati.
È stata, infatti, introdotta una certificazione tributaria rilasciata da professionisti qualificati, come avvocati e dottori commercialisti, con il possibile supporto di consulenti del lavoro per le aree di loro competenza.
Tale certificazione attesta che il sistema di controllo dell'impresa è in grado di garantire la correttezza e la solidità dei dati contabili su cui si basa l'obbligazione tributaria. Il sistema risulta efficace se assicura un monitoraggio costante del rischio fiscale, basandosi su elementi fondamentali come la strategia fiscale, ruoli e responsabilità, procedure, monitoraggio, adattabilità e relazioni con gli organi di gestione.
La certificazione conferma, inoltre, la conformità delle informazioni presenti nei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale ai principi contabili e ai requisiti previsti dal Tax control framework.
I benefici del regime includono una relazione più trasparente e collaborativa con l'Agenzia delle Entrate, offrendo la possibilità di affrontare preventivamente eventuali situazioni di incertezza fiscale e prevenire contenziosi futuri. Questo avviene attraverso un confronto costante con le autorità fiscali, anticipando controlli e risolvendo potenziali controversie prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali.
La norma istitutiva del regime di adempimenti collaborative e dell’introduzione del Tcf, l’articolo 4 del Dlgs n. 128/2015, così come modificato dal successivo Dlgs n. 221/2023, in vigore dal 18 gennaio 2024, sancisce che sia un regolamento MEF, di concerto con il ministro della Giustizia, sentiti gli ordini professionali, a stabilire requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione.
Come detto, il Consiglio di Stato è stato chiamato ad esprimere il proprio parere su questo schema di regolamento e tale parere rappresenta un passaggio cruciale per l'approvazione definitiva del regolamento.
Struttura del regolamento sulla certificazione del Tcf
Dal parere del Consiglio di Stato emerge la struttura dello schema di regolamento interministeriale in materia di certificazione del Tcf, che verrà emanato oltre il termine di 90 giorni previsto. Il regolamento risulta composto da sette articoli, che delineano i vari aspetti pratici della certificazione.
I primi due articoli stabiliscono i requisiti fondamentali per i professionisti abilitati, con particolare attenzione all’indipendenza, all’onorabilità e alla professionalità.
L’articolo 3, invece, specifica i passaggi necessari per la “preparazione allo svolgimento dell’incarico”.
L’articolo 4 descrive gli "elenchi dei professionisti abilitati", mentre l’articolo 5 espone i compiti e le responsabilità che spettano loro durante l’esecuzione dell’incarico.
L’articolo 6 tratta del contenuto della certificazione, e l’articolo 7 chiarisce gli effetti finanziari, inserendo una clausola di invarianza.
È evidente che il legislatore ha preso come riferimento il modello dell'incarico di revisore, riconoscendo una somiglianza tra il ruolo del certificatore e quello, già consolidato, del revisore contabile.
Suggerimenti del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento ministeriale
Nel parere emesso il 9 settembre, il Consiglio di Stato ha evidenziato diverse criticità e ha fornito suggerimenti sullo schema di regolamento interministeriale MEF-Giustizia riguardante la certificazione del Tax Control Framework.
Tra le principali osservazioni, il Consiglio ha sottolineato l'assenza di una preventiva consultazione con gli ordini professionali di avvocati e commercialisti (come prescritto dalla legge), un elemento fondamentale e necessario per garantire un contributo tecnico adeguato e una maggiore chiarezza nel testo.
Inoltre, il Consiglio ha raccomandato una riformulazione dell'articolo relativo alla certificazione infedele, suggerendo che, in caso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, oltre alla segnalazione al Consiglio dell'Ordine, vi sia anche una comunicazione obbligatoria all'Autorità giudiziaria. Tale proposta non è stata accolta dal MEF, il quale ha ritenuto che le segnalazioni rilevanti dal punto di vista penale fossero già coperte dalle disposizioni del codice penale. Secondo il Consiglio è opportuno suggerire una strada alternativa: in mancanza di accordo fra i ministeri la questione andrà rimessa al Presidente del Consiglio dei ministri.
Il Consiglio di Stato ha, poi, sottolineato che i requisiti di onorabilità e professionalità dei professionisti abilitati dovrebbero essere valutati prima dell'incarico e in maniera astratta, mentre l'indipendenza va esaminata successivamente e in modo concreto. Pertanto, secondo il Consiglio, è fondamentale seguire questo ordine: prima garantire che il professionista soddisfi i requisiti di onorabilità e professionalità, e solo in un secondo momento verificare la sua indipendenza. Un professionista può, infatti, essere privo di indipendenza ma comunque abilitato, mentre non può esserlo se manca di onorabilità o professionalità, nel qual caso dovrà essere cancellato dall'albo. I giudici suggeriscono di prendere come modello la disciplina normativa del revisore dei conti, che adotta un approccio simile, dando priorità all’onorabilità e alla professionalità, seguite dall’indipendenza.
Infine, ha suggerito di stabilire un termine preciso per la validità e la conservazione della certificazione, proponendo un periodo di tre anni, che coinciderebbe con la durata dell'efficacia della stessa. Infatti, nel parere si evidenzia che lo schema di regolamento prevede, per i soggetti già in regime di adempimento collaborativo o che abbiano presentato domanda prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, la possibilità di presentare una semplice attestazione del tax control framework in luogo della certificazione completa. Questa disposizione è prevista dall’articolo 1, comma 3, del Dlgs n. 221/23, le cui modalità attuative saranno definite da un decreto del MEF. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha suggerito che tale previsione venga disciplinata da una norma primaria, integrando una regolamentazione transitoria per gestire al meglio questa fase di passaggio.
Da ultimo il Consiglio ha anche auspicato il coinvolgimento dei consulenti del lavoro nelle certificazioni per le materie di loro competenza.
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