Conferma per proroghe Irap e assegno temporaneo. Legge in GU
Pubblicato il 30 novembre 2021
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Il DL n. 132/2021, del 30 settembre, è stato convertito nella legge n. 178 del 23 novembre 2021 (in GU n. 284 del 29/11) e trova conferma quanto in esso contenuto.
Nella specie, viene ufficializzata, quindi, la proroga al 31 ottobre 2021 del termine per la presentazione delle domande di assegno temporaneo per i figli con effetti retroattivi dal 1° luglio 2021.
Infatti, il Dl n. 79/2021 ha riconosciuto, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non possono accedere all’ANF, un assegno temporaneo su base mensile, qualora in possesso di determinati requisiti; ciò per far fronte alla mancata attuazione, fino alla fine dell’anno, dell’assegno unico e universale
La presentazione della domanda entro il detto termine ha dato la possibilità di fruire delle mensilità precedenti, a partire dal mese di luglio 2021.
Le domande inoltrate dopo il 31 ottobre saranno utili per ricevere la prestazione a decorrere dal mese di presentazione.
Il decreto-legge in parola ha anche prorogato di due mesi, dal 30 settembre al 30 novembre 2021, il termine per restituire il saldo Irap 2019 e il primo acconto Irap 2020, non versati erroneamente.
Il riferimento è a quei soggetti che pensando di rientrare tra coloro aventi diritto all’eliminazione del versamento del saldo Irap 2019 e del primo acconto Irap 2020 (adottata per far fronte alla crisi pandemica), non hanno effettuato il versamento di quanto dovuto. Successivamente, avendo riscontrato la mancanza dei richiesti requisiti, è emerso che avrebbero dovuto effettuare il pagamento.
Questi avrebbero dovuto versare il dovuto entro il 30 novembre 2021, senza applicazioni di sanzioni né interessi.
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