Decreto correttivo IRPEF-IRES 2025 in Gazzetta ufficiale: novità per imprese e contribuenti
Pubblicato il 22 dicembre 2025
In questo articolo:
- Disposizioni in materia di tassazione dei redditi delle persone fisiche
- Disposizioni in materia di reddito d’impresa
- Disposizioni in materia di fiscalità internazionale
- Disposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro
- Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente e di adempimento collaborativo
- Disposizioni in materia di riscossione
- Disposizioni in materia doganale e di accise
- Disposizioni sui Testi Unici fiscali
- Disposizioni finali
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2025 è stato pubblicato il Decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, recante disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente e ai Testi Unici in materia di sanzioni, giustizia tributaria, versamenti e riscossione.
Il provvedimento, noto come Decreto correttivo IRPEF-IRES, era stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 20 novembre 2025, nell’ambito dell’attuazione della Legge delega di riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111).
Il decreto è composto da 20 articoli, suddivisi in 9 Capi, e ha la finalità di:
- correggere criticità applicative emerse nella prima fase di attuazione della riforma;
- coordinare le nuove disposizioni con il quadro normativo previgente;
- rendere il sistema fiscale più coerente e organico, pur in un contesto normativo complessivamente più articolato.
Disposizioni in materia di tassazione dei redditi delle persone fisiche
Il Capo I interviene in modo significativo sulla disciplina dell’IRPEF, con modifiche puntuali al Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), con particolare riferimento alla nozione di familiari rilevanti ai fini fiscali e ad alcuni aspetti del reddito da lavoro dipendente.
Ridefinizione dei familiari rilevanti ai fini fiscali
Viene integralmente riscritto il comma 4-ter dell’articolo 12 del TUIR, chiarendo quali soggetti, pur non beneficiando delle detrazioni per carichi di famiglia, continuano a rilevare ai fini delle disposizioni fiscali che richiamano tale articolo.
La nuova formulazione distingue in modo netto:
- lo status di familiare, rilevante ai fini dell’applicazione di numerose norme fiscali;
- la condizione di familiare fiscalmente a carico, subordinata invece al rispetto dei limiti di reddito previsti dal comma 2 del medesimo articolo 12.
Rientrano tra i familiari rilevanti:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi quelli nati fuori dal matrimonio, adottati, affiliati o in affido;
- gli altri soggetti indicati dall’articolo 433 del Codice civile, se conviventi o beneficiari di assegni alimentari non giudiziali.
La norma si applica dal periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025, producendo effetti già dal 2025 per i contribuenti “solari”.
Chiarimenti sul reddito da lavoro dipendente
Un ulteriore intervento riguarda l’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR. In materia di piani di assegnazione di azioni, viene precisato che l’esclusione dal reddito imponibile si applica anche alle forme alternative solo se caratterizzate da esclusività, restringendo e rendendo più puntuale l’ambito applicativo della disposizione.
Disposizioni in materia di reddito d’impresa
Il Capo II introduce alcune delle novità più rilevanti per le imprese, incidendo sul coordinamento tra valori contabili e fiscali e sulla disciplina della correzione degli errori contabili, con effetti ai fini IRES e IRAP.
Nuova disciplina della correzione degli errori contabili
Il decreto definisce un quadro più chiaro e sistematico per la gestione fiscale degli errori contabili, superando molte incertezze interpretative del passato.
Con riferimento alle correzioni rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025:
- la semplificazione fiscale è ammessa solo per errori non rilevanti, come definiti dai principi contabili OIC 29 e IAS 8;
- la correzione deve essere effettuata entro l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui l’errore è stato commesso;
- il bilancio dell’esercizio di correzione deve essere obbligatoriamente sottoposto a revisione legale.
Con l’introduzione del nuovo comma 1-ter dell’articolo 83 del TUIR, la disciplina si estende a tutte le tipologie di errori non rilevanti, includendo non solo quelli di imputazione temporale, ma anche quelli di qualificazione, classificazione e quantificazione.
Ambito soggettivo e limiti
La disciplina si estende anche alle micro-imprese, purché soggette a revisione legale per obbligo civilistico.
Restano invece esclusi:
- gli errori rilevanti;
- le modifiche derivanti da cambi di principi contabili;
- le variazioni dovute all’aggiornamento delle stime.
Per gli errori commessi nel 2023 o in esercizi precedenti, resta necessario il ricorso alle dichiarazioni integrative.
Riflessi IRAP
Ai fini dell’IRAP, la correzione non produce effetti se il valore della produzione netta dell’esercizio dell’errore e quello dell’esercizio di correzione presentano segno opposto, impedendo utilizzi distorsivi della base imponibile.
Disposizioni in materia di fiscalità internazionale
Il Capo III introduce interventi di coordinamento in materia di fiscalità internazionale, rafforzando il raccordo tra normativa interna e contesto convenzionale.
Tra le novità:
- la previsione secondo cui, in caso di sospensione unilaterale di una convenzione da parte di uno Stato estero, anche l’Italia sospende le medesime disposizioni, con pari decorrenza e durata;
- il miglior coordinamento delle regole su residenza fiscale, stabili organizzazioni e redditi esteri.
Disposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro
Il Capo IV interviene sulle basi imponibili dell’imposta sulle successioni e donazioni e dell’imposta di registro.
In particolare:
- vengono rivisti i criteri di determinazione della base imponibile per rendite e pensioni;
- i precedenti richiami a decreti ministeriali specifici sono sostituiti dall’indicazione generale di un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con finalità di semplificazione e coordinamento.
Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente e di adempimento collaborativo
Il Capo V del Decreto legislativo n. 192/2025 rafforza il ruolo dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212) e introduce importanti chiarimenti procedurali, incidendo sia sulle garanzie partecipative del contribuente sia sugli strumenti di adempimento collaborativo. Le disposizioni del Capo trovano applicazione dal 20 dicembre 2025, salvo diversa decorrenza espressamente prevista.
Termine unico di 60 giorni per osservazioni e accesso agli atti
Il decreto interviene sull’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, stabilendo in modo esplicito che il termine di 60 giorni concesso al contribuente costituisce un termine unitario e complessivo entro il quale è possibile:
- presentare osservazioni e controdeduzioni sul progetto di atto dell’Amministrazione finanziaria;
- richiedere l’accesso e la copia degli atti contenuti nel fascicolo istruttorio.
La norma impone inoltre all’Amministrazione finanziaria di comunicare il progetto di atto con modalità tali da garantirne la piena conoscibilità, assicurando un effettivo esercizio del diritto di difesa nel termine assegnato.
Interpelli complessi e interpello probatorio
L’articolo 13 del decreto correttivo introduce rilevanti modifiche alla disciplina degli interpelli, con particolare riferimento agli interpelli complessi e all’interpello probatorio.
In primo luogo, viene aggiornato il coordinamento normativo dell’interpello probatorio, sostituendo il riferimento all’articolo 11, comma 1, lettera b), della Legge n. 212/2000 con la lettera e) del medesimo articolo, nella quale è ora confluita in modo sistematico la relativa disciplina.
L’ambito applicativo dell’interpello probatorio viene inoltre espressamente esteso ad alcune fattispecie di particolare complessità, tra cui:
- la dimostrazione dei requisiti per l’applicazione del regime dei dividendi da fonte estera (articolo 47-bis del TUIR);
- la verifica della non operatività delle società (articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724);
- la deducibilità dei costi derivanti da operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata (articolo 110, commi 9-bis e 9-ter, del TUIR).
L’intervento vuole rendere più chiaro il perimetro dell’istituto, favorendo un utilizzo corretto dell’interpello come strumento di certezza preventiva nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
Proroga della certificazione del Tax Control Framework
Sempre nell’ambito del Capo V, l’articolo 14 dispone la proroga al 30 settembre 2026 del termine per la presentazione della certificazione del Tax Control Framework (TCF) per le imprese che hanno presentato domanda di accesso al regime di adempimento collaborativo negli anni 2024 e 2025.
Durante la fase transitoria:
- l’Agenzia delle Entrate procede comunque all’ammissione al regime dei contribuenti che soddisfano gli altri requisiti previsti;
- la certificazione del TCF potrà essere prodotta entro la nuova scadenza, senza pregiudicare l’accesso al regime.
La proroga è finalizzata a evitare effetti penalizzanti derivanti dai ritardi nella formazione dei certificatori e consente una graduale e ordinata applicazione del nuovo sistema di controllo del rischio fiscale.
Disposizioni in materia di riscossione
Il Capo VI contiene norme di coordinamento e razionalizzazione in materia di riscossione, finalizzate a migliorare l’efficienza del sistema e a ridurre il contenzioso, nel rispetto dei principi di proporzionalità e tutela del contribuente.
Disposizioni in materia doganale e di accise
Il Capo VII reca interventi di adeguamento della normativa doganale e delle accise, con l’obiettivo di allineare la disciplina interna al quadro unionale e semplificare gli adempimenti per gli operatori economici.
Disposizioni sui Testi Unici fiscali
Il Capo VIII introduce un ampio insieme di modifiche ai Testi Unici:
- delle sanzioni tributarie amministrative e penali;
- dei tributi erariali minori;
- della giustizia tributaria;
- dei versamenti e della riscossione;
- dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti.
Si tratta di interventi prevalentemente sistematici e di coordinamento, alcuni dei quali sono destinati a entrare in vigore dal 1° gennaio 2026, al fine di garantire coerenza complessiva al nuovo assetto normativo.
Disposizioni finali
Il Capo IX contiene le disposizioni finali e di coordinamento.
Il Decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, è entrato in vigore il 20 dicembre 2025, salvo diverse decorrenze espressamente previste.
Le nuove disposizioni, operative in larga parte dal 20 dicembre 2025, impongono a imprese e professionisti un’attenta revisione delle procedure fiscali e contabili, in un quadro normativo più coerente ma anche più complesso, che richiede un approccio interpretativo e applicativo sempre più strutturato.
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