Concordato preventivo con ricorso anticipato
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 16 giugno 2012
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Tra le misure contenute nel Decreto legge Sviluppo approvato dal Governo il 15 giugno 2012, sono ricompresi una serie di strumenti volti alla revisione della legge sul diritto fallimentare.
Viene prevista, in particolare, la facolta' di depositare il ricorso contenente la mera domanda di concordato preventivo senza il necessario contestuale deposito del piano anti-crisi e di tutta la documentazione finora richiesta. Una volta depositato il ricorso, sara' il giudice ad assegnare al debitore un termine, compreso tra 60 e 120 giorni, per l'integrazione dei documenti.
Ai fini della prosecuzione dell'attivita' di impresa, e' introdotta anche la possibilita' di previsione, nei termini del piano, di una moratoria sino ad un anno per consentire il pagamento dei creditori muniti di prelazione; esclusa anche la risoluzione dei contratti pendenti a causa dell'ammissione alla procedura di concordato, e cio' nonostante anche l'esistenza di eventuali patti contrari.
Il soggetto che attesta la percorribilita' della procedura di concordato, anche se nominato dall'imprenditore, dovra' essere un professionista indipendente e non legato allo stesso da rapporti personali o di lavoro; l'attestatore non dovra' avere alcun interesse alla procedura. In caso di esposizione di informazioni false o di omissione di informazioni rilevanti, lo stesso potra' essere penalmente sanzionato.
- Il Sole 24 Ore, p. 17 – La domanda puo' giocare d'anticipo – Nardecchia - www.camera.it
- Il Sole 24 Ore, p. 17 – Scattano le sanzioni per il professionista che mente - Fontana - www.camera.it
- Il Sole 24 Ore, p. 17 – Concordato con continuita' aziendale – Negri - www.camera.it
- http://www.governo.it/Governo/Comunicato del 15 giugno 2012
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