Conciliazione obbligatoria. Nuova procedura
Autore: Alessia Lupoi
Pubblicato il 31 gennaio 2013
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Nella circolare n. 3 del 16 gennaio 2013, che ha come contenuto la procedura obbligatoria di conciliazione nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, seconda parte, Legge n. 604 del 1966), il ministero del Lavoro richiama l’intervenuta modifica dispositiva dell’articolo 7 della Legge n. 604/1966, per mezzo dell’articolo 1, comma 40, della Legge n. 92/2012, in relazione, in particolare, ai licenziamenti per cause economiche.
Ora è affidato alla Commissione provinciale di conciliazione – la cui composizione è espressione delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale - il compito di espletare un tentativo di conciliazione della controversia.
Il nuovo iter:
PROCEDURA CONCILIATIVA EX ART. 1, COMMA 40, LEGGE N. 92 DEL 2012
COMUNICAZIONE (a*) = dalla data di ricezione, da parte della Dtl competente per ambito territoriale, della comunicazione scritta e trasmessa (con raccomandata con avviso di ricevimento) dal datore di lavoro che rientra nel campo di applicazione del rinnovato articolo 18, la procedura si avvia.
INVITO A COMPARIRE = l’invito a comparire alle parti – datore di lavoro e lavoratore – va trasmesso dalla Dtl, attraverso lettera raccomandata o Pec, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione della comunicazione.
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO (b*) = dalla data di trasmissione dell’invito a comparire, la conciliazione deve concludersi entro venti giorni, all’interno dei quali vanno computati anche quelli necessari alla ricezione della lettera raccomandata (se è possibile il doppio invio per Pec, il problema non si pone).
La procedura, ponendo un intervallo temporale tra il momento in cui il datore comunica al lavoratore la volontà di recedere dal rapporto di lavoro e il momento in cui il licenziamento esplica i propri effetti, consente alle parti: il confronto presso una sede che offre garanzie di terzietà; la ricerca di soluzioni alternative al licenziamento.
AMBITO SOGGETTIVO
Sono tenuti al rispetto della nuova procedura di conciliazione tutti i datori di lavoro, ovvero tanto gli imprenditori quanto i non imprenditori, che occupino alle proprie dipendenze più di 15 soggetti (più di 5, nel caso degli imprenditori agricoli) e, in ogni caso, chi occupi più di 60 soggetti su scala nazionale.
ATTENZIONE: l’indirizzo consolidatosi negli anni passati è che il calcolo della base numerica debba essere effettuato non nel momento del licenziamento, bensì avendo quale parametro di riferimento la c.d. “normale occupazione” negli ultimi sei mesi, senza cioè tener conto di temporanee contrazioni di personale.
Non sono computabili alcune tipologie contrattuali. Di seguito in elenco:
gli assunti con contratto di apprendistato;
gli assunti con contratto di inserimento, finché valido (la Legge n. 92/2012 lo ha abrogato);
gli assunti con contratto di reinserimento;
gli assunti già impiegati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità;
i lavoratori somministrati.
Sono, diversamente, computabili altre tipologie contrattuali. Di seguito in elenco:
i lavoratori delle società cooperative di produzione e lavoro possessori di un contratto di lavoro subordinato;
i lavoratori a domicilio;
i lavoratori sportivi professionisti che rientrano nel computo dimensionale dell’azienda.
Infine, il computo parziale nell’organico riguarda:
i lavoratori ad orario ridotto a tempo indeterminato;
gli intermittenti;
i lavoratori “in lavoro ripartito”.
La nuova procedura obbligatoria di conciliazione va necessariamente esperita quando il datore intende effettuare più licenziamenti individuali nell’arco temporale di 120 giorni, senza raggiungere la soglia di 5. Infatti, spiega il Ministero nella circolare qui commentata, i c.d. “recessi plurimi” per esigenze oggettive dell’azienda, ricadono nella procedura oggi dedicata ai licenziamenti individuali.
In presenza di esito negativo del tentativo, il datore potrà procedere al licenziamento.
Diversamente, l’esito positivo può condurre a diverse soluzioni, anche alternative alla risoluzione del rapporto, quali il trasferimento, la trasformazione dal tempo pieno al tempo parziale.
Vi è poi l’ipotesi di una risoluzione consensuale del rapporto, che impone alla Commissione di darne atto attraverso il verbale.
Da ultimo, in sede di accordo sulla risoluzione del rapporto di lavoro, il Ministero ritiene si possa addivenire alla composizione di questioni di natura economica afferenti il rapporto stesso, quali le differenze retributive, le ore di lavoro straordinario o il Tfr, purché il lavoratore sia pienamente consapevole della definitività della questione e la conseguente inoppugnabilità di cui all’articolo 410 del Codice di procedura civile. Dunque, una sorta di “conciliazione omnibus”.
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NOTE: (a*) la comunicazione deve indicare le motivazioni del recesso e le misure attivabili ai fini di una ricollocazione, e deve essere inviata anche al domicilio del lavoratore; (b*) il termine può essere superato se le parti lo reputano necessario per (eventualmente) raggiungere un accordo, ma il superamento deve risultare da un verbale di riunione interlocutorio. La commissione parteciperà con attività mediatoria.
QUADRO DELLE NORME
Ministero del Lavoro - circolare n. 3 del 16 gennaio 2013.
Legge n. 604 del 15 luglio 1966.
Legge n. 92 del 28 giugno 2012.
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