Conciliazione agevolata controversie tributarie, chiarimenti Entrate
Pubblicato il 20 aprile 2023
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L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9 del 19 aprile 2023, fornisce alcuni importanti chiarimenti in merito alla conciliazione agevolata delle controversie tributarie, di cui ai commi da 206 a 212 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, cosiddetta conciliazione "fuori udienza".
Il documento di prassi firmato dal Direttore Ruffini torna sul punto della conciliazione agevolata, a seguito delle novità introdotte dall’articolo 17, comma 2 del Decreto legge n. 34/2023 (Decreto bollette) che ha operato alcuni interventi nell’ambito delle misure riguardanti gli istituti definitori di cui alla Legge di bilancio 2023 (“Tregua fiscale”).
In particolare, il DL 30 marzo 2023, n. 34, in vigore dal 31 marzo 2023, per il quale è iniziato l’iter di conversione, ha:
- esteso l’applicazione dell’istituto definitorio alle controversie pendenti alla data del 15 febbraio 2023, anziché al 1° gennaio 2023;
- previsto lo slittamento della sottoscrizione dell’accordo al 30 settembre 2023, e non più al 30 giugno.
L’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 9/2023 analizza le novità indicate.
Conciliazione fuori udienza, cos’è
In primo luogo, è bene ricordare che la Legge n. 197/2022 (art. 1, commi da 206 a 212) ha previsto, in alternativa alla definizione automatica di cui ai commi da 186 a 205, la possibilità di definire le controversie tributarie mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo fuori udienza con il beneficio di una riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge e l’ulteriore vantaggio di un’ampia rateazione degli importi dovuti.
Inizialmente, l’istituto definitorio interessava le controversie pendenti al 1° gennaio 2023 “innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate”, per le quali le parti provvedono, entro il 30 giugno 2023, alla sottoscrizione dell’”accordo conciliativo”.
Con le modifiche introdotte dal Dl n. 34/2023 è stata introdotta una estensione temporale che prevede che la conciliazione agevolata si allunghi alle controversie pendenti alla data del 15 febbraio 2023, anziché al 1° gennaio 2023.
NOTA BENE: L'originario termine dell'1/01/2023 è stato dunque posticipato dal Dl 34/2023.
Conciliazione agevolata, ambito applicativo
La conciliazione agevolata presuppone che il processo penda al 15/02/2023 dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado.
Di conseguenza, alle liti instaurate con ricorsi notificati tra il 2 gennaio 2023 e il 15 febbraio 2023, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, è applicabile unicamente la definizione agevolata mediante conciliazione agevolata e non anche la definizione automatica di cui ai commi da 186 a 205.
ATTENZIONE: Con riferimento alla pendenza della lite, specifica la circolare n. 9/2023, si deve ritenere sufficiente che, alla data indicata dal legislatore, sia stata eseguita la notifica del ricorso alla controparte e non appare necessario che, al 15/02/2023, sussista anche l'ulteriore presupposto della costituzione in giudizio.
Per le liti che, alla data del 15/02/2023, sono ancora in fase di reclamo/mediazione, decorsi i canonici novanta giorni, al ricorrente costituitosi in giudizio non è preclusa la possibilità di proporre la conciliazione agevolata, mentre per le liti pendenti presso le corti di giustizia di secondo grado è necessario che l'appello al 15/02/2023 sia notificato alla controparte, non essendo sufficiente la semplice pendenza del termine per l'impugnazione.
La circolare ribadisce, inoltre, che la conciliazione interessa le controversie relative ad atti impositivi in cui è parte l’agenzia delle Entrate come:
- avvisi di accertamento,
- atti di recupero dei crediti d’imposta non spettanti,
- e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria qualificata.
Viceversa, devono considerarsi escluse dalla conciliazione agevolata:
- sia le liti vertenti sui dinieghi espressi o taciti di rimborso;
- sia quelle aventi ad oggetto atti che non recano una pretesa tributaria qualificata o che risultano essere atti di mera riscossione.
L’Agenzia in questa sede dichiara di tenere conto dell'orientamento giurisprudenziale (Cassazione, sezioni unite, n. 18298/2021) che ha ampliato la nozione di atto impositivo, con particolare riferimento alla cartella se rappresenta il primo ed unico atto con la quale la pretesa fiscale risulta comunicata al contribuente.
Invece, in caso di ricorso avente ad oggetto più atti è consentito definire in conciliazione soltanto uno o più atti impositivi della causa mediante la definizione delle liti pendenti ed altri in conciliazione.
Per quanto riguarda le sanzioni, specifica l’Agenzia che la conciliazione agevolata non è applicabile alle controversie con oggetto le sole sanzioni in quanto, in tali fattispecie, il beneficio della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo, rappresenterebbe un abbattimento automatico della sanzione, contrario alla ratio della norma.
Modalità di pagamento e decadenza
La legge prevede l’obbligo di versare le somme dovute per la conciliazione agevolata, per intero o limitatamente alla prima rata, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, nonché l’obbligo di versare le rate successive alla prima "entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata".
NOTA BENE: Il pagamento rateale può essere effettuato in un numero di rate più esteso, calcolato che è consentita la dilazione in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. È espressamente esclusa la compensazione.
L’Agenzia, inoltre, ricorda che dagli importi dovuti a titolo di conciliazione vanno computate in diminuzione le eventuali somme versate dal contribuente a titolo di iscrizione provvisoria.
Infine, se le somme già versate in pendenza del giudizio siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, in assenza di una espressa preclusione normativa, l’Agenzia ritiene che possa essere riconosciuto il rimborso della differenza.
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