Tregua fiscale, tutti i chiarimenti nella circolare Entrate

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Tregua fiscale, tutti i chiarimenti nella circolare Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2 del 27 gennaio 2023, fornisce i chiarimenti applicativi relativi al pacchetto della cosiddetta “Tregua Fiscale”, contenuto nella Legge di bilancio 2023.

Dopo la pubblicazione della circolare n. 1/2023, con la quale sono state rese note le prime spiegazioni circa la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, l’Amministrazione finanziaria ha provveduto ad illustrare i 100 commi della Legge n. 197/2022 relativi alle sanatorie che il Fisco ha pensato per supportare le imprese e, in generale, i contribuenti nell’attuale situazione di crisi economica dovuta agli effetti residui dell’emergenza pandemica e all’aumento dei prezzi dei prodotti energetici.

Il nuovo documento di prassi, infatti, si sofferma sulle varie definizioni delle pendenze tributarie, come per esempio:

  • la regolarizzazione delle irregolarità formali;
  • il ravvedimento speciale per le violazioni tributarie;
  • l’adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;
  • la chiusura delle liti tributarie;
  • la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

Inoltre, d’intesa con l’Agenzia delle entrate-Riscossione, sono fornite indicazioni in relazione:

  1. allo stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015,
  2. alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Sanatoria delle irregolarità formali

La Legge n. 197/2022 (commi da 166 a 173) prevede la possibilità per i contribuenti di regolarizzare le violazioni formali (e non sostanziali) in materia di Iva, Irap, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta, commesse fino al 31 ottobre 2022, che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi.

La regolarizzazione avviene mediante versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

Specifica la circolare n. 2/2023 che trattasi, tendenzialmente, di quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.

Questo aspetto costituisce uno dei tratti che, generalmente, consente di distinguerle dalle cosiddette “violazioni sostanziali”, ovverosia quelle violazioni che incidono sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo.

L’Agenzia ripropone un elenco esemplificativo, e non esaustivo, delle violazioni definibili, come per esempio: l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA e degli elenchi Intrastat; l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili; l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati; l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento, ecc..

Ribadisce l’Agenzia che oltre alle “violazioni sostanziali”, non sono suscettibili di regolarizzazione le violazioni formali afferenti ad ambiti impositivi diversi da quelli espressamente indicati dal comma 166, come per esempio, le violazioni formali inerenti l’imposta di registro e l’imposta di successione.

Ravvedimento speciale

I commi da 174 a 178 della Legge n. 197/2022 introducono, con riferimento ai tributi amministrati dalle Entrate, una particolare forma di “ravvedimento operoso cd. speciale” che – in deroga alla disciplina ordinaria – prevede la possibilità di regolarizzare le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.

Deve trattarsi di violazioni diverse da quelle suscettibili di sanatoria attraverso gli altri istituti, come la definizione agevolata delle somme a seguito di controllo automatizzato e la regolarizzazione delle irregolarità formali.

La regolarizzazione attraverso il “ravvedimento speciale” implica il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti, e si perfeziona con il versamento del quantum dovuto in un’unica soluzione, ovvero della prima rata, entro il 31 marzo 2023, nonché con la rimozione, entro il medesimo termine, delle irregolarità od omissioni ravvedute.

Per beneficiare della regolarizzazione è necessario che le violazioni “ravvedibili” non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973.

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

I commi da 179 a 185 disciplinano la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

Sono esclusi dalla definizione, invece, tutti gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, c.d. “Voluntary Disclosure”.

Per poter accedere alla definizione è necessario che l’adesione non risulti perfezionata alla data del 1° gennaio 2023.

Specifica la circolare n. 2/E/2023 che in assenza di preclusioni legislative, rientrano nella categoria degli atti definibili anche gli accertamenti notificati entro il 31 marzo 2023, dovuti al mancato perfezionamento dell’adesione, previamente attivata prima della notifica dell’atto impositivo, a seguito di inviti emessi dall’ufficio. Ciò poiché il momento ultimo per avvalersi della definizione è la notifica dell’accertamento entro la data del 31 marzo 2023.

La definizione si perfeziona:

  • con riferimento agli atti del procedimento di adesione, con il pagamento dell’intero importo ovvero della prima rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo;
  • con riferimento agli avvisi di accertamento, agli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché agli atti di recupero, con il pagamento entro il termine di presentazione del ricorso dell’importo dovuto ovvero della prima rata.

NOTA BENE: Nel caso in cui non venga effettuato il versamento previsto per il perfezionamento, l’ufficio procederà alla normale attività che segue gli atti del procedimento dell’accertamento.

Definizione delle liti pendenti

La Legge di bilancio 2023 ha introdotto anche una definizione delle liti pendenti rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli (commi da 186 a 205).

NOTA BENE: La lite deve essere pendente alla data di entrata in vigore della Manovra, ossia al 1° gennaio 2023, e deve esserlo in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.

ATTENZIONE: L’Agenzia deve essere stata chiamata in giudizio o, comunque, deve essere intervenuta nel processo.

Pertanto, sono escluse dalla definizione le liti, a prescindere dal loro oggetto, nelle quali l’Agenzia non sia stata destinataria dell’atto di impugnazione e non sia stata chiamata in giudizio, né sia intervenuta volontariamente.

La definizione agevolata avviene a seguito della presentazione di apposita domanda all’Agenzia delle entrate parte in giudizio, ad opera del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio pendente oggetto di definizione o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, ad esempio a titolo di successione universale o particolare.

Una volta definito il valore della controversia, ad esso si applicano le percentuali di riduzione previste dalla Legge n. 197/2022, in relazione allo stato e al grado in cui pende la controversia stessa.

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