Decreto Bollette, novità per le disposizioni della “tregua fiscale”

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Decreto Bollette, novità per le disposizioni della “tregua fiscale”

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (n. 76 del 30.03.2023) del decreto cd. ”bollette” (DL n. 34/2023), sono state emanate ulteriori importanti disposizioni in materia di "tregua fiscale". Le stesse disposizioni sono corredate anche da norme di interpretazione autentica che chiariscono l'ambito applicativo del ravvedimento speciale nonché della definizione agevolata delle liti pendenti.

Definizione agevolata degli atti di accertamento

Con l’articolo 17 del D.L. n. 34/2023 si estende l'ambito applicativo della definizione agevolata - prevista dai commi da 179 a 185 della legge di bilancio 2023 - per gli accertamenti con adesione nonché per l'acquiescenza degli avvisi di accertamento /rettifica/liquidazione e degli atti di recupero. Nello specifico, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, la definizione agevolata (con applicazione della sanzione ridotta a 1/18 del minimo previsto per legge) riguarda: 

a) gli accertamenti con adesione (articoli 2 e 3 del D.lgs. 218/1997) relativi a:

  • processi verbali di constatazione (PVC) consegnati entro il 31 marzo 2023;
  • avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023;
  • inviti al contradditorio (articolo 5-ter del DLgs.218/1997) notificati entro il 31 marzo 2023.

b) l’acquiescenza (articolo 15 del D.lgs. 218/1997) per gli avvisi di accertamento/rettifica/liquidazione nonché gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023.

Sono, invece, esclusi dalla definizione agevolata gli inviti al contraddittorio, gli avvisi di accertamento e gli atti di adesione emessi nell’ambito della procedura di cui all’articolo 5-quater del D.L. 167/1990.

Per tali definizioni il quantum dovuto deve essere  versato (unica soluzione o in un massimo 20 rate trimestrali di pari importo) entro 20 giorni dalla sottoscrizione in caso di accertamento con adesione ovvero entro 60 giorni dalla notifica dell'atto in caso di avviso di accertamento/rettifica  liquidazione e atto di recupero.

Più in dettaglio, la legge di bilancio 2023:

  • al comma 180, consente di definire in acquiescenza gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, purché non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, nonché quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, fino al 31 marzo 2023, entro il termine per proporre ricorso, con la riduzione delle sanzioni 1/18 di quelle irrogate;
  • al comma 181, estende l’acquiescenza agevolata agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e a quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, fino al 31 marzo 2023. Anche in tal caso la definizione prevede il pagamento delle sanzioni nella misura di un 1/18 delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.

Ciò premesso, per effetto delle modifiche apportate con il D.L. n. 34/2023:

  • la definizione agevolata in “acquiescenza”, ai sensi dei citati commi 180 e 181, si estende agli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, ma divenuti “definitivi” per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023. Tale definizione agevolata si perfeziona con il pagamento di 1/18 delle sanzioni irrogate entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame (e non nel termine di proposizione del ricorso), ossia entro il prossimo 30 aprile 2023;
  • per gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione definiti - nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023 - in acquiescenzaordinaria” (ex articolo 15 del Dlgs. 218/97), e per i quali è in corso un pagamento rateale (massimo 20 rate trimestrali di pari importo), è possibile di richiedere, con un'apposita domanda (entro la prima scadenza successiva), la “rideterminazione” del piano rateale con una riduzione del dovuto a titolo di sanzione applicando la misura di 1/18 dell’irrogato (in luogo della riduzione della sanzione a 1/3). Resta fermo che le rate ancora dovute devono essere versate secondo il piano pagamento rateale originario e non si tiene conto delle maggiori sanzioni comprese nella rata già versata. Non sono, in ogni caso, rimborsabili le maggiori sanzioni versate.

Nell’ambito dell’articolo 21 del D.L. 34/2023 viene, altresì, fornita una norma di “interpretazione autentica” che permette di individuare l’ambito applicativo dell’istituto agevolativo in relazione agli atti del procedimento di accertamento di cui all’articolo 1, comma 179 della legge 197/2022. La disposizione specifica che la definizione agevolata prevista per i PVC consegnati entro il 31 marzo 2023 si applica anche all’accertamento con adesione relativo ai provvedimenti impositivi notificati dopo tale data ed emessi sulla base delle risultanze dei predetti PVC.

Ulteriori disposizioni riguardano la conciliazione agevolata. E’ consentito conciliare con modalità agevolate le controversie pendenti al 15 febbraio 2023 innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, aventi ad oggetto atti impositivi e in cui è parte l’Agenzia delle entrate.  Per effetto delle disposizioni previste dall’articolo 17 del D.L. 34/2023 si estende l’ambito applicativo della conciliazione agevolata delle controversie disposta dalla legge di bilancio 2023 anche alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023.

Regolarizzazione omessi versamenti di rate

La legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 219-221 della L.197/2022) ha consentito regolarizzare - mediante il versamento integrale della sola imposta - l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e, in particolare:

  • delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di  reclamo o mediazione (articolo 17-bis, comma 6, del DLgs. 546/1992), qualora siano scadute al 1°  gennaio 2023 e a condizione che alla stessa data (1/01/2023) non sia stata notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione;
  • degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali (articoli 48 e 48-bis del DLgs. 546/1992), scaduti all’1/01/2023 e per i quali, alla stessa data (1/01/2023), non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione.

ESEMPIO: la notifica di una cartella di pagamento il 20.1.2023 per omesso versamento della seconda rata scaduta all'1.1.2023 di un accertamento con adesione consente di accedere alla definizione.

Ciò detto, in seguito alle modifiche apportate nell’ambito del D.L. n. 34/2023 viene, ora, stabilito che la regolarizzazione è “inibita” se alla data dell’1.1.2023 è già stata notificata la cartella di pagamento o l'atto di intimazione. Pertanto, se l’atto viene notificato dal 2.01.2023 in poi non vi è alcun ostacolo alla sanatoria, il cui termine di pagamento (di tutte le somme o della prima rata) rimane fissato al 31.03.2023.

Viene, così, superata l’interpretazione fornita nella circolare 2/E/2023 secondo cui la definizione era consentita a condizione che non venisse notificata la cartella prima del versamento integrale o della prima rata di quanto dovuto per la definizione.

Regolarizzazione violazioni formali

Con l’articolo 19 del D.L. n. 34/2023 si modificano i termini previsti dalla legge di bilancio 2023 per avvalersi della definizione agevolata delle violazioni formali. In particolare, slitta al 31 ottobre 2023 (in luogo del 31 marzo) il termine entro cui procedere alla definizione delle violazioni formali commesse fino al 31.10.2022.

I commi da 166 a 173 della Legge di bilancio 2023, come noto, consentono di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. Per effetto del differimento, quindi, entro il 31 ottobre 2023 occorrerà procedere al versamento dei 200 euro per ciascun periodo d’imposta ovvero della prima rata di quanto dovuto; mentre, resta fermo al 31 marzo 2024 il termine entro cui rimuovere la correlata violazione.

Versamento

Termine

originario

Differito per effetto del DL “bollette”

Unica soluzione

31.3.2023

31.10.2023

2 rate

1 rata

31.3.2023

31.10.2023

2 rata

                                                    31.3.2024

Rimozione irregolarità (se richiesta o necessaria)

                              31.3.2024

 

Ravvedimento speciale

Per quanto concerne il ravvedimento cd. ”speciale”, l’articolo 19 del D.L. n. 34/2023  dispone lo slittamento dal 31 marzo al 30 settembre 2023 (ovvero il 2 ottobre in quanto il 30.9 cade di sabato) non solo del  termine per il pagamento delle somme dovute ovvero della 1° rata, ma anche del  termine previsto per rimuovere la violazione. Si rammenta che sono definibili le violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate – con riferimento ai periodi di imposta ancora accertabili – al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse (cd. dichiarazioni tardive).  Nell’ambito della circolare 2/E/2023 è stato, poi, confermato che è possibile regolarizzare le violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali “prodromiche” (quali, ad esempio, ai fini Iva, l’omessa fatturazione) alla presentazione della dichiarazione che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione. La regolarizzazione implica sempre (e, quindi, anche per le sanzioni irrogabili in relazione alle violazioni prodromiche) il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti, e si perfeziona con il versamento del dovuto in un’unica soluzione, ovvero della prima rata, entro il 31 marzo 2023, nonché con la rimozione, entro il medesimo termine, delle irregolarità od omissioni ravvedute.

Per effetto dello slittamento dei termini, quindi, per eseguire il ravvedimento speciale è possibile versare:

  • la prima rata entro il 2 ottobre 2023 (in quanto il 30.9.2023 cade di sabato); 
  • le rate successive, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, 30 novembre 2023, 20 dicembre 2023, 31 marzo 2024, 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024. Su queste sono dovuti gli interessi del 2% annuo.

Si rammenta, poi, che il  mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione pari al 30% di ogni importo non versato, di cui all’articolo 13 del DLgs. 471/97, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nella misura del 4% annuo prevista all’articolo 20 del DPR 602/73. Per effetto dello slittamento del versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata al 30 settembre 2023, anche la decadenza dal beneficio della rateazione per mancato pagamento e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti decorre dalla data del 30 settembre 2023.

 

Rimozione  irregolarità

Termine

originario

Differito DL “bollette”

31.3.2023

2.10.2023

 

Versamento

Termine

originario

Differito DL “bollette”

unica soluzione

31.3.2023

2.10.2023

8 rate di pari importo

(sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2%)

1 rata

31.3.2023

2.10.2023

2 rata

30.6.2023

31.10.2023

3 rata

2.10.2023

30.11.2023

4 rata

20.12.2023

20.12.2023

5 rata

1.4.2024

1.4.2024

6 rata

1.7.2024

1.7.2024

7 rata

30.9.2024

30.9.2024

8 rata

20.12.2024

20.12.2024

Norme di interpretazione autentica

Sempre in materia di ravvedimento cd. “speciale”, all’articolo 21 del D.L. n. 34/2023 sono state previste specifiche norme di “interpretazione autentica” per meglio individuare l’ambito applicativo della disposizione agevolativa. Nello specifico, viene chiarito che:

  • in linea con quanto indicato nella circolare 2/E/2023, sono “escluse” dalla regolarizzazione le violazioni “rilevabili “a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni previsto ai sensi degli articoli 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972 (cd. avviso bonario) nonché le violazioni di natura “formale” definibili ai sensi dell’articolo 1, co. da 166 a 173 della legge n. 197/2022;
  • sono ricomprese nella sanatoria tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ordinario, commesse relativamente al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e a periodi d’imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata;
  • sono “escluse” dal ravvedimento speciale le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale ovvero l’omessa o incompleta compilazione del Quadro RW della dichiarazione dei redditi per le quali resta ferma la possibilità di utilizzare il ravvedimento ordinario. In pratica, qualora il quadro non sia stato compilato, il contribuente non potrà beneficiare del ravvedimento speciale per sanare la violazione di mancata compilazione del quadro RW (potrà comunque utilizzare le norme del ravvedimento ordinario);
  • sono regolarizzabili le violazioni relative ai redditi di fonte estera nonché le violazioni relative all’Imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e all’imposta sul valore degli  immobili situati all’estero (IVIE) che non siano rilevabili con i controlli di cui all’articolo 36-bis del DPR 600/1973 (previsti al  fine della liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei  rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni), anche se relativi ad attività  finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello  Stato nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.

ATTENZIONE: Nella relazione tecnica si legge che con tale disposizione il legislatore ha voluto precisare che il ravvedimento speciale non può essere utilizzato per l’emersione delle attività costituite o detenute al di fuori dello Stato, ma può essere utilizzato, anche in violazione degli obblighi di monitoraggio, per la regolarizzazione delle violazioni relative ai redditi IRPEF di fonte estera, all’IVAFE e all’IVIE, sempre che si tratti di violazioni non rilevabili con i controlli automatizzati di cui all’articolo 36-bis del DPR 600/1973.

Definizione agevolata liti pendenti

Con l’articolo 21 del D.L. n. 34/2023 si modificano i termini della definizione agevolata delle controversie tributarie. La legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 186-205 della L. 197/2022), come noto, ha consentito di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio al 1° gennaio 2023, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore. Se vi è soccombenza dell’Agenzia fiscale, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.

La disposizione originaria prevede che la definizione si perfezioni con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino 1.000 euro, è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

Con le modifiche apportate dal decreto in esame, si posticipa al 30 settembre 2023 il termine per perfezionare la definizione agevolata attraverso la presentazione della domanda e il pagamento dei dovuti importi. Resta ferma la possibilità di rateizzare le somme dovute, qualora superino i mille euro. Viene, tuttavia, precisato che le rate in cui è dilazionato il pagamento non sono trimestrali e il termine per il versamento delle rate è così “rimodulato”:

  •  le prime 3 rate devono essere versate, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023;
  • le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

Viene, altresì, posticipato al 30 settembre 2023 anche il termine per la presentazione della domanda di definizione agevolata nel caso di controversie autonome.

ATTENZIONE: Per ciascuna controversia autonoma va presentata una distinta domanda ed effettuato un distinto versamento; nel caso in cui non vi siano importi da versare, la definizione agevolata si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Altro differimento concerne la sospensione del processo nel caso di istanza di definizione agevolata. Viene, infatti, posticipato dal 10 luglio al 10 ottobre 2023 il termine finale di sospensione del processo, a seguito dell’apposita istanza presentata al giudice. Slitta, dunque, al 10 ottobre il termine entro cui il contribuente deve depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, la documentazione rilevante (copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata).

Si allunga, poi, il periodo di sospensione dei termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali, con riferimento alle controversie definibili in via agevolate. Per effetto delle novità previste dal DL “bollette”, per le controversie definibili con modalità agevolate sono sospesi per 11 mesi (in luogo degli originari 9 mesi) i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, i quali scadono dal 1° gennaio 2023 fino 31 ottobre 2023 (in luogo del 31 luglio 2023). Si rammenta che restano esclusi dalla sospensione automatica tutti gli altri termini processuali, compresi quelli per la proposizione del ricorso in primo grado e per la costituzione in giudizio del contribuente ovvero dell’ufficio corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

Infine, si posticipa il termine per la notifica dell’eventuale diniego della definizione agevolata delle controversie dal 31 luglio al 31 ottobre 2024.

Conciliazione agevolata liti pendenti

La legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 206-2011 della legge n. 197 del 2022) disciplina la conciliazione agevolata delle liti pendenti. In particolare, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204 della L. 197/2022, è possibile definire con un accordo conciliativo fuori udienza ex art. 48, D.Lgs. 546/92 le controversie tributarie pendenti all'1.1.2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate.

In tal caso, è prevista la sottoscrizione di un accordo tra le parti nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40% o 50% del minimo ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.

Con l’articolo 20 del D.L. 34/2023 viene disposto il differimento dal 30 giugno al 30 settembre 2023 del termine entro il quale è possibile definire con l'accordo conciliativo le controversie pendenti.

Rinuncia agevolata alle liti pendenti in Corte di Cassazione

Nell’ambito dell’articolo 20 del D.L. 34/2023 è prevista la riapertura dei termini per usufruire della rinuncia agevolata delle liti tributarie pendenti in Cassazione (disciplinata dai commi 213-218 della legge di bilancio 2023).Tale disposizione, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204 della L. 197/2022, prevede la rinuncia al ricorso principale/incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, entro il termine del 30 settembre 2023 (differito rispetto all’originario del 30 giugno 2023), di tutte le pretese azionate in giudizio, con riferimento alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione all’1/1/2023. La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. Per avvalersi della disciplina agevolativa, il ricorrente deve rinunciare al ricorso per Cassazione secondo le disposizioni del Codice di procedura civile, in base al quale la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non è cominciata la relazione all’udienza o sino alla data dell’adunanza camerale. La formalizzazione della rinuncia deve avvenire con atto sottoscritto dal ricorrente e dal suo avvocato ovvero anche soltanto da quest’ultimo, qualora sia munito di mandato speciale a tale effetto.  Per usufruire dell’istituto occorre raggiungere un accordo con l’Agenzia delle entrate su tutte le pretese azionate in giudizio e successivamente provvedere al pagamento delle somme dovute a titolo di imposta, interessi e accessori, con la predetta riduzione sanzionatoria a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. La rinuncia si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo e col pagamento integrale, entro 20 giorni e in un’unica soluzione, del quantum dovuto.

Causa speciale di non punibilità

L’articolo 20 del D.L. n. 34/2023 introduce, nell’ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023, una causa di non punibilità per taluni reati tributari previsti dal DLgs. 74/2000 (omesso versamento di ritenute, omesso versamento di IVA e indebita compensazione). In particolare, la causa di non punibilità è applicabile ai seguenti reati:

  • omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis – soglia di punibilità 150.000 euro);
  • omesso versamento di IVA (art. 10-ter – soglia di punibilità 250.000 euro);
  • indebita compensazione (art. 10-quater – soglia di punibilità 50.000 euro).

La circostanza esimente opera esclusivamente se le violazioni sono state definite ed il contribuente ha provveduto ad effettuare l’integrale pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla procedura agevolata, “prima” che venga pronunciata la sentenza di appello. A ben vedere, non viene introdotta una specifica causa di non punibilità essendo questa, in via generale, già prevista, a regime e per i reati indicati dall'articolo 13 comma 1 del DLgs. 74/2000. Sul piano operativo, il contribuente è tenuto all’adempimento di una serie di obblighi informativi:

  • nei confronti dell’Autorità giudiziaria procedente, cui deve comunicare l’avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata;
  •  nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che deve informare dell’avvenuta comunicazione all’Autorità giudiziaria, fornendo anche i riferimenti del procedimento penale pendente.

Inoltre, dal momento in cui il giudice presso cui è pendente il procedimento penale riceve la comunicazione del pagamento  effettuato il processo è sospeso fino all’ulteriore comunicazione, da parte  dell’Agenzia delle entrate, circa l’esito della procedura, da cui può derivare la decadenza del processo (se si è addivenuti alla corretta definizione della procedura stessa ed al versamento integrale delle somme dovute) ovvero la sua ripresa (qualora non vi sia stata definizione della procedura o si sia verificata la decadenza del contribuente dal beneficio  della rateazione). Infine, la norma dispone che, durante il periodo di sospensione del processo, è comunque possibile continuare l’attività di acquisizione delle prove, facendo ricorso all’incidente probatorio previsto dall’articolo 392 del codice di procedura penale.

 

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