Decreto bollette, riscritto il calendario della Tregua fiscale

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Decreto bollette, riscritto il calendario della Tregua fiscale

Con l’approvazione del Decreto bollette da parte del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2023, oltre alla definizione di misure a sostegno di famiglie e imprese e di interventi in favore del settore sanitario, si è voluto riscrivere anche il calendario della cosiddetta “Tregua fiscale”.

Importanti novità – secondo quanto emerge dalla prima bozza in circolazione – interessano le varie definizioni agevolate previste dalla Legge di Bilancio 2023 (l. n. 197/2022).

Il provvedimento interviene su alcuni adempimenti in scadenza il 31 marzo e, in particolare, secondo quanto si legge nel comunicato stampa di fine seduta:

  • viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale;
  • vengono modificati i termini per l'accesso al cosiddetto "ravvedimento speciale";
  • sempre in relazione al ravvedimento speciale, si prevede che la regolarizzazione debba essere perfezionata, in luogo del 31 marzo 2023, entro la data del 30 settembre 2023.

Decreto bollette, definizione delle violazioni formali

Per quanto riguarda la definizione delle violazioni formali, l’articolo 17 della bozza circolata posticipa dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023 il termine di pagamento dei 200 euro per periodo di imposta, o della prima rata.

Si ricorda infatti che tale definizione avviene con il pagamento di 200 euro per le violazioni commesse fino al 31 ottobre 2022, che va effettuata in due rate dello stesso importo in scadenza, rispettivamente, al 31 marzo 2023 e al 31 marzo 2024.

Il termine per il pagamento della prima rata è, ora, rinviato al 31 ottobre 2023 anche se resta fermo che la violazione continua a dover essere rimossa entro il 31 marzo 2024 (termine fissato per il versamento della seconda rata).

Decreto bollette, ravvedimento speciale

Lo stesso articolo 17 interviene sul ravvedimento speciale per tutti i tributi amministrati dalle Entrate e che riguardano le dichiarazioni 2022 relative ai redditi del 2021 e ad anni d’imposta precedenti. Tale sanatoria, si ricorda, in deroga al ravvedimento ordinario, consente di versare un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

Il pagamento è rateizzabile in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima quota fissata appunto al 31 marzo 2023; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

Con il decreto bollette, il Governo è intervenuto anche su quest’altra scadenza imminente prorogando dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 sia il termine di pagamento delle somme relative all’unica o prima rata sia il termine per rimuovere la violazione.

È stata, poi, introdotta una norma di interpretazione autentica delle disposizioni della Legge di bilancio sulla regolarizzazione (ravvedimento speciale) delle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti: sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni IVA, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.

Decreto bollette, definizione agevolata delle liti pendenti

Il decreto legge bollette ha anche operato sui termini per la definizione delle liti pendenti, fissando un nuovo scadenzario.

In particolare, il termine per la domanda di definizione delle liti pendenti e per il pagamento delle somme viene posticipato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023.

NOTA BENE: La definizione si perfeziona, dunque, entro il 30 settembre 2023 con il versamento della prima o unica rate delle somme dovute.

La norma finora in vigore prevedeva il pagamento in 20 rate trimestrali; ora, a seguito della modifica, sarà possibile versare sempre 20 rate di pari importo con le prime tre (non più trimestrali) entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023.

Le successive rate scadranno, invece, entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

Il nuovo termine del 30 settembre interessa anche gli istituti collegati della conciliazione giudiziale e della rinuncia agevolata ai giudizi pendenti in Cassazione.  

ATTENZIONE: Anche i termini per perfezionare la conciliazione agevolata nonché la rinuncia al ricorso principale o incidentale in Cassazione vengono posticipati dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023.

Si prevede anche di estendere la conciliazione agevolata introdotta con la Legge di bilancio 2023 alle controversie pendenti al 31 gennaio 2023, in luogo del 10 gennaio 2023, innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado. Per gli avvisi di accertamento e gli atti di rettifica e liquidazione definiti in acquiescenza nel periodo tra il 2 gennaio e il 31 gennaio 2023, gli importi dovuti possono essere rideterminati in base alle disposizioni della legge di bilancio su riduzione delle sanzioni e pagamento rateale.

Viene, infine, chiarito che i PVC notificati entro il 31 marzo 2023 possono essere definiti anche se l'accertamento legato a detti PVC è notificato dopo, mentre non sono presenti modifiche rispetto alle scadenze degli altri atti notificati dagli uffici.

NOTA BENE: Non viene modificato il termine per presentare domanda di rottamazione dei ruoli, che rimane fermo al 30 aprile 2023.

Decreto bollette, altre novità per gli adempimenti fiscali

Secondo il comunicato stampa n. 26 del 28 marzo, il Governo:

  1. disciplina la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. In particolare viene precisato che, per accedere alla regolarizzazione, l'assenza della notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di intimazione debba riferirsi alla data di entrata in vigore dell'ultima legge di bilancio, che ha introdotto tale istituto;
  2. prevede cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità, omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità, indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro), in particolare quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità previste;
  3. integra la dotazione del fondo destinato alle politiche di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2023, di 44 milioni di euro;
  4. istituisce il Fondo per le vittime dell'amianto, in favore dei lavoratori - nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi - di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni sul trattamento straordinario di integrazione salariale e sul pensionamento anticipato.
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