Commissione europea: Faq su obblighi di rendicontazione di sostenibilità
Pubblicato il 18 novembre 2024
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Il 12 novembre 2024 è stata rilasciata una nota informativa della Commissione Europea che presenta un insieme di risposte a domande frequenti (FAQ) al fine di fornire chiarimenti sui requisiti di rendicontazione sulla sostenibilità imposti dalla Direttiva sulla Rendicontazione della Sostenibilità Aziendale (CSRD). Il documento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - Serie C del 13 novembre 2024.
Il testo delibera sui nuovi requisiti di rendicontazione della sostenibilità stabiliti dalla CSRD, esaminando punti chiave come il campo di applicazione, le tempistiche di attuazione e gli specifici doveri imposti alle società di paesi extra-UE.
In particolare, le FAQ apportano chiarimenti in merito al regime introdotto dalla direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD, n. 2022/2464) con le modifiche:
- alla direttiva 2013/34/UE (direttiva contabile),
- alla direttiva 2006/43/CE (direttiva sulla revisione contabile),
- al regolamento UE n. 537/2014 (regolamento sulla revisione contabile),
- alla direttiva 2004/109/CE (direttiva sulla trasparenza).
Le risposte fornite dalla comunicazione CE del 12 novembre 2024 esplicano i dettagli del regolamento attuale, senza ampliare i diritti e i doveri esistenti né aggiungere nuove regole o requisiti.
Rendicontazione della sostenibilità aziendale
La Direttiva sulla Rendicontazione della Sostenibilità Aziendale (CSRD), ossia la Direttiva (UE) 2022/2464, ha stabilito nuovi requisiti di rendicontazione ambientale e sociale che comporta, a carico di certe categorie di imprese, la divulgazione di informazioni riguardanti la sostenibilità, redatte secondo criteri specifici di rendicontazione e, se necessario, in formato digitale.
Queste informazioni devono essere verificate per conformità e pubblicate con il relativo certificato di conformità.
Le norme di rendicontazione si applicano a:
- grandi imprese;
- PMI (tranne le microimprese) con titoli quotati sui mercati regolamentati dell'UE;
- imprese che sono capogruppo di grandi gruppi.
Gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità sono imposti attraverso una direttiva, quindi le norme specifiche per le imprese derivano dalla legislazione nazionale che attua la direttiva contabile, come modificata dalla CSRD.
Queste sono ulteriormente influenzate dalla direttiva UE 2023/2775 della Commissione, che ha aggiornato i parametri dimensionali per la classificazione delle microimprese e delle imprese o gruppi di diverse dimensioni, adeguandoli agli effetti dell'inflazione. Ciò ha portato a una diminuzione delle imprese che devono conformarsi agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e, in parte, di reporting finanziario.
Inoltre, la CSRD non prevede la divulgazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità da parte di entità che non sono incluse nel suo campo di applicazione, come le PMI i cui titoli non sono scambiati nei mercati regolamentati dell'UE. Queste pratiche di divulgazione volontaria non sono soggette agli obblighi previsti a livello dell'Unione.
Catena del valore
Una Faq pubblicata il 12 novembre 2024 dalla Commissione europea riguarda il concetto di “ragionevole sforzo”.
Secondo gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), le imprese devono ricorrere all'uso di stime quando non riescono a raccogliere tutte le informazioni necessarie sulla catena del valore, nonostante abbiano compiuto ogni sforzo ragionevole per ottenerle (ESRS 1, Prescrizioni generali, paragrafo 69).
Il termine "ragionevole sforzo" si riferisce all'insieme di azioni considerate adeguate e proporzionate, che un'impresa dovrebbe compiere per acquisire le informazioni direttamente dai soggetti coinvolti nella catena del valore. Quando questi sforzi non portano al recupero completo delle informazioni richieste, l'azienda è autorizzata a utilizzare stime per colmare le lacune informative.
L'azienda deve valutare ciò che costituisce uno "sforzo ragionevole" considerando le circostanze specifiche e i fatti, nonché il contesto esterno in cui si trova. Pertanto, la definizione di "sforzo ragionevole" può differire da un'impresa all'altra.
È previsto che nei primi anni di attuazione degli obblighi di rendicontazione, le imprese si affidino più frequentemente alle stime. Tuttavia, l'uso di tali stime diminuirà progressivamente, in quanto le capacità delle imprese e degli attori nelle catene del valore di condividere informazioni sulla sostenibilità dovrebbero migliorare nel tempo.
Revisori legali
Per poter rilasciare un'attestazione di conformità alla rendicontazione di sostenibilità, i revisori legali devono possedere le abilitazioni richieste e rispettare gli obblighi specifici di rendicontazione di sostenibilità.
In dettaglio, secondo il terzo comma dell'articolo 14 bis della direttiva sulla revisione contabile, i revisori legali che sono stati abilitati prima del 1° gennaio 2026 – inclusi quelli abilitati prima del 1° gennaio 2024 o coloro che al 1° gennaio 2024 erano in corso di abilitazione – e che intendono emettere un'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, non sono tenuti a soddisfare nuovi requisiti. Tuttavia, devono comunque aggiornare le proprie competenze tramite formazione continua.
Altra FAQ specifica che i revisori legali che hanno ottenuto l'abilitazione prima del 1° gennaio 2026 e che desiderano effettuare revisioni per attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità devono aggiornare le loro competenze relative alla rendicontazione di sostenibilità e alla verifica della conformità.
Però la direttiva sulla revisione contabile non richiede ulteriori esami né l'acquisizione di queste competenze prima di ottenere l'abilitazione. Inoltre, non è prevista una scadenza specifica entro la quale i revisori legali abilitati prima del 1° gennaio 2026 debbano fare domanda per poter effettuare lavori di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità secondo questi requisiti.
Per essere abilitati a emettere un'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, i revisori legali o i tirocinanti devono integrare nel loro tirocinio triennale un periodo di otto mesi di formazione pratica focalizzata sull'attestazione della conformità delle rendicontazioni annuali e consolidate di sostenibilità o su altri servizi legati alla sostenibilità.
Se il revisore legale o il tirocinante ha già completato il tirocinio triennale al momento di fare domanda per essere abilitato all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, è necessario che svolga ulteriori otto mesi di tirocinio specificamente dedicati a tali attività di attestazione o ad altri servizi di sostenibilità.
Tuttavia, secondo l'articolo 14 bis, primo e secondo comma, della direttiva sulla revisione contabile, sono esonerati da questo obbligo specifico i revisori legali già abilitati o riconosciuti come tali prima del 1° gennaio 2024, e coloro che al 1° gennaio 2024 erano già coinvolti nel processo di abilitazione, a condizione che completino il processo entro il 1° gennaio 2026, fermo l’aggiornamento sulla formazione continua.
Cndcec: documento su requisiti e obblighi del revisore di sostenibilità
Con comunicato stampa datato 14 novembre 2024, il Cndcec ha annunciato la pubblicazione del documento intitolato “Il revisore della sostenibilità, requisiti e obblighi della nuova figura professionale”, che rappresenta il decimo numero dell'Informativa Reporting di Sostenibilità (IRS).
Il lavoro descrive la figura emergente del revisore della sostenibilità e facilita la comprensione delle mansioni e delle responsabilità di questa figura professionale; inoltre esplora le specificità connesse all'identificazione e alla valutazione del rischio di errori significativi nella rendicontazione di sostenibilità.
Ciò include una profonda comprensione dell'impresa e del contesto operativo in cui si muove, con particolare attenzione al Sistema di Controllo Interno (SCI), che è integrato nella gestione dei rischi legati alla sostenibilità.
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