Commercialista responsabile sulla base della missiva firmata al cliente

Pubblicato il



Commercialista responsabile sulla base della missiva firmata al cliente

L’ordinanza n. 3429 del 13 febbraio 2018 si occupa di un caso di ristoro dei danni da mala gestio professionale, dopo che il consulente fiscale di una Srl aveva sbagliato la compilazione del modello 770 del cliente facendo, così, scattare la cartella esattoriale.

La Srl conveniva in giudizio la società di consulenza fiscale – chiedendo il risotro dei danni da mala gestione professionale – per la mancata impugnazione di una cartella esattoriale emessa a sua carico, per il recupero di ritenute fiscali non versate, a seguito di un controllo automatizzato della dichiarazione 770/2005.

Sia il tribunale di primo grado che la Corte di Appello avevano accolto la domanda di risarcimento dei danni, fondando l’assunzione di responsabilità della società di consulenza fiscale appellante. Ciò sulla base di una lettera firmata dalla stessa società, con la quale il consulente si era impegnato a farsi carico della cartella esattoriale stessa in caso di mancato accoglimento dell’istanza di annullamento in autotutela da parte dell’Amministrazione finanziaria.

L’appellante ricorre in Cassazione, la quale, però, confermando le motivazioni della Corte di Appello, rigetta il ricorso e condanna la società di consulenza fiscale al pagamento.

La missiva ha natura contrattuale e costituisce ammissione di responsabilità

Secondo la Suprema Corte il ricorso è da ritenersi infondato in quanto “la formulazione della censura contiene una intrinseca contraddizione, posto che la responsabilità professionale ha evidente natura contrattuale”.

La natura contrattuale della responsabilità professionale è chiara.

Infatti, secondo la Cassazione, l’interpretazione della Corte d’Appello è esatta, in quanto ha “plausibilmente interpretato la discussa missiva (firmata dal consulente fiscale di fiducia) non come ricognizione di debito, bensì quale assunzione di responsabilità, da parte della società rappresentata dal professionista dell’impegno a farsi carico dell’eventuale mancato sgravio della cartella da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Secondo quanto si legge nell’Ordinanza 3429/2018, l’impegno preso con la firma della lettera, nella cornice di un rapporto contrattuale, comportava la responsabilità non solo per l’importo della cartella, ma anche per ogni altra conseguenza di una responsabilità facente capo ad un’obbligazione di carattere negoziale.

Ciò è sufficiente alla Corte per concludere che la missiva prodotta in giudizio costituisce una chiara ammissione di responsabilità e il cliente ha diritto al risarcimento del danno. 

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito