CIGS e mobilità in deroga: in arrivo 70 milioni per le aree di crisi industriale complessa

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Nel contesto delle politiche attive e passive per il sostegno all’occupazione, la legge di Bilancio 2025 ha previsto un significativo stanziamento volto a rafforzare gli strumenti di tutela del reddito a favore dei lavoratori coinvolti in situazioni occupazionali critiche.

In attuazione di tale disposizione, la presidenza del consiglio dei ministri ha reso nota sul proprio sito istituzionale l’adozione di un decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, che dispone la ripartizione di 70 milioni di euro tra le Regioni e le Province autonome.

L’intervento mira a rifinanziare due fondamentali misure di sostegno economico: la cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e la mobilità in deroga, entrambe riservate ai lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, con l’obiettivo primario di sostenere temporaneamente i redditi dei lavoratori a rischio espulsione dal mercato del lavoro, favorendo contestualmente il loro reinserimento occupazionale attraverso percorsi di politica attiva.

Le risorse stanziate provengono dal Fondo sociale per occupazione e formazione istituito dall’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Finalità e destinatari

Il decreto si inserisce nel più ampio quadro delle politiche pubbliche per il sostegno alle transizioni occupazionali nei territori più colpiti da crisi industriali strutturali. L’obiettivo specifico è quello di:

  • garantire continuità al sostegno al reddito per lavoratori dipendenti da imprese che hanno cessato o ridotto significativamente l’attività produttiva;
  • incentivare l’attivazione di percorsi di riqualificazione e ricollocazione professionale, tramite l’integrazione con strumenti di politica attiva del lavoro;
  • rafforzare il coordinamento tra Regioni, Inps e ministero del lavoro nella gestione degli strumenti di sostegno, attraverso un sistema di monitoraggio e rendicontazione costante.

I destinatari principali dell’intervento sono le Regioni e le Province autonome, che potranno utilizzare i fondi assegnati:

  • in parte per la concessione di ulteriori trattamenti di CIGS straordinaria fino ad un massimo di 12 mesi, a favore dei lavoratori occupati presso imprese in area di crisi complessa;
  • in parte per la prosecuzione della mobilità in deroga, sempre nel limite massimo di un anno, per i lavoratori che abbiano già fruito di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga.

Tutti gli interventi devono essere accompagnati da misure di politica attiva, secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dai piani regionali per il lavoro.

Riferimenti normativi e inquadramento giuridico

Il fondamento giuridico del decreto trova origine, come detto, nella legge di Bilancio 2025, che ha autorizzato la spesa di 70 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, strumento che, già attivato in passato in occasione di situazioni di crisi aziendali e territoriali, consente un utilizzo flessibile delle risorse per interventi mirati di sostegno al lavoro.

La base normativa specifica per l’utilizzo del fondo è rappresentata dall’art. 18, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 185/2008, che individua tra le finalità del fondo anche quella di finanziare azioni a sostegno dell’occupazione nelle aree economicamente svantaggiate.

Ulteriore elemento centrale del provvedimento è il riferimento alle aree di crisi industriale complessa, come definite dall’art. 27 del decreto legge n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012.

Tali aree sono individuate dal ministero delle imprese e del made in Italy in accordo con le Regioni interessate, sulla base di parametri socio-economici, industriali e occupazionali specifici.

La definizione di area di crisi industriale complessa comporta l’attivazione di strumenti agevolativi straordinari e, in questo caso, giustifica l’estensione temporanea di trattamenti di sostegno al reddito.

Le Regioni hanno un ruolo chiave nell’attuazione del decreto: sono responsabili dell’istruttoria dei piani di recupero presentati dalle imprese, della programmazione delle misure di politica attiva, e della gestione operativa dei fondi assegnati.

A loro spetta anche la verifica del rispetto dei criteri di eleggibilità previsti dal decreto, nonché la rendicontazione dell’utilizzo delle risorse.

Il decreto interministeriale rappresenta dunque un ulteriore tassello nella strategia di contrasto alla disoccupazione strutturale e di rilancio dei territori colpiti da crisi industriali complesse.

Il binomio CIGS straordinaria - mobilità in deroga, integrato da percorsi obbligatori di politiche attive del lavoro, consente infatti di offrire ai lavoratori una protezione temporanea accompagnata da strumenti di aggiornamento professionale, riqualificazione e ricollocamento.

Cassa integrazione guadagni straordinaria, strumento chiave per la gestione delle crisi

Finalità

La CIGS straordinaria rappresenta uno strumento essenziale per la tutela del reddito dei lavoratori in contesti di crisi aziendale, ristrutturazione o riconversione industriale.

La misura è destinata alle imprese situate in aree di crisi industriale complessa, ossia territori colpiti da significative dismissioni industriali, perdita occupazionale e crisi economiche persistenti, riconosciute formalmente ai sensi dell’art. 27 del D.L. n. 83/2012.

Attraverso la CIGS straordinaria, è possibile infatti concedere ai lavoratori un trattamento economico di sostegno per un periodo massimo di 12 mesi, finalizzato a garantire un ammortizzatore sociale temporaneo durante il periodo di transizione occupazionale.

L’intervento si configura quindi non solo come un sostegno al reddito, ma anche come strumento di politica attiva, in quanto condizionato all’elaborazione di un piano di recupero occupazionale.

Condizioni di accesso

Le imprese che vogliono accedere al trattamento di integrazione salariale straordinaria devono obbligatoriamente predisporre e presentare un piano di recupero occupazionale, da sottoporre alla valutazione della Regione competente.

Questo documento rappresenta dunque il fondamento tecnico e operativo dell’intervento e deve essere orientato alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti.

Inoltre, il piano deve essere integrato con misure concrete di politica attiva del lavoro, rendendo quindi l’accesso alla CIGS subordinato alla partecipazione dei lavoratori a percorsi personalizzati di aggiornamento, formazione o reinserimento lavorativo.

Contenuti minimi del piano di recupero occupazionale

Il piano di recupero occupazionale , strumento programmatico essenziale per assicurare che la misura di sostegno non si limiti alla mera erogazione economica ma contribuisca al reinserimento effettivo dei lavoratori nel mercato del lavoro, deve includere alcuni elementi minimi.

  • Misure per la ricollocazione dei lavoratori: identificazione di percorsi di accompagnamento alla transizione, attivazione di tirocini, contratti di ricollocazione o incentivi all’assunzione.
  • Azioni formative e di aggiornamento professionale: realizzazione di corsi mirati a colmare i gap di competenze richiesti dal mercato del lavoro locale o settoriale, con particolare attenzione ai settori emergenti o in riconversione.
  • Collaborazione con i centri per l’impiego e le agenzie territoriali per il lavoro: sviluppo di sinergie operative per l’attivazione dei servizi per l’impiego, la profilazione dei beneficiari, l’analisi delle opportunità occupazionali presenti sul territorio.

Il piano deve inoltre definire in modo chiaro:

  • i tempi di attuazione;
  • gli obiettivi misurabili;
  • le modalità di monitoraggio dei risultati ottenuti rispetto ai lavoratori coinvolti.

Il ruolo strategico delle Regioni

Le Regioni rivestono un ruolo centrale nell’intero processo di attuazione della misura. Sono infatti responsabili per:

  • valutare l’ammissibilità dei piani di recupero occupazionale presentati dalle imprese richiedenti, verificando il rispetto dei requisiti normativi e la coerenza con le strategie regionali per l’occupazione;
  • programmare e attivare le politiche attive del lavoro: le Regioni definiscono, in raccordo con i soggetti istituzionali territoriali (Centri per l’Impiego, Agenzie formative, Parti sociali), le azioni da implementare per accompagnare i beneficiari verso una nuova occupazione;
  • garantire l’effettiva realizzazione delle misure previste, attraverso un sistema di monitoraggio e controllo che consenta di verificare l’efficacia degli interventi, anche in termini di placement e riduzione della disoccupazione di lunga durata;
  • coordinare l’utilizzo delle risorse residue eventualmente disponibili da precedenti finanziamenti, per massimizzare l’impatto delle politiche di sostegno e garantire la continuità degli interventi nei territori più colpiti dalla crisi industriale.

Le Regioni possono altresì prevedere strumenti integrativi di natura territoriale, al fine di rispondere a esigenze locali specifiche o a settori produttivi con criticità particolari; tali strumenti devono comunque essere coerenti con i vincoli di spesa definiti dal decreto e con le linee guida ministeriali.

La scelta di destinare le risorse alla CIGS straordinaria con vincolo di politiche attive segna un importante cambio di paradigma nelle politiche di sostegno al reddito.

L’obiettivo non è più infatti solo quello di "tamponare" temporaneamente una situazione di crisi, ma di attivare un processo di rigenerazione occupazionale, anche attraverso la riqualificazione dei lavoratori e la riprogettazione del tessuto produttivo locale.

Il decreto riconosce infatti che la sostenibilità degli interventi dipende non solo dal supporto economico, ma anche dalla capacità delle istituzioni territoriali di generare occasioni concrete di reinserimento lavorativo, coerenti con le trasformazioni del mercato e con le strategie di sviluppo regionale.

In questa ottica, la cooperazione multilivello tramMinisteri, Regioni, Inps, enti di formazione, aziende e servizi per l’impiego assume una valenza decisiva.

Solo attraverso un coordinamento efficace sarà possibile garantire che i 70 milioni di euro stanziati producano risultati misurabili e durevoli, non solo in termini di sostegno temporaneo, ma soprattutto in termini di rilancio dell’occupazione nelle aree di crisi industriale complessa.

Mobilità in deroga: sostegno al reinserimento lavorativo per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa

Nell’ambito degli strumenti di politica passiva e attiva del lavoro previsti dal decreto interministeriale, una componente fondamentale riguarda la mobilità in deroga.

Si tratta di una misura temporanea di sostegno al reddito destinata a lavoratori che si trovano in una situazione di disoccupazione ma che, a determinate condizioni, possono essere accompagnati verso un nuovo percorso di inserimento o reinserimento lavorativo.

Il decreto assegna una quota delle risorse stanziate anche alla proroga o prosecuzione della mobilità in deroga, esclusivamente per i lavoratori residenti o operanti in aree di crisi industriale complessa, come individuate secondo l’art. 27 del D.L. n. 83/2012.

L’obiettivo è quello di tutelare soggetti in particolare difficoltà occupazionale, attraverso un intervento integrato che unisce la protezione del reddito alla partecipazione obbligatoria a percorsi di politica attiva del lavoro.

Chi può accedere alla mobilità in deroga

Possono accedere alla misura i lavoratori che operano, o che hanno operato, in imprese situate in aree di crisi industriale complessa e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • hanno già fruito di un trattamento di mobilità ordinaria e risultano ancora in cerca di occupazione;
  • hanno già beneficiato di un precedente trattamento di mobilità in deroga, in fase di scadenza o già concluso.

La misura è destinata in particolare a lavoratori disoccupati di lungo periodo, il cui percorso di reinserimento richiede interventi mirati, strutturati e monitorati. Tali soggetti, pur essendo formalmente fuoriusciti dal ciclo produttivo, mantengono una potenzialità occupazionale che può essere valorizzata tramite politiche attive personalizzate.

Durata massima e caratteristiche del trattamento di mobilità in deroga

La mobilità in deroga può essere concessa per un periodo massimo di 12 mesi, non rinnovabili, e deve essere attivata nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili per l’anno 2025, in coerenza con le linee guida definite dal ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La durata limitata risponde a una logica di transitorietà dell’intervento, volto a coprire un periodo di accompagnamento verso il nuovo impiego, senza costituire un sostegno indefinito.

L’assegno di mobilità non può pertanto essere considerato una forma di assistenzialismo passivo, ma si configura come uno strumento condizionato alla partecipazione attiva del beneficiario, con precisi obblighi formativi e di aggiornamento professionale.

Condizioni obbligatorie

Elemento distintivo e imprescindibile della mobilità in deroga è la contestualità dell’intervento di politica attiva: il trattamento economico può essere concesso solo se il lavoratore viene contestualmente inserito in un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro, attuato e gestito dalla Regione competente.

Le condizioni obbligatorie previste includono dunque:

  • partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro: tali percorsi possono comprendere attività di orientamento, formazione, riqualificazione professionale, tirocini extracurricolari, accompagnamento alla creazione di impresa, bilancio di competenze, ricerca attiva del lavoro;
  • sottoscrizione di un patto di servizio personalizzato: il beneficiario, in raccordo con il Centro per l’Impiego o l’operatore regionale accreditato, definisce un percorso di reinserimento fondato su obiettivi concreti e tappe verificabili;
  • monitoraggio della partecipazione e dei risultati: le Regioni sono tenute a verificare la partecipazione effettiva del lavoratore alle attività previste, nonché l’esito del percorso in termini di placement occupazionale.

Ruolo delle Regioni

Come per la CIGS straordinaria, anche in tema di mobilità in deroga le Regioni svolgono un ruolo centrale nell’istruttoria delle domande, nella gestione operativa delle risorse e nel monitoraggio degli interventi.

In particolare, le Regioni sono responsabili di:

  • verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la concessione del trattamento;
  • predisporre i percorsi personalizzati in collaborazione con i Centri per l’Impiego e le agenzie accreditate;
  • validare i piani di politica attiva correlati al trattamento di mobilità;
  • attuare le procedure di controllo e rendicontazione dei fondi utilizzati, secondo le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le Regioni possono inoltre integrare la misura con ulteriori interventi formativi e di orientamento finanziati con risorse proprie o europee, ampliando così l’efficacia complessiva dell’intervento pubblico.

Monitoraggio e controllo della spesa: il ruolo dell’Inps

L’Inps è incaricato di:

  • monitorare il rispetto del tetto massimo di spesa, al fine di garantire l’utilizzo ottimale delle risorse pubbliche assegnate e prevenire fenomeni di sovraimpegno o sottoutilizzo;
  • trasmettere report trimestrali contenenti dati dettagliati sul numero dei beneficiari, la durata dei trattamenti, l’entità degli importi erogati e lo stato di attuazione delle misure di politica attiva correlate.

CIGS straordinaria e mobilità in deroga, in sintesi
 

Caratteristica

CIGS

Mobilità in deroga

Finalità

Sostegno al reddito per lavoratori coinvolti in crisi o ristrutturazioni aziendali

Sostegno temporaneo per disoccupati provenienti da imprese in crisi, in attesa di ricollocazione

Destinatari

Lavoratori dipendenti da imprese situate in aree di crisi industriale complessa

Lavoratori disoccupati già beneficiari di mobilità ordinaria o mobilità in deroga in scadenza

Durata massima

Fino a 12 mesi

Fino a 12 mesi (non rinnovabili)

Requisito di accesso

Presentazione del piano di recupero occupazionale

Condizione di disoccupazione post mobilità e attivazione contestuale di politiche attive

Obbligo di politiche attive

Sì, obbligatorio

Sì, obbligatorio

Contenuti minimi richiesti

Ricollocazione, formazione, collaborazione con CPI e soggetti territoriali

Patto di servizio personalizzato, orientamento, formazione, tirocini o altre misure di politica attiva

Soggetto attuatore principale

Regione

Regione

Strumento finanziario di riferimento

Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 18, comma 1, lett. a), D.L. n. 185/2008)

Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 18, comma 1, lett. a), D.L. n. 185/2008)

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