Cessioni intra-Ue, come provare il trasporto di un bene

Pubblicato il



Cessioni intra-Ue, come provare il trasporto di un bene

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 12 del 13 maggio 2020, chiarisce e riordina le posizioni espresse in materia di prova delle cessioni intracomunitarie di beni verso Stati membri, soffermandosi oltre che sull’ambito di applicazione della normativa, anche sul suo effetto temporale.

Le precisazioni si sono rese necessarie per rispondere ai dubbi delle associazioni di categoria e degli operatori privati circa la documentazione da conservare a seguito dell’entrata in vigore nel nostro ordinamento, dal 1° gennaio 2020, dell’articolo 45-bis del Regolamento Ue di esecuzione 282/2011 (Regolamento IVA), che ha apportato significative novità alla disciplina della prova del trasporto o della spedizione dei beni verso un altro Stato membro.

L’Agenzia parte da una ricognizione della normativa e della prassi nazionale sui mezzi di prova per le cessioni intracomunitarie per armonizzarle con le nuove disposizioni unionali.

Nella circolare n. 12/E/2020 si sottolinea come, di fatto, la legge italiana – conformandosi alla Direttiva 2006/112/CE – non detti alcuna specifica disposizione in merito ai documenti che il contribuente deve conservare ed esibire per provare l’avvenuto trasferimento del bene in un altro Stato della UE; solo in diversi documenti di prassi erano stati forniti, anche prima dell’entrata in vigore dell’articolo 45-bis, delle specificazioni al riguardo.

In particolare, l’Amministrazione finanziaria italiana riteneva che, in pratica, per provare l’avvenuto trasporto intracomunitario fosse necessario individuare tramite i documenti emessi gli operatori coinvolti (cedente, vettore e cessionario) e tutti i dati utili a definire l’operazione a cui si riferiscono. Il contribuente deve, inoltre, conservare le relative fatture di vendita, la certificazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat.

Cessioni intra-Ue. Presunzione di avvenuto trasporto o spedizione di beni

Con l’introduzione dell’articolo 45-bis del Regolamento IVA, l’Unione europea - proprio per superare i diversi approcci normativi degli Stati membri e per semplificare gli scambi commerciali - ha introdotto una presunzione legale circa l’avvenuto trasporto dei beni in ambito comunitario.

Sono state così individuate quelle circostanze in cui i beni dovrebbero essere considerati spediti o trasportati dallo Stato membro di cessione verso una destinazione esterna rispetto al loro territorio ma, comunque, nella Comunità, al fine di garantire l’applicazione armonizzata della non imponibilità prevista per le cessioni intracomunitarie nell’ambito del mercato unico.

In particolare, è stata introdotta una presunzione relativa all’avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario, distinguendo le ipotesi in cui:

  • i beni siano stati spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto;

  • i beni siano stati trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto.

Nella prima ipotesi, per beneficiare della presunzione di trasporto, il venditore, oltre a dichiarare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per suo conto, dovrà produrre almeno due documenti, non contraddittori e provenienti da soggetti diversi tra loro e indipendenti sia dal venditore che dall’acquirente.

Nella seconda ipotesi, l’acquirente stesso deve fornire al venditore, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, una dichiarazione scritta dalla quale dovranno risultare la data del rilascio, il nome e l’indirizzo dell’acquirente, la quantità e la natura dei beni ceduti, la data e il luogo del loro arrivo, l’identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell’acquirente e il numero di identificazione del mezzo di trasporto.

L’Agenzia delle Entrate conviene, però, sul fatto che anche se vengono individuati i documenti che provano l'avvenuto trasporto comunitario, la loro idoneità deve essere comunque valutata, caso per caso, dell'Amministrazione finanziaria.

Infatti, si sottolinea come lo stesso articolo 45-bis non impedisca agli Stati membri l’applicazione di norme e prassi nazionali in materia di prova delle cessioni intracomunitarie, eventualmente più flessibili della presunzione prevista dal Regolamento Iva.

Di qui, la conclusione della circolare n. 12/E secondo la quale la prassi nazionale continua a trovare applicazione in tutti i casi in cui la presunzione relativa introdotta dall’art. 45-bis del Regolamento non possa essere fatta valere.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 20 gennaio 2020 - Cessioni intracomunitarie. Numero identificativo e nuovo regime di call-off stock – Pichirallo

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito