Cessione indiretta. Conferimento dell’azienda affittata nella società affittuaria senza abuso
Pubblicato il 14 maggio 2019
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Con la risposta n. 138 del 13 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate offre il suo parere in merito ad una operazione di riorganizzazione aziendale straordinaria, che persegue la finalità di consentire la cessione dell’azienda condotta in affitto previo suo conferimento all’affittuaria.
Nello specifico, l’Amministrazione finanziaria interpellata da due società, esprime una valutazione anti-abuso in merito alla legittimità fiscale di una complessa operazione di ristrutturazione, che si articola attraverso il conferimento dell’azienda affittata nella società affittuaria e la cessione delle partecipazioni ricevute in cambio ad una società acquirente previamente costituita mediante il conferimento delle partecipazioni nella società affittuaria stessa.
Secondo l’Agenzia, la riorganizzazione societaria prospettata non comporta il conseguimento di alcun vantaggio indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario. Diversamente si sarebbe espressa l’Amministrazione finanziaria nel caso in cui a seguito della cessione delle partecipazioni nella società conferitaria, l’acquirente avesse proceduto alla sua incorporazione, anche inversa, mediante una fusione.
Riorganizzazione aziendale mediante circolazione indiretta dell'azienda
Le società istanti rendono noto che l’articolata riorganizzazione aziendale è strutturata come segue:
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costituzione di una società holding da parte degli attuali soci di una delle due società istanti, mediante conferimento delle partecipazioni rispettivamente detenute, per il tramite di una fiduciaria, nella predetta società in regime di “realizzo controllato”, senza emersione di plusvalenze imponibili;
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conferimento in una delle due istanti dell’azienda di proprietà dell’altra (attualmente condotta in affitto dalla stessa conferitaria) in regime di neutralità fiscale;
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cessione, da parte di una delle istanti, alla società holding delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento d’azienda in regime di parziale esenzione.
Le motivazioni della riorganizzazione aziendale prospettata – secondo le istanti – trovano giustificazione nel fatto che, in tal modo, ad indebitarsi per l’acquisto dell’azienda sarebbe la holding e non la società affittuaria che “sarebbe scevra del debito bancario di finanziamento per acquisizione dell’azienda” e, “conseguentemente, avrebbe la possibilità di accedere ad ulteriori linee di credito bancario necessarie alla futura gestione aziendale”.
Affitto di azienda, sì alla cessione dell’azienda affittata previo suo conferimento all’affittuaria
Nella risposta n. 138/2019, l’Agenzia delle Entrate sostiene che la riorganizzazione societaria in esame non costituisce una fattispecie abusiva ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito.
Secondo l’Agenzia, la riorganizzazione societaria posta in essere dai due soggetti economici di riferimento, tra cui non vi è alcun tipo di legame se non l’affitto di azienda, persegue la finalità di consentire la cessione dell’azienda condotta in affitto previo suo conferimento all’affittuaria.
Questo assetto negoziale consente al cedente di cedere le partecipazioni anziché direttamente l’azienda e al cessionario di acquistare le partecipazioni per il tramite di un veicolo ad hoc che si indebiterà con gli istituti bancari per pagare il prezzo di cessione.
Riguardo, poi, ai profili di legittimità ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta di registro, l’Amministrazione finanziaria si esprime come segue:
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le operazioni poste in essere nel loro complesso non presentano profili di abuso del diritto ai fini delle imposte sui redditi dal momento che, ai sensi dell’articolo 176, comma 3, del TUIR, il comportamento prescelto nella circolazione indiretta dell’azienda non configura un’ipotesi di abuso del diritto e la costituzione di un veicolo ad hoc per l’acquisizione non assume alcuna rilevanza a tal fine;
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con riferimento all’imposta di registro, nel caso concreto, l’effettuazione del preventivo conferimento, finalizzato a scorporare l’azienda oggetto di cessione indiretta mediante il successivo trasferimento delle partecipazioni ottenute in cambio, non configura il conseguimento di un vantaggio indebito realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.
Secondo la risposta n. 138/E/2019, tali considerazioni, ovviamente, sarebbero diverse e non potrebbero più assumere rilevanza, qualora a seguito della cessione delle partecipazioni nella società conferitaria, l’acquirente proceda alla sua incorporazione, anche inversa, mediante una fusione.
In tal caso, infatti, la combinazione di tre atti soggetti a tassazione in misura fissa (conferimento d’azienda, cessione delle partecipazioni nella società conferitaria e fusione tra la stessa società conferitaria e la società acquirente) configurerebbe il conseguimento di un indebito vantaggio d’imposta consistente nell’aggiramento della tassazione in misura proporzionale della cessione diretta dell’azienda.
- eDotto.com – Edicola del 30 gennaio 2019 - Circolazione indiretta di azienda senza abuso del diritto – Pichirallo
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