Certificazione dei contratti di appalto e subappalto. Linee guida CdL

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Certificazione dei contratti di appalto e subappalto. Linee guida CdL

Certificazione dei contratti di appalto e subappalto in chiaro. Al fine di contrastare casi di intermediazione e somministrazione illecita di manodopera a basso costo, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro – con la circolare n. 6 del 15 aprile 2019 - ha fornito le linee guida aggiornate rivolte alle Commissioni di Certificazione istituite presso gli Ordini provinciali, chiamate a certificare contratti di appalto, a tutela delle parti dal rischio di realizzare una fattispecie di somministrazione illecita di manodopera.

Il ruolo della Commissione di Certificazione, infatti, è molto delicato poiché fonda la propria valutazione sulle dichiarazioni delle parti e sulla documentazione da esse prodotta, non avendo poteri istruttori per verificare in concreto le modalità del rapporto, né disponendo comunque di un tempo ragionevolmente sufficiente a eseguire le necessarie verifiche.

Intermediazione e somministrazione illecita di manodopera

Il mercato del lavoro deve fare i conti con alcuni fenomeni di illegalità diffusa, che ne minano l’etica e la correttezza deontologica e che finiscono per incidere notevolmente sulla dignità dei lavoratori e sulle condizioni di vita delle loro famiglie. All’annosa questione del lavoro nero e irregolare si affianca quella delle esternalizzazioni illecite dei processi produttivi, molto spesso di difficile individuazione e riconoscibilità.

La necessità di dare in appalto a soggetti esterni parti di alcune attività aziendali è di per sé fisiologica e genuina, se finalizzata ad una migliore organizzazione del lavoro e ad una ottimizzazione del processo di produzione. Laddove, invece, si faccia un uso distorto e patologico delle esternalizzazioni di servizi, si dà vita ad una piaga sociale che dietro contratti di appalto formalmente corretti nasconde casi di intermediazione e somministrazione illecita di manodopera a basso costo.

Indici di appalto o subappalto irregolare

Al fine di verificare la genuinità dell’intermediazione e somministrazione di manodopera, è innanzitutto necessario che l’appaltatore esegua l’opera o il servizio con:

  • organizzazione dei mezzi necessari”;
  • gestione a proprio rischio”;

a favore di altro soggetto, verso il corrispettivo in denaro, sia che si tratti di attività continuative sia qualora le stesse assumano il carattere della periodicità.

Nel documento di prassi, i CdL individuano alcuni indici sintomatici di appalto irregolare che si elencano di seguito:

  • mancanza in capo all’appaltatore della qualifica di imprenditore o, meglio, di un’organizzazione (tecnica ed economica) di tipo imprenditoriale e del rischio d’impresa;
  • mancanza dell’effettivo esercizio del potere direttivo da parte dell’appaltatore;
  • impiego di capitali, macchine e attrezzature fornite dall’appaltante;
  • natura delle prestazioni diversa da quelle dell’appalto, afferendo a mansioni tipiche dei dipendenti del committente;
  • corrispettivo pattuito in base alle ore effettive di lavoro e non riguardo all’opera compiuta o al servizio eseguito, ovvero corresponsione della retribuzione direttamente da parte del committente.

Elementi di genuinità di appalto o subappalto

Al fine di verificare la genuinità di un appalto, occorre accertare in via preliminare l’oggetto dell’attività concretamente svolta dai dipendenti dell’appaltatore presso il committente. Dopodiché, è necessario appurare che:

  • tale attività sia svolta ed organizzata dal committente medesimo;
  • il committente sia proprietario delle attrezzature necessarie per l’effettuazione del servizio o dell’opera.

Altri elementi da prendere in considerazione riguardano la dinamica contrattuale, ossia se il committente si limiti a richiedere all’appaltatore solo un certo numero di ore lavorative al mese, in base alle specifiche esigenze di ogni periodo, con indicazione dei turni orari. Inoltre, è bene verificare anche se il personale dell’appaltatore svolga le stesse mansioni svolte dai dipendenti del committente.

In definitiva, le mansioni che vengono svolte dai dipendenti dell’appaltatore devono essere funzionali esclusivamente alla realizzazione dell’opera o del servizio dedotti nel contratto di appalto.

Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 4 marzo 2019 - Caporalato, l’INL pubblica le linee guida – Bonaddio

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