Caporalato, l’INL pubblica le linee guida
Pubblicato il 04 marzo 2019
In questo articolo:
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, quando si configura?
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, quali sono gli elementi costitutivi?
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, come condurre l’attività investigativa?
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, come condurre l’accertamento?
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, conclusione delle indagini
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Fornite le linee guida agli ispettori del lavoro per contrastare l’intermediazione illecita ed evitare lo sfruttamento del lavoro. Tra gli indici che caratterizzano lo sfruttamento lavorativo è possibile annoverare:
- la “reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie”;
- la “sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro”;
- e la “sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti”.
Le linee guida sul caporalato sono state fornite dall’INL, con la circolare n. 5 del 28 febbraio 2019. Il documento di prassi, in particolare, si sofferma sugli elementi costituitivi della fattispecie di reato di cui all'art. 603-bis c.p. e sulle modalità di svolgimento dell'attività investigativa che garantisca una corretta acquisizione dei relativi elementi di prova.
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, quando si configura?
L’art. 603-bis c.p., riformulato da parte della L. n. 199/2016, ha previsto due distinte figure di incriminazione:
- quella della intermediazione illecita, che persegue chiunque “recluta” manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- quella dello sfruttamento lavorativo, con cui si punisce penalmente chiunque utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante la citata attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, quali sono gli elementi costitutivi?
Elementi costitutivi di entrambe le fattispecie di illecito sono:
- l’approfittamento dello stato di bisogno. Tale elemento rappresenta una delle circostanze aggravanti del reato di usura (art. 644 c.p.), che si realizza quando la condotta illecita è posta in essere “in danno di chi si trova in stato di bisogno”. In particolare, riguarda la strumentalizzazione a proprio favore della situazione di debolezza della vittima del reato, per la quale è sufficiente una consapevolezza che una parte abbia dello squilibrio tra le prestazioni contrattuali;
- lo sfruttamento lavorativo. Secondo l’art. 603 bis costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più “condizioni”, da intendersi tuttavia quali condizioni “di lavoro” e non quali elementi condizionanti la sussistenza del reato.
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, come condurre l’attività investigativa?
L'attività investigativa deve essere pianificata, tranne che nelle ipotesi di arresto in flagranza, con i Magistrati delle competenti Procure della Repubblica ed i Carabinieri del Comando per la tutela del lavoro. Inoltre, deve essere finalizzata a ricostruire l'intera filiera e accertare l'esistenza degli elementi che integrano il reato di cui all’art. 603 bis c.p.
Va poi ricordato che rispetto al reato in questione, oltre all’arresto in flagranza, è prevista:
- la possibilità di ricorso alle intercettazioni (v. art. 266 c.p.p.);
- la confisca obbligatoria delle “cose che servirono o furono destinate alla commissione del delitto e dei proventi da esso derivanti” (anche per equivalente) in caso di condanna o patteggiamento (v. infra);
- la confisca allargata per sproporzione di denaro, beni oltre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui risulti titolare in valore sproporzionato al reddito dichiarato o alla propria attività economica.
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, come condurre l’accertamento?
Nel caso dell'intermediazione illecita, l’accertamento deve essere effettuato:
- sia nei confronti dell’intermediario;
- sia nei confronti dell’utilizzatore.
In riferimento all’attività dell’intermediario occorre in primo luogo procedere ad una sua identificazione attraverso le banche dati a disposizione (C.C.I.A.A. in particolare) per appurare:
- se lo stesso opera sotto una ragione sociale ed in caso affermativo qual è l’oggetto dell’impresa;
- se dispone di autorizzazioni alla somministrazione o intermediazione di lavoro;
- se ha rapporti economici (censiti ufficialmente) con imprenditori operanti nel settore interessato dallo sfruttamento;
- se è intestatario di veicoli, verificandone la tipologia e la targa (in particolare nell’ambito dell’agricoltura);
- qual è l'attività lavorativa o imprenditoriale (se ve ne è una) ufficialmente esercitata.
Qualora gli accertamenti già effettuati abbiano consentito l’acquisizione di importanti indizi di colpevolezza, occorre procedere all’effettuazione di perquisizioni e al successivo sequestro di documentazione e dispositivi informatici (con estrazione di copia forense), nonché della c.d. doppia contabilità formata dall’intermediario e dall’utilizzatore. Contestualmente alle perquisizioni, a seconda dei casi, vanno effettuate delle videoriprese o fotografie all’interno dei locali ove si svolgono le lavorazioni o presso cui i lavoratori sono eventualmente alloggiati, allo scopo di documentare le condizioni di lavoro e di vita.
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, conclusione delle indagini
Nel momento della conclusione delle indagini, gli investigatori dovranno comunque preservare da eventuali atti di danneggiamento i beni aziendali per consentire l’eventuale applicazione dell’art. 3 della L. n. 199/2016, secondo il quale:
- “il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell’azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l’interruzione dell’attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale”.
- eDotto.com – Edicola del 21 agosto 2018 - Illecita intermediazione di manodopera, verbale ispettivo utilizzabile dal giudice – Pergolari
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