Bonus aggregazioni negato senza il requisito di indipendenza

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Bonus aggregazioni negato senza il requisito di indipendenza

La cessione di partecipazioni che avviene successivamente al conferimento d’azienda potenzialmente agevolabile comporta la decadenza del bonus aggregazioni di cui all’articolo 11 del Decreto legge n. 34/2019.

Questa, in sintesi, la soluzione offerta dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 194 del 18 marzo 2021.

Bonus aggregazioni e conferimento in una joint venture societaria

L’Istante è la società Alfa, che viene costituita dopo un accordo di joint venture tra la società Beta (per l'82%) e il gruppo francese Gamma (per il 18%), partecipata totalmente dalla società Gamma Italia. Successivamente sono stati effettuati alcuni conferimenti dei rami aziendali e a conclusione delle operazione di cessione di partecipazioni poste in essere, Alfa risulta così partecipata da:

  • Beta (conferente "dante causa"), per una quota pari al 60% del capitale sociale;
  • Gamma (conferente "dante causa"), per una quota pari al 18% del capitale sociale;
  • Gamma Italia, per una quota pari al 22% del capitale sociale.

Alla luce di ciò, l'istante chiede se l'intervenuta cessione di partecipazioni possa comportare la decadenza dall'agevolazione c.d. "bonus aggregazioni" per la società risultante dall'aggregazione aziendale (Alfa), in relazione ad alcuni asset immateriali iscritti in bilancio per effetto delle descritte operazioni di conferimento di ramo d'azienda.

In particolare, si chiede se la disciplina recata dall'articolo 11, comma 6, del DL n. 34/2019, possa essere disapplicata ai sensi dell'art. 11, comma 2, della Legge n. 212 del 2000.

Bonus aggregazioni, requisiti soggettivi ed oggettivi

Il bonus aggregazioni è disciplinato dall'articolo 11 del Decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019. Esso consente alla conferitaria di beneficiare del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a titolo di avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente i 5 milioni di euro.

Lo scopo è quello "di incentivare la realizzazione di operazioni di aggregazione aziendale per consentire alle imprese di incrementare le loro dimensioni e affrontare in modo più agevole l'attuale periodo di recessione, risultando più competitive anche in un contesto di mercato più ampio di quello nazionale".

L’Agenzia ricorda che il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato al rispetto di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi.

Sotto il profilo soggettivo, il beneficio è riconosciuto se il soggetto risultante dall'operazione straordinaria rientra in una delle tipologie societarie previste nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, ecc.).

Sotto il profilo oggettivo, le imprese partecipanti:

  • devono essere “operative” da almeno due anni;
  • non devono far parte dello stesso gruppo societario;
  • né essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20%, né controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile.

Tali requisiti devono risultare soddisfatti anche nei due anni precedenti l'operazione; infine, sempre secondo la norma (comma 6) la società risultante dall'aggregazione “che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 5”, decade dall'agevolazione, “fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212” (interpello c.d. disapplicativo).

Bonus aggregazioni e requisito di indipendenza

Nella risposta n. 194/2021, l’Agenzia richiama la circolare 16/E/07 nella quale erano già stati esaminati gli aspetti relativi alla decadenza dell’agevolazione, soprattutto in relazione al fatto che l’aggiramento della norma possa integrarsi con operazioni effettuate dai soci.

Nel paragrafo 9 della circolare, infatti, è specificato che, con chiaro intento antielusivo, è prevista la decadenza dall'agevolazione in esame per la società che pone in essere ulteriori operazioni straordinarie (rispetto a quella che ha determinato la spettanza del beneficio fiscale) ovvero che aliena i beni oggetto dell'agevolazione stessa.

Il tutto per evitare che la società beneficiaria del "bonus aggregazioni" possa "trasferire" il beneficio fiscale ad altro soggetto privo dei requisiti.

Inoltre, è chiarito che la decadenza dell'agevolazione può attuarsi anche attraverso ulteriori operazioni poste in essere non solo dalla società risultante dall'aggregazione, ma anche mediante speculari operazioni effettuate dai soci.

Con riferimento al caso di specie, quindi, l’Agenzia osserva che l'intervenuta cessione di partecipazioni da parte di uno dei soci successivamente al rappresentato conferimento potenzialmente agevolabile comporterebbe, come chiarito nella suddetta circolare n. 16/E/2007, la decadenza dal beneficio fiscale del bonus aggregazioni.

Per di più, l’Agenzia sottolinea come, anche nel caso in cui Gamma Italia avesse partecipato fin dall'origine all'operazione di conferimento, Alfa non avrebbe potuto beneficiare del bonus aggregazioni in quanto non sarebbe risultato soddisfatto il requisito dell'indipendenza, posto che Gamma e Gamma Italia sono legate da un vincolo partecipativo totalitario.

In conclusione, quindi, l’Agenzia ritiene che la disposizione contenuta nel comma 6 del suddetto articolo 11 non possa essere disapplicata nel caso in esame, ricorrendo, proprio, una delle fattispecie che la norma intende contrastare.

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