Comunicazione prestatori servizi di pagamento, precisazioni per incorporazione

Pubblicato il



Comunicazione prestatori servizi di pagamento, precisazioni per incorporazione

L'Agenzia delle Entrate, con riferimento agli obblighi a cui sono tenuti dal 1° gennaio 2024 i prestatori di servizi di pagamento (PSP), circa la conservazione e comunicazione dei pagamenti transfrontalieri, pubblica periodicamente delle Faq.

Il decreto legislativo n. 153 del 18 ottobre 2023, istitutivo dell'obbligo, persegue il fine di contrastare comportamenti fraudolenti nell’assolvimento dell’IVA nelle vendite di beni o servizi a consumatori finali localizzati in Paesi membri diversi da quello del venditore.

Si definisce transfrontaliero il pagamento nel momento in cui il pagatore è localizzato in uno Stato membro dell'Unione europea e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo.

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 406675 del 20 novembre 2022, ha fissato le modalità e le regole tecniche per la trasmissione dei dati inerenti al nuovo obbligo di comunicazione e conservazione dei pagamenti elettronici.

Prestatori servizi di pagamento, obblighi 2024

I prestatori di servizi di pagamento (PSP) devono, dal gennaio 2024:

  • tenere registri dettagliati dei pagamenti transfrontalieri provenienti dagli Stati membri e relativi al beneficiario ("il beneficiario") di tali pagamenti;
  • comunicare alle autorità fiscali informazioni relative a taluni pagamenti transfrontalieri determinati come tali in ragione dell'ubicazione del pagatore e dell'ubicazione del beneficiario.

Le autorità fiscali degli Stati membri Ue devono raccolgono le informazioni per mezzo di un formato elettronico standard (XML) e le trasmetteranno alla banca dati europea chiamata "CESOP".

La comunicazione da parte del prestatore di servizi di pagamento è dovuta su base trimestrale entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento delle informazioni.

Faq del 19 febbraio 2024

Le risposte alle domande più frequenti fornite il 19 febbraio hanno precisato che:

  • i pagamenti transfrontalieri disposti e ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento verso un proprio fornitore sono soggetti agli obblighi di conservazione e comunicazione, dove siano presenti tutte le altre condizioni (ad rsempio, 25 pagamenti transfrontalieri destinati allo stesso beneficiario);
  • a seguito di incorporazione di un prestatore di servizi di pagamento in altro soggetto, l'incorporante è colui sul quale ricade l'obbligo di comunicazione CESOP cui era precedentemente obbligato il soggetto incorporato. A tal fine, le operazioni dei due soggetti devono aggregarsi;
  • l’invio, da parte del prestatore, della comunicazione correttiva di quella scartata dall’Agenzia delle Entrate deve avvenire il prima possibile ma sarà accettato un invio oltre la scadenza.

Faq del 24 gennaio 2024

Il 24 gennaio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha diffuso altre nuove Faq in materia.

Superamento della soglia

Poiché la ditta individuale e la persona fisica, a cui la ditta è intestata, vanno considerati come un unico beneficiario, ai fini della verifica del superamento della soglia di 25 pagamenti transfrontalieri effettuati in un trimestre, vanno sommati i versamenti a loro intestati.

Carte aziendali utilizzate dal dipendente

Nel caso di carte intestate a un’azienda ma utilizzate da un dipendente, deve essere considerato soggetto pagatore l’azienda.

File comunicazione

L’Amministrazione finanziaria spiega che il campo CorrTransactionIdentifier deve essere usato quando la transazione oggetto di comunicazione prevede il rimborso di un’altra transazione.

Da qui, il campo TransactionIdentifier deve essere valorizzato con l’identificativo univoco della transazione di rimborso (diverso quindi da quella originaria, oggetto del rimborso), mentre il campo CorrTransactionIdentifier deve essere valorizzato con l’identificativo univoco della transazione oggetto del rimborso.

Viene riconosciuto come errore, l’inserimento dello stesso codice identificativo nei due campi.

Faq del 17 gennaio: bonifici esteri, esito della comunicazione

Con riferimento agli obblighi comunicativi, il 17 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato quattro nuove FAQ.

Bonifici esteri

Per quanto riguarda i bonifici esteri che un PSP effettua come ordinante per il pagamento di fatture di un fornitore, questi sono oggetto di comunicazione se sussistono gli altri requisiti richiesti dalla normativa (numero di operazioni transfrontaliere superiori alla soglia prevista, localizzazione del PSP del beneficiario, ecc.).

Esito della comunicazione

Viene chiesto dopo quanto tempo dall’invio della comunicazione, il prestatore di servizi di pagamento riceve l’esito di elaborazione dal sistema nazionale dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia afferma che l’esito di elaborazione viene solitamente ricevuto entro cinque giorni su SID.

Altre precisazioni

Qualora debbano essere riportati nel file Xml nomi stranieri contenenti lettere maiuscole accentate o altri simboli in uso in alfabeti non italiani, si spiega che il sistema CESOP accetta l’insieme di caratteri UTF-8, ossia i caratteri inclusi nei più comuni alfabeti UE (latino, cirillico, greco) ed extra-UE (cinese, giapponese, arabo, ecc.).

Infine, l’Agenzia comunica che la descrizione collegata all’errore “B401”, conseguente al controllo dei Paesi del pagatore e del beneficiario, sarà corretta quanto prima, in quanto al momento è errata.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito