Bancarotta fraudolenta a carico del titolare della ditta individuale che omette le scritture

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 769 dell'8 gennaio 2012, ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta disposta dai giudici dei gradi precedenti nei confronti dei titolari di una ditta individuale che operava in regime di contabilità semplificata.

Secondo la Suprema corte, in particolare, anche per questo tipo di imprese vige l’obbligo di tenuta delle scritture e dei libri di cui all'articolo 2214 del Codice civile e, in modo particolare, del libro giornale e del libro degli inventari, indicati dallo stesso articolo 2214 come scritture contabili obbligatorie per chi esercita un'attività commerciale, sia ai fini civili che a quelli penali previsti dalla legge fallimentare.

Confermate anche la pena principale a tre anni di reclusione e quella accessoria a dieci anni di interdizione dall'attività imprenditoriale. Quest’ultima statuizione, in particolare, non è stata ritenuta eccessiva rispetto al minimo della pena principale irrogata nei confronti del condannato in quanto – ha sottolineato la Corte - la pena accessoria che consegue alla condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta ai sensi dell'articolo 216, ultimo comma, della Legge fallimentare, è disposta in maniera fissa ed inderogabile a prescindere dalla durata della pena principale.
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