UE: nuove regole fiscali per l’imposta minima globale (Dac 9)
Pubblicato il 07 maggio 2025
In questo articolo:
- Obiettivi della nuova direttiva: rafforzare la cooperazione fiscale
- Quadro operativo e scambio di informazioni
- Finalità: livello minimo di tassazione effettiva per grandi aziende
- Nuove regole UE per scambio di informazioni fiscali e dichiarazione dell’imposta minima globale
- Presentazione centralizzata delle dichiarazioni
- Uso del modello standard
- Modello per la dichiarazione e trasmissione delle informazioni sulle imposte integrative
- Recepimento da parte degli Stati membri
- Termine per la prima dichiarazione
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È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 6 maggio 2025 (Serie L) la Direttiva (UE) 2025/872, del 14 aprile 2025 (nota come DAC 9), che modifica la Direttiva 2011/16/UE (DAC 1) in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale. La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Obiettivi della nuova direttiva: rafforzare la cooperazione fiscale
Il nuovo provvedimento rientra tra le iniziative dell’UE per rafforzare la trasparenza fiscale e garantire l’effettiva applicazione del regime di imposizione minima per le imprese multinazionali, in attuazione della Direttiva (UE) 2022/2523, che recepisce il secondo pilastro del progetto OCSE/G20 contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS).
Quadro operativo e scambio di informazioni
La DAC 9 definisce il quadro normativo e operativo per l’attuazione degli obblighi dichiarativi previsti dalla Direttiva 2022/2523, introducendo regole sullo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali degli Stati membri.
In particolare, viene disciplinata la raccolta e la condivisione delle dichiarazioni GloBE (GloBE Information Return – GIR), necessarie per monitorare l’applicazione dell’aliquota minima del 15% e valutare il rischio fiscale dei grandi gruppi multinazionali.
Finalità: livello minimo di tassazione effettiva per grandi aziende
L’intesa è stata raggiunta con l’obiettivo di contrastare la riduzione artificiosa della base imponibile e il trasferimento degli utili verso giurisdizioni a bassa tassazione, garantendo che le grandi aziende siano soggette a un livello minimo di tassazione effettiva.
Le società coinvolte potranno utilizzare un modello standardizzato per comunicare i dati fiscali richiesti, mentre le amministrazioni tributarie dei Paesi membri coopereranno attivamente nello scambio di tali informazioni.
Questo approccio renderà più agevole la procedura di dichiarazione e alleggerirà i compiti amministrativi sia per le imprese che per le autorità competenti.
Nuove regole UE per scambio di informazioni fiscali e dichiarazione dell’imposta minima globale
La Direttiva (UE) 2025/872 già stabilisce le regole generali per la compilazione delle dichiarazioni relative all’imposta minima globale.
Essa descrive, in termini generali, quali dati devono essere comunicati da parte dei grandi gruppi multinazionali e dei gruppi nazionali di dimensioni significative. Le autorità fiscali necessitano di queste dichiarazioni:
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per valutare correttamente il rischio fiscale,
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per verificare il calcolo dell’imposta dovuta,
-
per controllare se i gruppi interessati rispettano le regole previste dalla direttiva.
Per garantire l’efficace attuazione di tali obblighi, è necessario aggiornare la Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, introducendo nuove disposizioni sullo scambio automatico di informazioni.
Queste modifiche servono a facilitare la condivisione tra Stati membri dei dati contenuti nelle dichiarazioni, in linea con l’accordo OCSE/G20 sullo scambio di informazioni GloBE e con le indicazioni riportate nei relativi documenti tecnici e nel modulo standardizzato (GloBE Information Return – GIR), purché in armonia con il diritto dell’Unione.
Presentazione centralizzata delle dichiarazioni
Sebbene in genere ogni entità appartenente a un gruppo debba presentare la dichiarazione fiscale al proprio fisco nazionale (presentazione locale), la Direttiva prevede un’eccezione: non è necessario farlo se la dichiarazione è già stata inviata dalla capogruppo o da un’altra entità designata, situata in un Paese che ha siglato un accordo di scambio di informazioni con lo Stato membro dove si trova l’entità in questione (presentazione centrale). La presente direttiva stabilisce proprio uno di questi accordi tra Stati membri dell’UE.
Le nuove regole dovrebbero quindi consentire la trasmissione delle dichiarazioni da parte dell’entità centrale in conformità con la direttiva 2022/2523, e potranno essere utilizzate anche da altri Paesi che adottano le regole OCSE. Ogni autorità fiscale nazionale dovrà ricevere tutte le informazioni utili attraverso il modulo standard.
Uso del modello standard
Gli Stati membri saranno tenuti a fare in modo che i gruppi multinazionali usino il modello standard previsto dalla direttiva 2011/16/UE per adempiere ai propri obblighi. Per i grandi gruppi nazionali, i singoli Stati potranno scegliere quale modello adottare, tranne nei casi in cui è indispensabile lo scambio automatico delle informazioni.
Infine, lo Stato membro che riceve la dichiarazione da una capogruppo o da un’entità incaricata della trasmissione dovrà inoltrare le parti rilevanti agli altri Stati membri interessati (inclusi quelli che applicano solo la QDTT), entro tre mesi dalla scadenza prevista o, se la ricezione è successiva, entro tre mesi dal ricevimento.
Per il primo periodo fiscale coperto dalla dichiarazione, questo termine è esteso a sei mesi. Il primo scambio di dati non avverrà comunque prima del 1° dicembre 2026, per consentire l’avvio operativo del sistema.
Modello per la dichiarazione e trasmissione delle informazioni sulle imposte integrative
Quando un Paese riceve questa dichiarazione da parte della società madre o da un’altra azienda incaricata, deve condividerla automaticamente con gli altri Paesi interessati. In particolare:
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la parte generale della dichiarazione va inviata al Paese dove si trovano le aziende del gruppo;
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una versione ridotta (senza alcune sintesi) va inviata ai Paesi che applicano solo la tassa interna sull’imposta minima, se lì si trovano:
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aziende del gruppo,
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joint venture (collaborazioni tra aziende),
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o entità senza una sede specifica;
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le sezioni specifiche per ogni Paese vanno inviate agli Stati che hanno il diritto di tassare secondo le regole europee.
Se un Paese ha una regola UTPR con aliquota zero (cioè non tassa secondo quel criterio), riceverà solo le informazioni legate a quella parte. Il Paese dove si trova la società madre riceve tutte le informazioni dettagliate.
Inoltre:
- le autorità fiscali devono inviare le dichiarazioni ricevute entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione per il periodo fiscale di riferimento;
- se la dichiarazione viene ricevuta oltre tale termine, l’invio agli altri Stati membri deve avvenire entro tre mesi dalla data effettiva di ricezione.
In sintesi: il modello unificato permetterà alle aziende soggette all’imposta minima globale di trasmettere le stesse informazioni in un formato standardizzato. Questo contribuirà a rendere più semplice sia il compito delle imprese nella compilazione delle dichiarazioni, sia lo scambio di dati tra le amministrazioni fiscali dei vari Paesi. La Commissione europea avrà anche la possibilità di aggiornare questo modello, adattandolo rapidamente a eventuali modifiche apportate alla GloBE Information Return (GIR). Questa scelta è in linea con l’intento dell’Unione Europea di rendere più efficienti e chiari gli obblighi informativi, agevolando le imprese nel rispetto delle normative. |
Recepimento da parte degli Stati membri
I Paesi membri devono approvare e rendere pubbliche, entro il 31 dicembre 2025, le norme legislative, regolamentari e operative necessarie per attuare quanto previsto da questa direttiva. Devono inoltre trasmettere alla Commissione europea il testo delle misure adottate.
Le nuove regole entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2026.
Termine per la prima dichiarazione
Secondo le indicazioni dell'OCSE, per il primo anno di applicazione delle regole GloBE (Global anti-Base Erosion), la dichiarazione informativa (GloBE Information Return - GIR) deve essere presentata entro 18 mesi dalla fine dell'esercizio fiscale. Pertanto, per i gruppi multinazionali con esercizio fiscale che termina il 31 dicembre 2024, la scadenza per la presentazione della GIR è fissata al 30 giugno 2026.
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