No ad assorbimento del superminimo in caso di passaggio di livello
Pubblicato il 07 maggio 2025
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L’annosa questione dell’assorbimento del superminimo contrattuale è oggetto dell’ordinanza n. 11771 del 5 maggio 2025, in cui la corte di cassazione ne afferma l’esclusione in caso di aumento della retribuzione dovuto a passaggio di livello.
Si tratta di un principio importante, oggetto però di orientamenti contrastanti da parte degli stessi ermellini che spesso, in passato, si sono espressi in senso contrario.
Vediamo l’oggetto dell’ordinanza, con un breve accenno sull’istituto del superminimo e sulla possibilità di suo assorbimento.
Nozione e natura del superminimo
Si tratta di un trattamento economico di miglior favore concesso al dipendente ad personam, in aggiunta al minimo retributivo previsto dalla contrattazione collettiva e rimesso alla discrezionalità del datore di lavoro, in considerazione di specifiche qualità personali del prestatore (capacità, operosità, competenze) ovvero di particolari situazioni di mercato (carenza di lavoratori aventi determinate caratteristiche professionali) .
Una volta concesso, l’emolumento perde però il proprio originario carattere discrezionale, assumendo quello retributivo a tutti gli effetti.
Ed è proprio tale natura retributiva del superminimo che rileva quindi nelle vicende del rapporto di lavoro in quanto le modifiche peggiorative, come noto, sono legittime se attuate secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza: è quindi necessario valutare, di volta in volta, le circostanze del caso concreto al fine di applicare, correttamente, tali principi.
Assorbimento
Il principio generale di diritto sancito dalla giurisprudenza prevede che il superminimo sia normalmente soggetto al principio generale dell’assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla contrattazione collettiva, tranne che da questa sia diversamente disposto o che le Parti abbiano attribuito all’eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente, e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione è tenuto lo stesso lavoratore.
Dunque, la regola generale è quella che consente l’assorbimento del superminimo a fronte di miglioramenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva.
Fanno eccezione i seguenti casi:
- la contrattazione collettiva stessa esclude l’assorbimento dei superminimi, magari per taluni istituti. Il caso più frequente è quello degli scatti di anzianità, per i quali molti CCNL escludono si possa agire diminuendo i superminimi per far posto agli stessi;
- il lavoratore riesce a dimostrare che la somma eccedente i minimi è stata attribuita per particolari meriti o specifiche caratteristiche della propria prestazione lavorativa.
L’assorbimento del superminimo è inoltre consentito non solo a fronte di aumenti della retribuzione tabellare da corrispondersi mensilmente, ma anche a fronte di altri elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva da corrispondere con diversa tempistica, quali ad esempio l’indennità di vacanza contrattuale o l’una tantum.
L’assorbimento del superminimo è infine sempre stato riconosciuto dalla giurisprudenza anche a fronte dell’aumento della retribuzione dovuto a passaggi a livelli superiori di inquadramento, operati dall’azienda o rivendicati dai lavoratori.
Assorbimento superminimo in caso di passaggio di livello
Ma è su questo ultimo aspetto che la corte di cassazione, con l’ordinanza n. 11771 del 5 maggio 2025, ribalta quanto fino ad ora ritenuto pacifico: l’assorbimento del superminimo è escluso se l’incremento dei minimi tabellari dipenda da un passaggio di livello del lavoratore.
Questo quanto affermato dalla suprema Corte, che respinge il ricorso di un’azienda contro il giudizio di Appello che aveva affermato il diritto del lavoratore al riconoscimento del trattamento economico e contrattuale previsto per il livello di inquadramento negando l’assorbimento del superminimo individuale fino ad allora pattuito.
Le motivazioni degli ermellini
I giudici della cassazione hanno ricordato i princìpi generali che prevedono la possibilità di assorbimento del superminimo individuale in caso di aumenti dei minimi tabellari, cosa del resto pacifica e presente nella lettera di assunzione.
Ma nel caso di specie, sottolineano gli ermellini, il miglioramento retributivo non è dovuto ad un aumento dei minimi ma ad un passaggio di livello del lavoratore interessato, e tale fattispecie esclude la possibilità di assorbimento del superminimo in quanto non contemplata esplicitamente nella lettera di assunzione.
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